CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 09463/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19482/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso l’ordinanza della CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 179/2020 depositata il 08/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Trieste depositata l’8 febbraio 2022. L’intimato Ministero della Giustizia ha depositato “atto di costituzione”, senza svolgere utili attività difensive. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Il ricorrente ha depositato memoria. La Corte d’appello di Trieste ha rigettato l’opposizione spiegata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto reso dalla prima sezione penale della stessa Corte, che aveva a sua volta respinto l’istanza di liquidazione del compenso proposta ex art. 116 d.p.r. 115/2002 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nominato difensore d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] in un giudizio concluso con sen tenza irrevocabile del 20 settembre 2017, rilevando che il difensore era tenuto a dimostrare di avere effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito, quanto meno avviando la procedura esecutiva. Richiamando la giurisprudenza di legittimità che ha pronunciato sulla questione, la Corte di Trieste, affermato che non si verte pacificamente in un caso di irreperibilità dell’assistita, l’avvocato era da intendere onerato di comprovare l’inutile esperimento della procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario. L’unico motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto l’inutile esperimento nei confronti della parte assistita della procedura esecutiva per il recupero del proprio credito non costituisce adempimento richiesto dalla citata disposizione di legge. Il ricorrente espone in fatto che l’assistita non aveva retribuito l’attività da lui svolta e di essersi perciò attivato per ottenere l’accertamento del proprio credito professionale, come da sentenza allegata del Giudice di pace di Trieste, e di avere successivamente notificato precetto. La censura sostiene che dal dato letterale della norma citata non è desumibile con sufficiente certezza la volontà legislativa di imporre al difensore di dimostrare anche l’insolvibilità del debitore, escusso forzosamente Il ricorso è infondato. L’art. 116, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), rubricato “Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio”, dispone: “1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”. Il successivo art. 117, comma 1, del medesimo T.U. (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile, aggiunge: “1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84”. Secondo il costante orientamento di questa Corte, senza che perciò sussistano i presupposti ex art. 374 c.p.c. per la rimessione alle sezioni unite, si è affermato che il fatto costitutivo del diritto all’onorario e alle spese da azionare nei confronti dello Stato indicato dal citato art. 116, consistente nell’inutile esperimento delle “procedure per il recupero dei crediti professionali”, comprenda altresì il ricorso alla procedura esecutiva volta alla riscossione. Tali iniziative, peraltro, si rendono necessarie solo ove l'assistito sia reperibile, potendo essere concretamente e proficuamente avviate e coltivate. Il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha poi diritto altresì al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 24104 del 2011; n. 30484 del 2017; n. 7067 del 2018; n. 11720, n. 22579 e n. 5609 del 2019; n. 2923 e n. 8359 del 2020; n. 5463 del 2022). Deve poi considerarsi l’art. 32 disp. att. c.p.p., il quale stabilisce che “[l]e procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese”. La Corte d’appello di Trieste ha dunque deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, dando concretezza all’enunciato normativo "procedure per il recupero dei crediti" nel senso di ritenervi incluso il procedimento esecutivo, il quale ha inizio, ai sensi dell’art. 491 c.p.c., soltanto con l’atto di pignoramento. In ogni modo, ai fini degli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115/2002, la verifica che il tentativo di recupero del proprio credito professionale da parte del difensore di ufficio nei confronti dell’assistito non resosi irreperibile sia stato effettivo discende da un apprezzamento di fatto che non è sindacabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Non avendo l’intimato Ministero svolto utili attività difensive, non si devono regolare le spese del giudizio di cassazione. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 1