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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 34477/2024

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uente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Foligno, avverso la sentenza del 29/01/2024 emessa dalla Corte di appello di Firenze; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 gennaio 2024 la Corte d'appello di Firenze ha dichiarato inammissibile, perché «del tutto generico e aspecifico», l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza con cui il Tribunale di Livorno lo ha condannato per il reato ex art. 385 cod. pen. descritto nell'imputazione.

2. Nel ricorso presentato dal suo difensore, Emula chiede l'annullamento della sentenza, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, perché la sentenza impugnata ha rilevato che il Tribunale ha esposto il motivo per il quale ha determinato la pena in misura superiore al minimo edittale, ma non ha valutato che il motivo di appello riguardava l'insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado circa il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e era corredato da adeguata argomentazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve ribadirsi che l'appello, come il ricorso per cassazione, è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui tali ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), come espressamente previsto dall'art. 581, comma 1-bis, cod. proc pen. 2.

Secondo il ricorso in esame, la Corte di appello si sarebbe concentrata sulle argomentazioni del Tribunale concernenti la quantificazione della pena in misura superiore al minimo edittale, ma avrebbe trascurato che l'atto d'appello riguardava le circostanze attenuanti generiche, negate dal Tribunale richiamando i precedenti penali dell'imputato e rimarcando la gravità del reato.

In realtà, invece, la sentenza impugnata argomenta sulla genericità dei motivi di impugnazione, sia circa l'eccessività della pena — evidenziando che l'atto di appello non si è confrontato con le argomentazioni del Tribunale sulla lunga durata della latitanza dell'imputato a seguito dell'evasione contestata — sia circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche — al riguardo evidenziando che l'atto di appello non ha indicato per quali ragioni queste avrebbero dovuto essere concesse.

Neanche il ricorso per cassazione, del resto, adduce elementi favorevoli per la concessione delle circostanze attenuti generiche.

Pertanto, esso è inammissibile.

3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Foligno, avverso la sentenza del 29/01/2024 emessa dalla Corte di appello di Firenze; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 gennaio 2024 la Corte d'appello di Firenze ha dichiarato inammissibile, perché «del tutto generico e aspecifico», l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza con cui il Tribunale di Livorno lo ha condannato per il reato ex art. 385 cod. pen. descritto nell'imputazione. 2. Nel ricorso presentato dal suo difensore, Emula chiede l'annullamento della sentenza, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, perché la sentenza impugnata ha rilevato che il Tribunale ha esposto il motivo per il quale ha determinato la pena in misura superiore al minimo edittale, ma non ha valutato che il motivo di appello riguardava l'insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado circa il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e era corredato da adeguata argomentazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve ribadirsi che l'appello, come il ricorso per cassazione, è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui tali ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), come espressamente previsto dall'art. 581, comma 1-bis, cod. proc pen. 2. Secondo il ricorso in esame, la Corte di appello si sarebbe concentrata sulle argomentazioni del Tribunale concernenti la quantificazione della pena in misura superiore al minimo edittale, ma avrebbe trascurato che l'atto d'appello riguardava le circostanze attenuanti generiche, negate dal Tribunale richiamando i precedenti penali dell'imputato e rimarcando la gravità del reato. In realtà, invece, la sentenza impugnata argomenta sulla genericità dei motivi di impugnazione, sia circa l'eccessività della pena — evidenziando che l'atto di appello non si è confrontato con le argomentazioni del Tribunale sulla lunga durata della latitanza dell'imputato a seguito dell'evasione contestata — sia circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche — al riguardo evidenziando che l'atto di appello non ha indicato per quali ragioni queste avrebbero dovuto essere concesse. Neanche il ricorso per cassazione, del resto, adduce elementi favorevoli per la concessione delle circostanze attenuti generiche. Pertanto, esso è inammissibile. 3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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