CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 24253/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed H ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Cagliari confermava la pronuncia di primo grado del 18 febbraio 2020 con la quale il Tribunale di Cagliari aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] - assolto da altri reati, per i quali veniva rigettata l'impugnazione del Pubblico Ministero - in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 314, secondo comma, cod. pen. (così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi del primo comma dello stesso art. 314), per essersi, tra il 30 novembre 2014 e il 14 giugno 2015, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Carloforte, appropriato per farne un uso temporaneo di due vetture del predetto ente locale, recandosi in sette occasioni, nel fine settimana, a [OSCURATO:PERSONA]Elena presso l'abitazione della compagna. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Simeone, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto tre motivi. 2.1. Vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, disattendendo l'eccezione con la quale la difesa aveva rilevato come non fosse stato dimostrato che la condotta dell'imputato avesse leso l'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione, essendo irrilevante che fosse stato messo in discussione l'interesse dell'ente a disporre permanentemente di quee mezzo: ciò senza neppure tenere conto che il regolamento comunale prevedeva che il Sindaco potesse utilizzare un'auto dell'amministrazione senza alcuna previa autorizzazione per fare fronte ai suoi impegni professionali. 2.2. Mancata assunzione di una prova decisiva, per avere la Corte distrettuale rigettato la richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'ascolto di un teste indicato a discarico sulla circostanza che la vettura veniva utilizzata dal Simeone per recarsi per ragioni dell'ufficio, il venerdi o il lunedì successivo, a Cagliari. 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 97 Cost., per avere la Corte di merito omesso di considerare il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, trascurando che il [OSCURATO:PERSONA], effettuando quelle trasferte nel capoluogo di regione (come in passato avevano fatto altri sindaci del medesimo comune) e trattenendosi nei fine settimana presso la propria abitazione familiare di [OSCURATO:PERSONA]Elena, dove l'auto non era stata impiegata, aveva favorito l'amministrazione municipale con un risparmio di spesa; e che, comunque, l'uso della vettura in quella sette occasioni aveva al più comportato una spesa di circa 100 euro in totale, senza dunque cagionare all'ente pubblico una danno apprezzabile o una lesione concreta della funzionalità dell'ufficio. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, per le ragioni di seguito precisate. 2. Il primo e il terzo motivo del ricorso, strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente, sono fondati. Nel contesto della giurisprudenza di legittimità, caratterizzata dalla presenza, in materia di peculato d'uso, di pronunce di segno almeno parzialmente diverso, rappresenta punto di riferimento fondamentale la decisione con la quale le Sezioni Unite hanno chiarito che la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi un bene della pubblica amministrazione per fini personali al di fuori dei casi d'urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della stessa amministrazione o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative (in questo senso Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, dep. 2013, Vattani, Rv. 255296). E' pur vero che tale sentenza riguardava specificamente il caso di utilizzo temporaneo per fini personali, da parte del pubblico agente, di un apparecchio cellulare dell'amministrazione, ma la ratio decidendi possiede una efficacia, per così dire, espansiva: tenuto conto che le Sezioni Unite hanno indicato come regula iuris generale quella per cui - escluso che "un uso strutturalmente e programmaticamente momentaneo" possa integrare una ipotesi di appropriazione rilevante ai sensi del primo comma dell'art. 314 cod. pen., potendo configurare il caso previsto nel capoverso dello stesso art. 314, "consistendo ed esaurendo la sua portata nei fatto di distogliere temporaneamente la cosa dalla sua originaria destinazione, per piegarla a scopi personali" - "il raggiungimento della soglia della rilevanza penale presuppone comunque l'offensività del fatto, che, nel caso del peculato d'uso, si realizza con la produzione di un apprezzabile danno al patrimonio della p.a. o di terzi ovvero con una concreta lesione della funzionalità dell'ufficio". Dunque, va qui ribadito che anche nel caso di peculato c:onsistente nell'uso episodico ed occasionale di un'autovettura di servizio, va esclusa la ricorrenza del reato quando la condotta abusiva non abbia leso la funzionalità della pubblica amministrazione e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile (così, tra le altre, Sez. 5, n. 37186 del 01/07/2019, Ciancarella, Rv. 277004; Sez. 6, n. 42836 del 02/10/2013, Sgroi, Rv. 256686). Ora, di tale criterio interpretativo la Corte di appello di Cagliari non ha fatto corretta applicazione, in quanto pur impegnandosi a spiegare come, sulla base delle emergenze processuali, l'uso della vettura di servizio da parte dell'odierno ricorrente, in quei sette fine settimana, fosse stato fatto per finalità private, non ha dato una congrua e adeguata risposta alle questioni che erano state poste dalla difesa in ordine alla effettiva lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice in parola. Proprio alla luce del richiamato principio non convincono i passaggi argomentativi della sentenza gravata, laddove si è sostenT:o che il reato era configurabile "per l'esigenza di tutelare l'integrità del diritto di proprietà della pubblica amministrazione", in quanto l'interesse protetto dalla norma incriminatrice è anche quello di garantire la legalità dell'attività della pubblica amministrazione. In tal senso non pare cogliere nel segno l'alquanto generica affermazione per cui, nel caso di specie, la pubblica amministrazione era stata "privata totalmente e per un periodo di tempo apprezzabile di qualsivoglia possibilità di godimento del bene", poiché sarebbe stato necessario accertare se, nelle indicate giornate di sabato e domenica, l'imputato con il suo comportamento aveva concretamente determinato un reale pregiudizio alla funzionalità dell'ufficio. Analogamente, incerta e in parte contraddittoria è la replica alle questioni poste dalla difesa in ordine alla sussistenza di un danno apprezzabile al patrimonio dell'amministrazione municipale: tenuto conto che, a fronte delle specifiche e articolate censure difensive, basate sul fatto che quell'auto era stata comunque utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] per recarsi a Cagliari per ragioni di ufficio nelle giornate del venerdì precedente e del lunedì successivo a ciascun fine settimana, nonché che le auto utilizzavano in parte anche un motore elettrico sicché il consumo a fini privati di benzina (limitato al tratto da [OSCURATO:PERSONA]Elena a Cagliari) era stato molto esiguo, i giudici di merito hanno, in maniera scarsamente ragionevole e in termini tautologici, sostenuto che la responsabilità penale dovesse essere confermata per il "pregiudizio derivato all'ente dalla lesione del suo diritto dominicale sulle macchine.., lesione manifestatasi con la totale soppressione, per oltre due giorni per ogni episodio contestato, della facoltà... di utilizzarle o anche di non utilizzarle, in qualsiasi modo e in qualsiasi momento". Mentre non corretto è il riferimento - contenuto nella sentenza gravata - alla irrilevanza, ai fini che qui interessano, della possibile assenza di un danno patrimoniale alla pubblica amministrazione, posto che tale indicazione esegetica è stata sì formulata dalla giurisprudenza di legittimità, non in relazione alla configurabilità degli estremi del peculato d'uso, bensì di quelli della diversa e più grave fattispecie del peculato per appropriazione di cui al primo comma dell'art.314 cod. pen. (v. Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190). 3. Il secondo motivo del ricorso è ugualmente fondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado, perché nel caso di prove preesistenti non esiste alcun diritto alla prova di parte che possa dirsi concultato e la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale presuppone che il giudice abbia ritenuto la prova richiesta necessaria non potendo decidere allo stato degli atti (in questo senso, tra le altre Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337). Alla luce di tali criteri, la decisione di non accogliere la richiesta difensiva di rinnovazione può essere censurata solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (così, tra le molte, Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577). Illogicità della motivazione della sentenza gravata che, nel caso di specie, è stata dedotta in maniera sufficientemente precisa, avendo la Corte di appello di Cagliari sostenuto come l'impiego che della vettura di servizio avesse fatto il sindaco di Carloforte il venerdì e il lunedì successivo di ogni settimana per recarsi a Cagliari per ragioni dell'ufficio fosse rimasta indimostrata: circostanza rispetto alla quale, invece, la prova orale di cui la difesa dell'imputato aveva chiesto l'assunzione avrebbe potuto fornire elementi di conoscenza determinanti per la decisione. Si tratta di un aspetto che il giudice di rinvio dovrà eventualmente esaminare nell'ambito della rivisitazione del percorso argomentativo determinato dall'accoglimento della prima doglianza del ricorso. 4. Segue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari che, nel nuovo giudizio, colmerà le indicate lacune motivazionali, uniformandosi agli esposti principi di diritto. P.Q.M. Ann