CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 45829/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 73, primo comma, D.P.R. 309/1990 in luogo dell'ipotesi attenuata di cui al quinto comma dello stesso articolo, è manifestamente infondato trattandosi di una questione di merito estranea all'oggetto del giudizio di rinvio; considerato che le censure relative al trattamento sanzionatono sono manifestamente infondate in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle dirninuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore i(lkl Il Presidente