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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 26807/2026

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ella Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che i motivi di ricorso, con i quali si lamentano la mancataconcessione dell’attenuante di lieve entità di cui alla sentenza della CorteCostituzionale n. 86/24, il mancato riconoscimento del vizio parziale di mente, lamancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen. e l’erroneaqualificazione dei fatti sono tutti riproduttivi di censure sulle quali la Corte diappello ha già risposto, e sono pertanto inammissibili posto che, secondo ilconsolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497del 22/02/2002, Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013, Rv. 256133), èinammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamentele censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasiincidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, dellacorrettezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, perconfutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sianostati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipicadell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cuisi riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione dimotivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicarespecificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ognirichiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto,innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specificaindicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano ildissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)"(in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584).rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che i motivi di ricorso, con i quali si lamentano la mancataconcessione dell’attenuante di lieve entità di cui alla sentenza della CorteCostituzionale n. 86/24, il mancato riconoscimento del vizio parziale di mente, lamancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen. e l’erroneaqualificazione dei fatti sono tutti riproduttivi di censure sulle quali la Corte diappello ha già risposto, e sono pertanto inammissibili posto che, secondo ilconsolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497del 22/02/2002, Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013, Rv. 256133), èinammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamentele censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasiincidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, dellacorrettezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, perconfutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sianostati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipicadell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cuisi riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione dimotivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicarespecificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ognirichiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto,innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specificaindicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano ildissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)"(in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584).rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]