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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20668/2026

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ALE,in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2595 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente per correzione -per la correzione della ordinanza n. 11209/2025 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 12673/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheNumero registro generale 4474/2026Antonio [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la correzione dNi umero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 20668/2026errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro l’ordinanza n.Data pubblicazione 18/06/202611209/2025 emessa l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] e pubblicata il 28.4.2025, concui questa Corte, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Inps,ma ha condannato il ricorrente (invece che l’Inps soccombente)a pagare le spese di lite quantificate in € 5.000,00, oltre €200,00 per esborsi, oltre l’1% per spese generali (invece che il15%), oltre accessori di legge, senza disporre la distrazione infavore del procuratore dichiaratosi antistatario (p. 4 dellasentenza corrigenda, rigo 19 e rigo 21).Rileva il Collegio che gli errori indicati costituiscono frutto dimera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimediodella correzione dell'errore materiale; pertanto, il ricorso vaaccolto nei termini che seguono, come riportati in dispositivo.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presenteprocedimento (Cass. Sez. un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.MDispone che nella ordinanza di questa Corte di cassazione n.11209/2025 nella parte dispositiva e, precisamente, al rigo 19,in luogo di “condanna il ricorrente a pagare all’Inps le spese dilite” deve leggersi ed intendere “condanna l’Inps a pagare ail 1% per spese generali, oltre accessori di legge” deve leggersie intendere “oltre il 15% per spese generali, oltre accessori dilegge, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”.Dispone che la cancelleria provveda alle conseguentiannotazioni.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.5.2026.Il PresidenteNumero registro generale 4474/2026Numero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 20668/2026Data pubblicazione 18/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALE,in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2595 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente per correzione -per la correzione della ordinanza n. 11209/2025 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 12673/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheNumero registro generale 4474/2026Antonio [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la correzione dNi umero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 20668/2026errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro l’ordinanza n.Data pubblicazione 18/06/202611209/2025 emessa l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] e pubblicata il 28.4.2025, concui questa Corte, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Inps,ma ha condannato il ricorrente (invece che l’Inps soccombente)a pagare le spese di lite quantificate in € 5.000,00, oltre €200,00 per esborsi, oltre l’1% per spese generali (invece che il15%), oltre accessori di legge, senza disporre la distrazione infavore del procuratore dichiaratosi antistatario (p. 4 dellasentenza corrigenda, rigo 19 e rigo 21).Rileva il Collegio che gli errori indicati costituiscono frutto dimera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimediodella correzione dell'errore materiale; pertanto, il ricorso vaaccolto nei termini che seguono, come riportati in dispositivo.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presenteprocedimento (Cass. Sez. un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203del 2009; Cass. n. 21213 del 2013). P.Q.MDispone che nella ordinanza di questa Corte di cassazione n.11209/2025 nella parte dispositiva e, precisamente, al rigo 19,in luogo di “condanna il ricorrente a pagare all’Inps le spese dilite” deve leggersi ed intendere “condanna l’Inps a pagare ail 1% per spese generali, oltre accessori di legge” deve leggersie intendere “oltre il 15% per spese generali, oltre accessori dilegge, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”.Dispone che la cancelleria provveda alle conseguentiannotazioni.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.5.2026.Il PresidenteNumero registro generale 4474/2026Numero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 20668/2026Data pubblicazione 18/06/2026
Sentenza Cassazione n. 20668/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris