CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04571/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 del GIP TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette la intervenuta remissione di querela e la successiva accettazione in relazione ad alcuni dei reati contestati. Letti i motivi aggiunti depositati dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 14 luglio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, ha applicato su richiesta delle parti, all'imputato [OSCURATO:PERSONA], ravvisato il vincolo della continuazione tra reati e con la diminuente del rito la pena di anni tre di reclusione per: - i reati di truffa contestati dal capo 1 al capo 19 (artt.110,640 cod. pen.); - i reati di associazione per delinquere e i reati bancarotta fraudolenta aggravata distrattiva di cui ai capi da 20 a 30;- il reato di false comunicazioni sociali di cui al capo 31; - i reati di bancarotta fraudolenta aggravata distrattiva e documentale di cui ai capi da 32 a 35; 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla erronea qualificazione giuridica delle condotte contestate. Lamenta il ricorrente che la condotta di cui all'art. 416 cod. pen., incompatibile con il concorso di persone nel reato di cui all'art.110 cod. pen. non risulta essere stata contestata laddove il giudice ne ha tenuto espressamente conto in tema di determinazione della pena. Ciò ha determinato la illegalità della pena in relazione all'aumento in continuazione di un reato non contestato. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla tardività delle querele dei reati di truffa contestati dal capo 1 al capo 19. Le querele sono state presentate tardivamente. 2.3. In data 22 agosto 2022 è pervenuta la dichiarazione di remissione di querela da parte di tre persone offese e la dichiarazione di accettazione della remissione da parte del difensore e procuratore speciale in relazione a tre episodi di truffa. CONSIDERATO in DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono. 1.11 primo motivo risulta fondato. 1.1. Occorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 1.2.Nel caso di specie il reato di cui all'art. 416 cod. pen. non risulta nelle imputazioni a carico del ricorrente; tuttavia la motivazione della sentenza impugnata, nel ritenere corretta l'applicazione della disciplina del reato continuato alle fattispecie ascritte opera uno specifico riferimento al vincolo della continuazione: - tra i reati di truffa dai capi 1) a 19) e tra questi e "[..] quelli di associazione a delinquere e bancarotta fraudolenta per distrazione dei capi da 20) a 30)[..];- tra i reati di truffa dai capi 1) a 19) e tra questi e[..] quelli di associazione a delinquere e falso in bilancio sub.31)[..]". Dunque, la sentenza ha considerato riconnpresi nell'accordo reati non contestati; né peraltro ha motivato in relazione alla eventuale quantità di aumento di pena da computare con riferimento alle due ravvisate fattispecie di associazione a delinquere di cui all'art.416 cod. pen. 2.L'accoglimento del primo motivo assorbe l'esame delle ulteriori censure e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trento, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma in dat