CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41952/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] che lo ha condannato per il reato di minaccia consistito nel minacciare [OSCURATO:PERSONA] con le parole: "Se vengo là te la levo dalle mani e te la faccio mangiare"; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che eccepisce la violazione del divieto di ne bis in idem per essere stato l'imputato già giudicato per i medesimi fatti oggetto della stessa querela - è manifestamente infondato, poiché la precedente condanna divenuta irrevocabile (sentenza Sez. 2, n. 4036 del 2021) riguarda l'introduzione di una mandria nel fondo sito in contrada Suro, vale a dire un fatto- reato storicamente diverso nelle sue connotazioni essenziali (condotta, evento nesso di causalità) rispetto al reato di minaccia oggetto dell'odierno addebito e poco rileva che i due fatti abbiano formato oggetto della medesima querela, dello stesso procedimento e siano avvenuti contestualmente; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ascritto al ricorrente, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così dec