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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20014/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte appello Milano, in parziale riforma del provvedimento di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il delitto di rapina aggravata, ha derubricato il delitto in quello di violenza privata aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 610, cod. pen., rideterminando la pena in mesi otto di reclusione ciascuno.

2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si deduce vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione della vicenda, per avere la Corte territoriale acriticamente recepito il narrato della persona offesa, Tropea, che avrebbe tentato di aggravare i fatti avendo un interesse economico nella vicenda, senza considerare con altrettanta cura altre dichiarazioni acquisite agli atti, il cui contenuto si porrebbe in contrasto con le dichiarazioni della p.o. 2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 192, comma terzo del codice di rito, per avere la Corte d'appello ritenuto attendibile il narrato della p.o., senza sottoporre a riscontri esterni le dichiarazioni dello stesso e senza adeguato vaglio della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto. 2.3 Col terzo motivo, si lamenta violazione di legge, con riguardo agli artt. 393 e 610 cod. pen.

Nel disattendere l'eccezione difensiva, tesa alla riqualificazione della condotta ascritta agli imputati in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente approfondito il profilo del convincimento, da parte degli imputati, di agire nella convinzione di tutelare un proprio diritto (alla riservatezza e alla sicurezza). 2.4 Col quarto motivo si lamenta violazione dell'art. 111 Cost., per avere la Corte applicato una aggravante (di cui al secondo comma dell'art. 610 cod. pen.) mai contestata, e dell'art. 69 cod. pen., per non essere la Corte territoriale addivenuta a un giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante delle più persone riunite e alla recidiva per [OSCURATO:PERSONA], nonché a fortiori per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], incensurato. 2.5 Col quinto motivo, si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 539 per avere i Giudici d'appello confermato la liquidazione della provvisionale esecutiva senza previo accertamento della prova dell'ammontare del danno; la parte civile - osserva la difesa- non ha prodotto prova alcuna del danno subito (documentazione medica, spese sostenute).3.

Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso.

La difesa di parte civile ha depositato conclusioni, in cui si riporta una sintesi della vicenda processuale e si chiede il rigetto dei ricorsi con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese legali sostenute per il presente grado di giudizio, secondo il prospetto dell'allegata nota spese.

Considerato in diritto

1. I primi due motivi sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Occorre premettere che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

In ogni caso, la verifica attraverso indici esterni delle dichiarazioni della persona offesa non si deve tradurre nell'individuazione di prove dotate di autonoma efficacia dimostrativa, dal momento che ciò comporterebbe la vanificazione della rilevanza probatoria delle prime.

Ciò posto, le critiche sviluppate nel primo e nel secondo motivo, a parte la genericità di formulazione e la loro assertività, si risolvono nell'aspirazione ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv.07-3 250168).

Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167).

2. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato, occorre che l'autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente; tale pretesa, inoltre, deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi quid pluris, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362 - 01).

Ora, con accertamento in fatto che non appare caratterizzato da illogicità, la Corte territoriale ha escluso l'esistenza di ragionevole opinione della legittimità della pretesa a proteggere la privacy e la sicurezza del proprio domicilio, cogliendo piuttosto il fine di cancellare le immagini che documentavano un'irregolarità tecnica.

Del tutto infondatamente il ricorso sostiene che anche un timore, eventualmente irrazionale, dell'agente potrebbe giustificare l'invocata riqualificazione dei fatti.

3. Il quarto motivo è inammissibile per due ordini di ragioni: da un lato, la riqualificazione in termini più miti del fatto originariamente contestato esattamente nei suoi termini fattuali non pone alcuna questione di violazione del contraddittorio, soprattutto alla luce della piena possibilità degli imputati di svolgere le loro difese con il ricorso per cassazione (si veda, di recente, alla stregua di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093 - 01, secondo cui, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c.

Italia, essendo consentito all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione).

D'altro lato, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nel caso di specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

4. Inammissibile è, infine, il quinto motivo, dal momento che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il provvedimento col quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez.

U., 19 dicembre 1990, Capelli, Rv. 186722; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 2777730).

6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Non va pronunciata condanna alle spese in favore delle parti civili, dal momento che quest'ultima si è limitata a depositare mere conclusioni, senza apportare alcun contributo al dibattito processuale (v.

Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione: par. 20.2.1.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte appello Milano, in parziale riforma del provvedimento di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il delitto di rapina aggravata, ha derubricato il delitto in quello di violenza privata aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 610, cod. pen., rideterminando la pena in mesi otto di reclusione ciascuno. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione della vicenda, per avere la Corte territoriale acriticamente recepito il narrato della persona offesa, Tropea, che avrebbe tentato di aggravare i fatti avendo un interesse economico nella vicenda, senza considerare con altrettanta cura altre dichiarazioni acquisite agli atti, il cui contenuto si porrebbe in contrasto con le dichiarazioni della p.o. 2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 192, comma terzo del codice di rito, per avere la Corte d'appello ritenuto attendibile il narrato della p.o., senza sottoporre a riscontri esterni le dichiarazioni dello stesso e senza adeguato vaglio della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto. 2.3 Col terzo motivo, si lamenta violazione di legge, con riguardo agli artt. 393 e 610 cod. pen. Nel disattendere l'eccezione difensiva, tesa alla riqualificazione della condotta ascritta agli imputati in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente approfondito il profilo del convincimento, da parte degli imputati, di agire nella convinzione di tutelare un proprio diritto (alla riservatezza e alla sicurezza). 2.4 Col quarto motivo si lamenta violazione dell'art. 111 Cost., per avere la Corte applicato una aggravante (di cui al secondo comma dell'art. 610 cod. pen.) mai contestata, e dell'art. 69 cod. pen., per non essere la Corte territoriale addivenuta a un giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante delle più persone riunite e alla recidiva per [OSCURATO:PERSONA], nonché a fortiori per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], incensurato. 2.5 Col quinto motivo, si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 539 per avere i Giudici d'appello confermato la liquidazione della provvisionale esecutiva senza previo accertamento della prova dell'ammontare del danno; la parte civile - osserva la difesa- non ha prodotto prova alcuna del danno subito (documentazione medica, spese sostenute).3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. La difesa di parte civile ha depositato conclusioni, in cui si riporta una sintesi della vicenda processuale e si chiede il rigetto dei ricorsi con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese legali sostenute per il presente grado di giudizio, secondo il prospetto dell'allegata nota spese. Considerato in diritto 1. I primi due motivi sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Occorre premettere che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). In ogni caso, la verifica attraverso indici esterni delle dichiarazioni della persona offesa non si deve tradurre nell'individuazione di prove dotate di autonoma efficacia dimostrativa, dal momento che ciò comporterebbe la vanificazione della rilevanza probatoria delle prime. Ciò posto, le critiche sviluppate nel primo e nel secondo motivo, a parte la genericità di formulazione e la loro assertività, si risolvono nell'aspirazione ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv.07-3 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). 2. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato, occorre che l'autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente; tale pretesa, inoltre, deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi quid pluris, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362 - 01). Ora, con accertamento in fatto che non appare caratterizzato da illogicità, la Corte territoriale ha escluso l'esistenza di ragionevole opinione della legittimità della pretesa a proteggere la privacy e la sicurezza del proprio domicilio, cogliendo piuttosto il fine di cancellare le immagini che documentavano un'irregolarità tecnica. Del tutto infondatamente il ricorso sostiene che anche un timore, eventualmente irrazionale, dell'agente potrebbe giustificare l'invocata riqualificazione dei fatti. 3. Il quarto motivo è inammissibile per due ordini di ragioni: da un lato, la riqualificazione in termini più miti del fatto originariamente contestato esattamente nei suoi termini fattuali non pone alcuna questione di violazione del contraddittorio, soprattutto alla luce della piena possibilità degli imputati di svolgere le loro difese con il ricorso per cassazione (si veda, di recente, alla stregua di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093 - 01, secondo cui, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, essendo consentito all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione). D'altro lato, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nel caso di specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 4. Inammissibile è, infine, il quinto motivo, dal momento che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il provvedimento col quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. U., 19 dicembre 1990, Capelli, Rv. 186722; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 2777730). 6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Non va pronunciata condanna alle spese in favore delle parti civili, dal momento che quest'ultima si è limitata a depositare mere conclusioni, senza apportare alcun contributo al dibattito processuale (v. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione: par. 20.2.1.). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
Sentenza Cassazione n. 20014/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris