CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01359/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 13561 /20 2 2 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. S ilvia Andreani -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] e C olombani Lino, rappresentati e difesi dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] eCarlo Moracci -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA]:società a responsabilità limitata - responsabilità degli amministratori -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 764 /20 2 2 , depositata il26 aprile 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, depositata il 26 aprile 2022 , di reiezione dell’appello per lariforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la sua domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle loro rispettivequalità di amministratori e sindaci della [OSCURATO:SOCIETA]., al risarcimento dei danni derivanti dalla presenza di indicazioni non veritiere relative a rilevanti voci deibilanci di esercizio 2010-2012 di tale società; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che la domanda attorea era fondata sul fatto che gli amministratori della [OSCURATO:SOCIETA]., in particolare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, avevano redatto bilanci falsi, così ingenerando l’erroneo affidamento dell’attore, titolare un’attività imprenditorialedi commercio di prodotti lapidei, sulla solidità economica della società, e, dall’altro, avevano tenuto condotte (quali la proposta di una cessione di credito e d i una consegna di assegnipost-datati a garanzia della cessione) rafforzative della induzione in errorecirca la solvibilità della società; - la Corte di appello, dopo aver dato atto che il giudice di prime cure aveva respinto la domanda attorea, ha disatteso il gravame evidenziando che l’affermazione del Tribunale in ordine alla asintomaticità della variazione in diminuzione delle poste dei bilanci 2010-2012 rispetto a quelle indicate nel bilancio redatto in occasione della presentazione di un piano concordatario non era stata adeguatamente censurata e aggiungendo che non vi era alcuna deduzione circa il momento in cui si sarebbe registrata la riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti legali, l’entità della stessa e la sua incidenza sul patrimonio netto, elementi ritenuti tutti necessari per valutare la invocata responsabilità dei convenuti ex art. 2 476, sesto comma, cod. civ.; - ha , poi, ritenuto insussistente la dedotta condotta truffaldina imputata agli amministratori e rilevato che sino al giugno/luglio 2013 la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva goduto di fiducia da parte del sistema bancario; -il ricorso è affidato a tre motiv i ; - resist ono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Monica e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA] non spiega alcuna difesa; -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deposita no memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo il ricorrente denuncia , la « Violazione e falsa/erronea applicazione dell’art. 132 co. 2 n. 4) c.p.c. per motivazione per relationem su presupposti assenti o insussistenti, per motivazione apparente, perplessa ed in contrasto irriducibile rispetto al presupposto riconosciuto in prime cure della presupposta NON veridicità dei dati contabili», nonché la «Contestuale violazione e falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) e art. 345 c.p.c. (tantum devolutum quantum appellatum), per delibazioni su circostanza riconosciuta in primo grado circa i dati di bilancio inveritieri, e perciò estranea al devolutum)»; - evidenzia, in proposito, che la Corte di appello ha affermato di condividere le argomentazioni del primo giudice in ordine alla non falsità dei bilanci di esercizio 2010-2012, benché il Tribunale avesse ritenuto l’opposto, ossia la non veridicità delle poste di bilancio evidenziate da parte attrice; - aggiunge che su tale punto la prima sentenza – che aveva respinto la domanda attorea per difetto del nesso di casualità tra la falsità dei bilanci e le determinazioni dell’attoredi concedere ulteriori dilazioni nel pagamento di insoluti e di determinare le forniture di altro materiale nel periodo successivo – non era stata interessata da alcun a impugnazione, per cui la decisione di appello era anche viziata da ultrapetizione; - con il secondo motivo deduce la « Violazione e falsa/erronea applicazione art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) e art. 345 c.p.c. (tantum devolutum quantum appellatum), in correlazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa delibazione della condotta in sede civilistica (da distinguere dal giudicato penale) anche sotto il profilo colposo dei due amministrativi come rafforzativa della (anche) “colposa” induzione della Mar alla ulteriore contrattazione. Violazione e/o falsa applicazione art. 1175, art. 1337 e art. 1375 c.c. che impongono condotte di correttezza e buona fede tra le parti, nelle trattative e nella esecuzione del contratto. Violazione e falsa applicazione art. 132 c.p.c., per motivazione perplessa e/o apparente»; -lamenta, nella sostanza, che la Corte di appello ha esteso gli effetti del giudicato penale di assoluzione formatosi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di truffa aggravata alla fattispecie in esame, omettendo di esaminare la condotta loro contestata di rafforzamento induttivo anche sotto il profilo colposo e, comunque, non considerando che il capo di imputazione non involgeva l’incidenza delle falsità nei bilanci sulla successiva contrattazione del mese di luglio 2013 per concessione di altre forniture; -sottolinea che anche in merito a tale questione la Corte di appello ha erroneamente riportato il contenuto della sentenza di primo grado, la quale aveva ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso per giudicato penale «il quale potrebbe coprire, nei soli confronti degli imputati (Giusti e Colombani), i fatti integrati il reato contestato di truffa, mentre, in questa sede, Ratti ascrive a responsabilità dei convenuti un insieme di condotte che non si esauriscono nelle dichiarazioni rese in sede di trattative contrattuali, ma involgono la redazione e pubblicazione di bilanci asseritamente falsi e l'omesso controllo da parte dei sindaci», e, anche in questo caso, aveva esaminato la questione pur in assenza di uno specifico motivo di gravame; - con l’ultimo motivo critica la sentenza impugnata per « Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in correlazione all’artt.183 –184 e 244 c.p.c. per non aver consentito l'ingresso sia alle prove testimoniali sulla base di motivazioni perplesse ed incomprensibili che, nel caso, alla consulenza tecnica (art. 191 c.p.c.) qui con omessa motivazione, tali da inficiare la sentenza anche sotto il profilo motivazionale ex articolo 132 c.p.c.»; - può essere esaminato prioritariamente quest’ultimo motivo, con cui il ricorrente lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale articolata, preordinata a dimostrare la incidenza , sot to il profilo causale,delle risultanze dei bilanci della società sulla determinazione a contrattare, che era stata negata dal giudice di primo grado; -il motivo è inammissibile; - la prova testimoniale non ammessa è stata articolata sui seguenti capitoli di prova: «a) Vero che nel mese di luglio 2013 [OSCURATO:PERSONA] anche tramite la segretaria Giannetti contattava il vostro studio per un controllo sulla posizione [OSCURATO:SOCIETA] in relazione ad altri ordini di merce di materiale lapideo che la stessa società in persona del Sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto alla ditta Mar;b) Vero che avete provveduto nel mese di luglio 2013 a estrapolare dalla Camera di Commercio il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 e pubblicato presso il registro delle imprese in data 01 luglio 2013 e vi si rammostra;c) Vero che avete provveduto ad analizzare tale ultimo bilancio di esercizio e avete riferito a [OSCURATO:PERSONA] che la società [OSCURATO:SOCIETA] presentava valori attivi importanti quali immobilizzazioni, un attivo circolante, per quanto riguarda crediti e rimanenze in forte crescita rispetto all’anno precedente e con un risultato finale di esercizioin utile»; - su tale richiesta istruttoria, la Corte di appello ha richiamato la sentenza del Tribunale, la quale ha ritenuto che « le prove offerte e chieste dall’attore non attengono alla incidenza che quei bilanci avrebbero avuto sulle sue scelte contrattuali: egli chiede solo di dimostrare per via testimoniale che il professionista di sua fiducia, richiesto di controllare la situazione contabile dei rapporti MAR/COGEMAR, esaminò (forse, addirittura di sua iniziativa) il bilancio 2012 di quest’ultima, appena pubblicato; ma non segue alcuna richiesta di prova che consenta di comprendere quale peso fu dato al documento contabile»; - ha, poi, aggiun to, quanto al capitolo 3), che lo stesso non era ammissibile anche perché avente per oggetto valutazione e non fatti e che, in ogni caso, doveva escludersi la falsità delle contestate poste dei bilanci della [OSCURATO:SOCIETA]. 2010-2012; - orbene, avuto riguardo al ribadito principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; nello stesso senso, più recentemente, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024, n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127), la sentenza impugnata si sottrae, sul punto,alla prospettata censura per vizio motivazion ale , consente ndo di individuare l’ iter argomentativo seguito dal giudice ed essendo rispetto sa del predetto criterio del cd. minimo costituzionale; - risulta, infatti, chiaro che la Corte di appello , condividendo il ragionamento del Tribunale, ha ritenuto prive di rilevanza le circostanze dedotte nei capitoli di prova articolati in ragione del fatto che, quand’anche fossero state dimostrate, le stesse, valutate unitamente agli altri elementi istruttori acquisiti, non erano in grado di dimostrare la incidenza delle false appostazioninei bilanci sulle scelte contrattuali dell’attore, elemento ritenuto costituivo della fattispecie invocata; - non pertinente è il riferimento agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., atteso che la prima disposizione attiene all’obbligo delgiudice di porre a fondamento della decisione prove introdotte dalle partie non disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre la seconda riguarda l’obbligo del giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, di operare – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; nonché, con specifico riferimento alla mancata ammissione della prova testimoniale, Cass. 14 aprile 2025, n. 9731); -non è, infatti, prospettata la violazione di siffatti obblighi ; - la resistenza della ratio costituita dall’insussistenza del nesso di causalità tra le condotta dei convenuti e il danno lamentato osta all’esame delle questioni prospettate con il primo e il secondo motivo – benché apparentemente fondate – stante la definitività dell’autonoma motivazione non utilmente impugnata e, conseguentemente, l’impossibilità di tali question i , anche laddove ritenutefondate, a condurre all’annullamento della sentenza (cfr., sul punto, Cass. 14 agosto 2020, n. 17182; Cass. 18 aprile 2019, n. 10815; Cass. 27 luglio 2017, n. 18641); - per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 4.000,00 per ciascuna parte, e, in favore di ciascuna delle altre parti controricorrenti, in complessivi euro 3.000,00,oltre, per ciascuna parte controricorrente, rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’