CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 26076/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. del Tribunale di Sassarivisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoinsistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 15/04/2026, il G.i.p. del Tribunale di Sassari ha accoltola richiesta di convalida, formulata dal P.M. presso il medesimo Tribunale(limitatamente alle prescrizioni accessorie dell’obbligo di presentazione per annicinque), del provvedimento in data 10/04/2026 con cui il Questore di Sassariaveva imposto a SATTA Fabio il divieto di accesso, per anni sei, ai luoghi dove sisvolgono le manifestazioni sportive meglio specificate nel provvedimentomedesimo.2. Ricorre per cassazione il SATTA, a mezzo del proprio difensore, deducendo:2.1. Violazione di legge con riferimento al mancato rispetto, da parte del G.i.p.nell’emettere la convalida, del termine di 48 ore dalla notifica al SATTA delprovvedimento del Questore. Al riguardo, si evidenzia che la notifica era avvenutaalle ore 12 del 13/04/2026, mentre l’ordinanza del G.i.p. era stata depositata il15/04/2026, ma senza indicazione di orario: tale omissione, riscontratanell’attestazione di avvenuto deposito, non consentiva di affermare il rispetto deltermine dilatorio a disposizione della difesa, con conseguente nullitàdell’ordinanza.2.2. Violazione di legge con riferimento al diniego all’accesso agli atti nellafase endoprocedimentale. Si evidenzia che sin dal mese di gennaio l’AutoritàGiudiziaria aveva emanato il nulla osta all’ostensione, nel procedimento avviatoper l’emissione del DASPO, degli atti rilevanti alla difesa del SATTA, che peraltroera stati ripetutamente negati.2.3. Violazione di legge con riferimento all’errore insanabile contenuto neldispositivo dell’ordinanza di convalida, in cui si fa riferimento ad un provvedimentodel Questore di Sassari “in data 30/01/2023”.2.4. Violazione di legge con riferimento alla mancanza della valutazione inordine alla pericolosità attuale del SATTA, necessaria anche nell’ipotesi diprovvedimento emesso a carico del destinatario di un precedente DASPO. Silamenta il totale silenzio della motivazione.2.5. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di elementiidonei ad identificare il SATTA, non essendovi alcuna attività comparativa tra leimmagini dei tifosi ed una fotografica certamente relativa al ricorrente, ed essendoil riconoscimento dell’operante fondato su foto di archivio non presenti in atti. Sicensura altresì la mancata individuazione delle condotte ascrivibili al ricorrente.2.6. Violazione di legge con riferimento al principio di gradualità delleprescrizioni, avuto riguardo agli obblighi di doppia presentazione per le partitegiocate in casa dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché all’inclusione nel divieto dellepartite amichevoli.3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generalesollecita il rigetto del ricorso, per l’infondatezza delle censure formulate.4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alleargomentazioni del P.G., insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il primo motivo è fondato, ed assume valenza assorbente delle altrecensure prospettate.2. Occorre prendere le mosse dall’indirizzo interpretativo ormai consolidatosinella giurisprudenza di questa Suprema Corte, cui il Collegio intende dar seguito,secondo cui «in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, laconvalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazioneall'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine diquarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di taletermine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullitàgenerale» (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 –01. In senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 3, n 10294 del 14/01/2026, Caroli).Tale principio deve orientare l’interprete anche nella peculiare fattispecie quiin esame, nella quale – come già accennato nell’esposizione che precede - lanotifica al SATTA del provvedimento del Questore era avvenuta alle ore 12 del13/04/2026, mentre l’ordinanza di convalida del G.i.p. era stata depositata il15/04/2026, ma senza indicazione di orario.Dagli atti non emergono altre indicazioni idonee a stabilire l’orario di depositodell’ordinanza. Tale situazione di incertezza non può che risolversi in favore delsoggetto colpito dalla misura dell’obbligo di presentazione conseguente ai divietiimposti dal Questore, come questa Suprema Corte ha già ripetutamente avutomodo di evidenziare (cfr. per tutte Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016, dep. 2017,Barrasso, Rv. 269244 – 01, secondo cui «in tema di misure volte a prevenire ifenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'incertezza, nonrisolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida delprovvedimento del questore impositivo dell'obbligo di comparire presso un ufficiodi polizia, prevista dall'art. 6, comma secondo, legge 12 dicembre 1989 n. 401 esucc. modd., comporta la caducazione della stessa misura». In applicazione delprincipio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida privadell'indicazione dell'ora di adozione, precisando che, in tema di libertà personale ein presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzionidi sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari.In senso conforme, tra le altre, cfr. Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Frioni, Rv.247606 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20785 del 15/04/2010, Venneri, Rv. 247185 –01, secondo la quale «l'incertezza non risolvibile sulla base degli atti, sullatempestività della convalida dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comandodi polizia imposto dal Questore in concomitanza di manifestazioni sportive,comporta la caducazione della misura con conseguente annullamento senza rinviodell'ordinanza di convalida»).3. Quanto fin qui esposto rende ultroneo l’esame delle ulteriori doglianzededotte in ricorso, ed impone l’annullamento senza rinvio dell’impugnataordinanza, limitatamente all’obbligo di presentazione, con conseguente perdita diefficacia della predetta misura. Copia dell’odierno provvedimento dovrà essereinviata, dalla Cancelleria, al Questore di Sassari. P.Q.MAnnulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia delprovvedimento del Questore di Sassari del 10/04/2026, limitatamente all’obbligodi presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo alQuestore di Sassari.Così deciso il 23 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVittorio [OSCURATO:PERSONA]