Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1964
ECLI:EU:C:1964:4
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61963C0067
[OSCURATO:PERSONA] dell'avvocato generale
[OSCURATO:PERSONA]
28 gennaio 1964
Traduzione dal tedesco
SOMMARIO
[OSCURATO:PERSONA] (antefatti della decisione impugnata; mezzi del ricorso)
Valutazione giuridica
I — Sulla ricevibilità (legittimazione al ricorso)
II — Nel merito
1. Delimitazione della materia del contendere sotto il profilo dell'ammissibilità
2. Esame dei singoli mezzi di impugnazione
a) Se la decisione impugnata sia una decisione di revoca ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, comma 4
b) Se la decisione impugnata si fondi su una condizione non precedentemente fissata
c) Sulla precisazione del termine di validità della decisione 3-62
3. Riassunto
III — [OSCURATO:PERSONA], signori giudici
,
Ricorrente in questa causa è una società francese a responsabilità limitata, costituita essenzialmente da grossisti di carbone. Il suo oggetto sociale sono : «toutes les opérations se rapportant à la manutention, l'entreposage, le transport, le commerce des combustibles solides et autres matières pondéreuses dans les régions desservies par le Rhin amont et les régions limitrophes et notamment l'exploitation des chantiers du Port de Kehl» (art. 2 dello Statuto).
La società, che fa parte dell'O.K.U. ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Puton & Co, Mannheim») sin dalla creazione di questa nel 1947, presenta ora ricorso per il fatto che l'[OSCURATO:PERSONA], con la decisione 8-63 del 30 aprile 1963 (pubblicata nella
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA]
dell'11 maggio 1963), ha dichiarato scaduta l'autorizzazione a partecipare a tale organismo.
In corso di causa si è ampiamente esaminato lo svolgimento dei fatti che hanno portato alla citata decisione. Tuttavia, per una migliore comprensione delle mie argomentazioni giuridiche debbo ancora una volta richiamarmi brevemente ad essi.
Al momento dell'instaurazione del Mercato comune l'O.K.U. era una organizzazione per la vendita in comune nella Germania meridionale del carbone proveniente dai bacini di Aquisgrana, della Ruhr, della Saar e della Lorena. La sua convenzione costitutiva, in ottemperanza alla decisione 37-53, fu puntualmente sottoposta all'[OSCURATO:PERSONA] per l'approvazione ai sensi dell'articolo 65 del Trattato C.E.C.A., e n. 12 della Convenzione sulle dispozioni transitorie, con la conseguenza che essa rimase provvisoriamente in vigore. Avendo l'[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che l'O.K.U. nella sua forma originaria non fosse in armonia col Trattato, ebbero luogo trattative dirette a una sua trasformazione in esito alle quali l'O.K.U. da organizzazione di vendita divenne una organizzazione per
l'acquisto
in comune presso le società minerarie dei bacini di Aquisgrana, della Ruhr, della Saar e della Lorena, di combustibili destinati ad essere rivenduti nella Germania meridionale. L'accordo fu autorizzato dall'[OSCURATO:PERSONA] con la decisione 19-57 del 26 luglio 1957
([OSCURATO:PERSONA]
, pag. 352) e il termine di validità fissato al 31 maggio 1959. Nella stessa decisione venne previsto un periodo transitorio, con scadenza al 31 marzo 1958, per la partecipazione all'O.K.U. dei grossisti francesi di carbone riuniti nella SOREMA.
Anche in seguito bisognerà pertanto distinguere tra l'autorizzazione dell'attività dell'O.K.U. come tale e l'autorizzazione a parteciparvi — direttamente o indirettamente — concessa ai grossisti francesi.
Per quest'ultima il periodo transitorio originariamente stabilito fu prorogato al 31 luglio 1958 con la decisione 4-58 del 2 aprile 1958
([OSCURATO:PERSONA]
, pag. 169); un'ulteriore proroga fu però negata con la lettera del 15 luglio 1958
([OSCURATO:PERSONA]
, pag. 286), cosicché dopo il 31 luglio 1958 i grossisti francesi non poterono più far parte direttamente dell'O.K.U.
L'attività di questa organizzazione fu autorizzata dall'[OSCURATO:PERSONA] con la decisione 23-59 del marzo 1959
([OSCURATO:PERSONA]
, pag. 420), in un primo momento per altri due mesi; poi con la deci sione 31-59 del 27 maggio 1959
([OSCURATO:PERSONA]
, pag. 657) taleautorizzazione fu rinnovata fino al 31 marzo 1962, e infine, con la decisione 3-62 del 28 marzo 1962
([OSCURATO:PERSONA]
, pag. 863), prorogata sino al 31 marzo 1967.
Per quanto riguarda i grossisti francesi di carbone, l'[OSCURATO:PERSONA], nella decisione 31-59, autorizzò solo la partecipazione collettiva della SOREMA all'O.K.U. L'autorizzazione fu limitata al 31 marzo 1960. Essa fu prorogata con la decisione 12-60 del 18 maggio 1960
([OSCURATO:PERSONA]
, pag. 813) fino al 31 marzo 1962, ed infine, con la decisione 3-62, senza però che vi fosse stabilito un termine. Tale termine doveva essere precisato con un'apposita decisione; ciò avvenne con la decisione 8-63 del 30 aprile 1963 che fissò al 30 giugno 1963 la scadenza dell'autorizzazione a far parte dell'O.K.U.
Questo per quanto riguarda gli antefatti e la storia dell'O.K.U.
La ricorrente, nell'impugnare l'ultima delle decisioni citate, denuncia la violazione di forme essenziali, la violazione del Trattato e lo sviamento di potere. In particolare essa afferma :
—
la SOREMA non è un'impresa di distribuzione ai sensi del Trattato, e perciò non rientra nelle previsioni dell'articolo 65 :
—
la decisione 8-63, ora impugnata, è una decisione di revoca a norma dell'articolo 65, n. 2, comma 4, ma essa non rispetta le condizioni ivi fissate;
—
l'[OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione di revoca si richiama a una condizione non precedentemente stabilita;
—
l'[OSCURATO:PERSONA] ha omesso di determinare prima della dichiarazione di revoca il periodo di validità dell'autorizzazione concessa con la decisione 3-62;
—
l'[OSCURATO:PERSONA] nella decisione 8-63 non ha motivato l'affermazione secondo la quale la partecipazione della SOREMA all'O.K.U. altera il gioco normale della con correnza; tale alterazione in realtà non è dimostrabile.
Dovremo perciò esaminare se queste censure siano fondate e se possano portare all'annullamento della decisione 8-63.
Valutazione giuridica
I — Sulla ricevibilità
Si prospetta in primo luogo una questione di ricevibilità sollevata dal rilievo della ricorrente secondo il quale essa non sarebbe compresa nelle previsioni dell'articolo 65 del Trattato, in quanto non può essere considerata impresa di distribuzione.
L'[OSCURATO:PERSONA] ha ripreso questo argomento e ne ha tratto la conclusione che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile perché la ricorrente non ha la natura di impresa.
In realtà, in base all'articolo 33 del Trattato, la legittimazione a ricorrere spetta, per principio, oltre che agli Stati membri e al Consiglio, soltanto alle imprese e alle associazioni di imprese. Cosa si intenda per impresa è indicato nell'articolo 80 del Trattato; e precisamente lo sono quelle persone che svolgono un'attività di produzione o anche — per quanto concerne gli articoli 65 e 66 — quelle che svolgono abitualmente un'attività di distribuzione diversa dalla vendita ai consumatori domestici e all'artigianato.
Se le cose stanno però nei termini affermati dalla ricorrente, cioè che essa malgrado la formulazione adottata nell'articolo 2 del suo statuto per l'indicazione dell'oggetto sociale non esercita
in realtà
un'attività di distribuzione, viene a mancare effettivamente la qualifica di impresa ai sensi del Trattato e di conseguenza la legittimazione a ricorrere sotto questo profilo.
Ci si può chiedere allora se possano aver successo gli sforzi che la ricorrente fa per dimostrare ciononostante che il ricorso è ricevibile. Essa adduce in particolare due specie di argomenti :
—
da un lato, che per la legittimazione a ricorrere sarebbe decisiva la qualifica di impresa data dall'[OSCURATO:PERSONA] a una persona, anche se questa non corrisponde alla realtà;
—
dall'altro, che la SOREMA potrebbe essere considerata una associazione di imprese.
a)
Per quanto riguarda la prima tesi, non posso condividerla. Essa non trova alcun appoggio nel testo del Trattato, che univocamente muove dal criterio
obiettivo
dell'attività esercitata. E non v'è motivo, secondo me, di accoglierla al fine di garantire la tutela giurisdizionale delle imprese estranee alla C.E.C.A., che potessero essere lese in seguito a un superamento dei limiti di competenza incorso dall'[OSCURATO:PERSONA] con le sue decisioni: ipotesi questa più teorica che pratica. Anche senza ammettere un diritto di ricorrere, gli interessi di tali persone, come l'[OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato, sono sufficientemente tutelati. Infatti, ove queste impugnassero una decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] e la Corte dichiarasse il ricorso irricevibile per mancanza nel ricorrente della qualifica di impresa, a norma dell'articolo 34 del Trattato, l'[OSCURATO:PERSONA] ne dovrebbe trarre, le dovute conseguenze, e modificare la sua decisione riportandola entro i limiti della sua competenza. Inoltre, qualsiasi interessato ha la possibilità di chiedere in base all'articolo 40 del Trattato il risarcimento del danno, ed eventualmente di promuovere una delucidazione nell'ambito di un processo innanzi ai giudici nazionali, il che può dar luogo ad un procedimento pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia, a norma dell'articolo 41 del Trattato C.E.C.A.
b)
D'altro lato va invece considerata la possibilità di ammettere la ricevibilità del ricorso fondandosi sulla natura di associazione propria alla SOREMA in quanto, come abbiamo visto, essa è costituita prevalentemente da grossisti di carbone, cioè da imprese ai sensi dell'articolo 80 e dell'articolo 65 del Trattato.
Nessuna norma stabilisce quali enti debbano qualificarsi associazioni di imprese ai sensi del Trattato. Si può tuttavia ritenere, in considerazione delle funzioni attribuite a quest'ultime (art. 48: consultazione dell'[OSCURATO:PERSONA], presentazione di suggerimenti per le Istituzioni comunitarie, tutela generale degli interessi delle industrie C.E.C.A.), che il Trattato muova da un concetto di associazione qual'è quello da lungo tempo corrente nel diritto dell'economia degli Stati membri. A questo proposito mi richiamo a Huber,
Wirtschaftsverwaltungsrecht
, 1953, che nel 1
o
volume, a pag. 243, così precisa il concetto di associazione di imprese :
«Un'associazione economica è un'unione di imprenditori (e imprese) appartenenti allo stesso settore dell'economia, destinata a promuovere gli interessi dei suoi membri, in particolare nei confronti del pubblico, degli organi statali governativi, amministrativi e legislativi, e nei confronti di altri rami dell'economia».
In una analoga definizione sfociano le considerazioni di Reuter,
[OSCURATO:PERSONA] du Charbon et de l'Acier
, pag. 111, e quelle contenute in
[OSCURATO:PERSONA] européenne du Charbon
et de l'Acier par un groupe de l'Institut des relations internationales
», pag. 34.
Che la SOREMA possa svolgere un attività di questo genere mi sembra emergere dall'articolo 2, secondo comma, del suo statuto, dove si dice : «Elle peut assurer directement ou indirectement le contrôle ou la gérance de tout organisme, association ou part d'intérêts concourant à la réalisation de l'objet précité.»
Nel caso di specie non c'è dubbio che l'attività svolta dalla SOREMA è diretta a rappresentare e tutelare gli interessi dei grossisti in essa associati, cui vuole assicurare i vantaggi derivanti dalla partecipazione a una forte organizzazione di acquisto e trasporto.
Se in contrapposto l'[OSCURATO:PERSONA] prospetta l'idea che, a norma del suo statuto, la SOREMA è una società a fini lucrativi, questa circostanza non potrebbe far escludere la natura di associazione di imprese, posto che nulla prescrive che una associazione non possa dedicarsi a un'attività economica oltre che alla tutela degli interessi economici generali dei suoi membri.
Sono quindi propenso a ritenere sufficiente, per riconoscere la legittimazione a ricorrere, il materiale esercizio da parte della SOREMA di una funzione tipica di un'associazione, funzione che è legittima in base al suo statuto; e pertanto concludo perché il ricorso sia ritenuto ricevibile.
II — Nel merito
1.
Prima di affrontare l'esame di merito delle censure dedotte, ritengo necessario chiarire quale sia il solo oggetto della decisione impugnata e di conseguenza dell'attuale causa. E ciò specialmente in relazione alla questione, ampiamente dibattuta anche nella discussione orale, se la partecipazione della SOREMA all'O.K.U. fosse compresa nella previsione dell'articolo 65, e in quanto limitatrice della concorrenza, avesse bisogno di autorizzazione; questione che, secondo la ricorrente, dovrebbe essere analizzata sotto il profilo del difetto di motivazione e della violazione del Trattato.
A questo fine è indispensabile dare ancora uno sguardo alla serie di decisioni menzionate negli antefatti, per vedere se in qualche modo esse, nel loro complesso, ci permettano di risolvere il problema prospettato.
Nella motivazione della decisione 19-57, cioè della prima decisione relativa all'O.K.U., si trovano le seguenti espressioni, chedesidero riportare testualmente a causa del loro rilievo per la questione in esame :
«Considerando che i nuovi accordi (ci si riferisce a quelli sulla creazione e sulle finalità dell'O.K.U.), avendo per oggetto l'acquisto in comune da parte dei commercianti all'ingrosso, devono tuttavia, a termini dell'articolo 80 del Trattato, essere parimenti vagliati alla luce delle disposizioni dell'articolo 65 del Trattato…»
«L'acquisto in comune consente ai commercianti all'ingrosso interessati di esercitare sul mercato un'influenza notevole, la quale offre a sua volta la possibilità di adottare pratiche che sarebbero in contrasto con le disposizioni dell'articolo 4, lettera
b)
e
d)
del Trattato, e segnatamente con il divieto di discriminazione e di ripartizione o sfruttamento del mercato.»
Le espressioni citate valgono indistintamente per i grossisti francesi e per quelli tedeschi associati all'O.K.U.; esse pongono in evidenza che l'[OSCURATO:PERSONA] doveva valutare la convenzione ai sensi dell'articolo 65 e a norma dello stesso articolo riteneva necessaria
l'autorizzazione.
Né si può ritenere che questa fondamentale valutazione fosse mutata, quando la SOREMA entrò nell'O.K.U. al posto dei grossisti francesi (decisione 31-59), cioè che in tale momento sia ravvisabile, come sostiene la ricorrente, una cesura nel giudizio sui rapporti di partecipazione. La partecipazione della SOREMA all'O.K.U., pure autorizzata a norma dell'articolo 65, significava soltanto che i grossisti francesi, i quali prima potevano prendere parte singolarmente alle delibere dell'O.K.U. (in realtà, come abbiamo espresso, essi furono sempre rappresentati dalla SOREMA), da quel momento in poi si presentavano necessariamente quali consorziati. Perciò la decisione 31-59 viene espressamente qualificata di proroga della decisione 19-57 e perciò vi si trova la precisazione che la SOREMA assume la tutela degli interessi dei grossisti francesi dell'O.K.U.
Nemmeno le successive decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] rivelano alcun mutamento nella valutazione giuridica della SOREMA. Se con la decisione 12-60 fu
autorizzata
la partecipazione della SOREMA all'O.K.U., ciò può solo significare che fu concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo 65 del Trattato. Del resto, proprio dalla motivazione della decisione 12-60 si ricava chiaramente che l'[OSCURATO:PERSONA] non fece alcuna distinzione tra la partecipazione di singoli commercianti francesi all'O.K.U. e la loro rappresentanza collettiva da parte della SOREMA, poiché essa parla espressamente di un
legame dell'O.K.U.
con i
grossisti
francesi riuniti nella SOREMA.
Infine, nemmeno l'ultima delle decisioni autorizzative (3-62) si allontana dal criterio indicato, come risulta, per esempio, dalla riproduzione della domanda della SOREMA, nel cui esposto figura un esplicito richiamo all'utilità della cooperazione con l'O.K.U. in considerazione della
crescente concorrenza
e
dell'esigenza di avere un quadro esatto del mercato.
Il fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia ripreso nella motivazione della sua decisione questa parte della domanda mostra sotto quale profilo essa intendeva anzitutto valutare la partecipazione della SOREMA.
Non vi può quindi essere alcun dubbio che l'[OSCURATO:PERSONA], in tutte le decisioni autorizzative, ha invariabilmente considerato il legame tra la SOREMA e l'O.K.U. ai sensi dell'articolo 65 del Trattato, e ha ritenuto necessaria l'autorizzazione a norma dello stesso articolo.
Questa valutazione giuridica non è stata comunque impugnata. Posto che l'impugnazione di precedenti decisioni
individuali
non è possibile mediante l'eccezione di illegittimità, se ne sarebbe potuto discutere nell'attuale processo solo ove la decisione 8-63, ora impugnata, avesse di bel nuovo ripreso o confermato l'accennata valutazione della partecipazione.
Ma non si tratta evidentemente di ciò. Come chiaramente mostra il breve testo della decisione 8-63, questa è semplicemente intesa a fissare il
termine finale
dell'autorizzazione alla partecipazione della SOREMA all'O.K.U., cioè a
porre
fine all'evoluzione menzionata. Da nessuna frase della parte dispositiva o della motivazione della decisione emerge che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia riconsiderato o sottoposto a nuovi esami o accertamenti il problema relativo alla
necessità di autorizzazione.
Essa muove anzi da tale necessità come caso definitivamente esaminato e vi fonda la decisione impugnata.
Solo oggetto di questa causa è quindi di stabilire se l'[OSCURATO:PERSONA], nel
fissare il termine di validità
dell'autorizzazione precedentemente concessa, sia incorsa in qualche irregolarità; mentre tutti gli argomenti che non si riferiscono a questo problema possono essere lasciati da parte in quanto senza rilievo per la materia del contendere.
2.
Fatta questa indispensabile delimitazione preliminare della materia del contendere sotto il profilo della ricevibilità, esaminerò i pochi mezzi di impugnazione ancora rimasti.
a)
La ricorrente lamenta che la decisione 8-63 e una decisione di revoca che non rispetta i requisiti dall'articolo 65, n. 2, quarto comma. Essa si richiama così alla norma secondo la quale l'[OSCURATO:PERSONA] può revocare l'autorizzazione di una convenzione allorché accerti che, in seguito alle mutate circostanze di fatto, essa più non corrisponde ai requisiti posti dal n. 2, primo comma, oppure che le reali conseguenze della stessa o della sua esecuzione, sono in contrasto con le condizioni necessarie per autorizzare la convenzione. Secondo la ricorrente una revoca avrebbe potuto essere disposta soltanto se si fosse potuto dimostrare un mutamento nelle circostanze successivo all'emanazione della decisione 3-62.
L'[OSCURATO:PERSONA] sostiene invece che essa non ha fatto uso del potere di revoca previsto nell'articolo 65, ma che nella decisione 8-63 ha stabilito soltanto il termine finale, precedentemente ritenuto necessario per una disciplina transitoria.
Questa interpretazione, secondo me, corrisponde sia al tenore della decisione 8-63, che non parla mai di revoca, sia al complesso svolgimento delle varie decisioni autorizzative.
Tutte le decisioni di autorizzazione relative alla partecipazione (diretta o indiretta) di grossisti francesi all'O.K.U. furono sempre esplicitamente qualificate come decisioni transitorie soggette a termini (così le decisioni 19-57, 4-58 relative alla partecipazione individuale di grossisti francesi, come pure le decisioni 31-59, 12-60 relative alla partecipazione della SOREMA. Se nell'ultima decisione autorizzativa (3-62) si è fatto a meno di precisare il termine finale, non si è con ciò inteso porre fine al consueto modo di procedere né esprimere l'avviso che aveva cessato di valere il criterio della disciplina transitoria, inizialmente ritenuto necessario. Anche in tale decisione è prevista chiaramente solo una autorizzazione temporanea per la SOREMA.
Si è però omesso di fissare il termine, poiché la sua precisazione dipendeva da avvenimenti il cui verificarsi non poteva essere stabilito quanto al tempo, ossia, come risulta dalla motivazione, dall'instaurazione di una nuova disciplina commerciale per la Ruhr. Allorché poco tempo dopo, precisamente il 30 aprile 1963, questa disciplina fu posta in essere (fu stabilita l'11 febbraio 1963 dai due uffici di vendita «Präsident» e «Geitling» e approvata dall'[OSCURATO:PERSONA] il 20 marzo 1963), fu emanata la decisione 8-63 ora impugnata.
In realtà, dunque, tale decisione non costituisce la revoca dell'autorizzazione di una convenzione, ma la necessaria integrazione, già prevista, della decisione 3-62 agli effetti del termine finale, per la quale pertanto non si dovevano osservare le condizioni dell'articolo 65, n. 2, quarto comma.
b)
Se, però, così stanno le cose; se non ci fu una revoca, anche l'altro argomento della ricorrente, cioè che l'emanazione della decisione 8-63 si basò su una condizione non precedentemente fissata, viene a cadere. Al massimo ci si deve chiedere se la decisione integrativa 8-63 ha realmente rispettato i limiti indicati nella decisione 3-62.
A mio avviso ciò è avvenuto.
Come giustamente rileva l'[OSCURATO:PERSONA], tutte le decisioni autorizzanti la partecipazione di commercianti francesi all'O.K.U. erano informate sempre alla stessa valutazione, anche se la loro portata, sotto questo profilo, non fu forse sempre espressa in modo felice. Secondo la decisione autorizzativa di base 19-57, ai fini di impedire una eccessiva limitazione della concorrenza e per l'osservanza del divieto di discriminazione, poteva partecipare all'O.K.U. soltanto chi era legittimato all'acquisto diretto presso le società minerarie e svolgeva un'attività di vendita nella Germania meridionale. Ciò si ricava chiaramente dalla motivazione della decisione e dal suo articolo 1. Poiché nel 1957 i grossisti francesi di carbone non potevano adempiere a queste condizioni di ammissibilità, a causa dell'organizzazione di vendita allora esistente, a stretto rigore essi non avrebbero potuto partecipare ai vantaggi dell'organizzazione di acquisto e trasporto O.K.U. Tuttavia, per attenuare questo rigore, fu eccezionalmente autorizzata la loro partecipazione all'O.K.U., in deroga alle condizioni previste dalla decisione, ma soltanto per un periodo transitorio durante il quale essi avrebbero dovuto aver modo di adempiere alle ordinarie condizioni di ammissibilità. Nessuna delle successive decisioni, neppure quelle sulla partecipazione della SOREMA, si è allontanata da questa condizione fondamentale, come mostra il sempre ricorrente rinvio agli articoli da 1 a 9 della decisione 19-57 contenuto nelle decisioni 31-59 e 3-62. Col decorso del tempo fu sempre soltanto prorogata la situazione transitoria per diversi motivi (entrata in vigore del Trattato della Saar, struttura dei rapporti di mercato, ecc.), finché, con la decisione 3-62, fu accertato che le ragioni ostative prima esistenti per l'ammissione diretta di commercianti francesi agli uffici di vendita del carbone della Ruhr erano venute meno nel corso del 1961; ciò che venne confermato dalla ricorrente in corso di causa.
Così doveva essere chiaramente enunciato che, a partire da quel momento altri motivi per il mantenimento della disciplina transitoria, diversi dalle condizioni di ammissibilità alla Ruhr, non erano più da prendere in considerazione. Se nondimeno, l'[OSCURATO:PERSONA], forse per un'eccessiva indulgenza, credette di poter concedere ancora un ulteriore periodo transitorio, ciò avvenne perché le ricordate condizioni di ammissibilità alla Ruhr rappresentavano solo una
disciplina transitoria
che doveva restare in vigore fino all'emanazione di una disciplina commerciale definitiva. Quando quest'ultima fu adottata e approvata, e fu riconoscibile che essa coincideva completamente con quella transitoria in vigore a partire dall'aprile 1961, in altre parole che essa esigeva dai commercianti francesi solo un acquisto di 2.500 tonnellate di carbone presso un ufficio di vendita per lo smercio nel Mercato comune, l'[OSCURATO:PERSONA] trasse tosto le conseguenze che la motivazione della decisione 3-62 imponeva e decretò la cessazione della partecipazione
collettiva
, della SOREMA all'O.K.U., transitoriamente autorizzata.
In tal modo la decisione 8-63 si attiene esattamente alle considerazioni enunciate nella decisione 3-62 in merito alla necessità del periodo transitorio. Non si può pertanto parlare di richiamo ad una condizione non precedentemente fissata per lo scadere della decisione autorizzativa.
c)
Resta infine da trattare ancora l'argomento secondo il quale l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe illegittimamente trascurato di stabilire, prima di emanare la decisione relativa alla cessazione, il periodo di validità della disciplina transitoria, com'era previsto nella decisione 3-62.
Che questa affermazione, secondo quanto si e già detto a proposito della decisione 3-62, sia palesemente fuori luogo, mi sembra indubbio.
In particolare, se l'articolo 2 della decisione 3-62 stabiliva che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe determinato, con successiva decisione, il termine del periodo transitorio, ciò significava soltanto, secondo il contenuto della decisione stessa, che l'[OSCURATO:PERSONA] voleva attendere l'instaurazione della nuova disciplina commerciale della Ruhr. Quando fu manifesto che la sua struttura in quanto' coincideva con la disciplina transitoria prima in vigore, non giustificava, al pari di quest'ultima, un periodo transitorio per la partecipazione della SOREMA (così la motivazione della decisione 3-62), l'[OSCURATO:PERSONA] dispose il recesso, entro un termine relativamente breve, della società dall'O.K.U. In tal modo essa si è regolata, per quanto riguarda la precisazione del termine di validità della decisione 3-62, così com'era in questa previsto. E la ricorrente non lamenta che il termine residuo sia stato stabilito in misura troppo ristretta (ad esempio in relazione alle necessità della preparazione del recesso dall'O.K.U.).
3.
Tutti gli argomenti addotti non possono perciò condurre all'annullamento della decisione 8-63; mentre non ne sono emersi altri, e ce ne saremmo potuti aspettare alcuni tratti dal significato della disciplina transitoria prevista a favore della SOREMA: ad esempio l'argomento che il periodo transitorio non è stato sufficiente per mettersi in grado di rispondere alle condizioni ordinarie di ammissibilità.
III. — Concludo pertanto per la ricevibilità del ricorso proposto dalla SOREMA; ritengo però che esso debba essere respinto perché infondato, e che alla ricorrente vadano addossate le spese ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento di procedura.