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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 28286/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Locri avverso la sentenza del 17/05/2023 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 17 maggio 2022, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 20 aprile 2023 dal Tribunale Distrettuale di Koblenz, perché indiziato del reato di associazione per delinquere finalizzata a commettere reati di truffa e di n. 27 reati fine previsti dall'art. 263, commi 1 e 5 del codice penale tedesco, commessi in concorso con altri a Koblenz e Bonn nel periodo tra marzo 2021 e febbraio 2022.

2. Avverso la decisione il ricorrente deduce la violazione degli artt. 17 e 19 con riferimento all'art. 18-bis, comma 1 lett. a),

I. 22 aprile 2005, n. 69, sul rilievo che il reato associativo sarebbe stato commesso in parte anche in Italia, come è dato evincere dal provvedimento di perquisizione dell'A.G. italiana, che segnala il coinvolgimento del ricorrente in una associazione di tipo mafioso a carattere familiare radicata sul territorio italiano ed i cui profitti derivanti dai traffici internazionali di sostanze stupefacenti vengono riciclati in attività di ristorazione in Germania tramite la vasta rete degli associati; la figura apicale viene ricondotta a [OSCURATO:PERSONA] che prenderebbe le decisioni su progetti di rilievo al fine di arricchimento personale e del gruppo.

La corrispondenza del reato associativo contestato a quello oggetto del procedimento n. 5886/22 [OSCURATO:PERSONA] originariamente iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri per reati commessi in [OSCURATO:PERSONA], Bovalino e luoghi limitrofi, nonché in Belgio e in Germania accertati dal gennaio 2020 al gennaio 2022, fa ritenere che [OSCURATO:PERSONA] partecipi della medesima associazione con sede e costituzione sul territorio italiano (come indicato nel provvedimento di perquisizione) di cui Giorgi sarebbe uno degli organizzatori.

Ricorrono quindi le condizioni perché l'autorità giudiziaria italiana rifiuti la consegna, trattandosi di reati commessi in tutto o in parte sul territorio italiano, perché riconducibili al programma criminoso di un sodalizio radicato sul territorio nazionale.

CONSIDERATO :IEN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato.

2. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a),

I. n. 69 del 2005 censurando il provvedimento di consegna in presenza di cause ostative in ragione della asserita pendenza, sul territorio italiano, di indagini afferenti a un diverso e più ampio contesto associativo mafioso.

Condivisibile in quanto priva di fratture logiche è la motivazione sul punto resa dalla Corte di appello che ha rilevato come nessun rapporto o interferenza sussista tra i reati per cui procede l'autoril:à tedesca e quelli prospettati dalla difesa del ricorrente.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi già nel vigore dell'ad. 18, comma 1, lett. p), legge n. 69 del 2005 - ma ribadito dopo l'introduzione da parte della legge 117 del 2019 della causa facoltativa di rifiuto di cui all'ad. 18-bis, lett. b) - il motivo di rifiuto per fatti commessi in parte nel territorio dello Stato si fonda sull'individuazione di un concreto interesse, legato ad una situazione oggettiva, attestata dalla sussistenza di indagini sul fatto oggetto della richiesta di consegna, sintomatiche della volontà di affermare la propria giurisdizione (v., in ordine ai limiti alla consegna per procedimento pendente in Italia, Sez. 6, n. 5929 del 11/02/2020, Pennisi, Rv. 278329; Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, H., Rv. 273544).

Ed invero, il legislatore ha voluto evidenziare come il collegamento del reato oggetto del mandato di arresto europeo con il territorio nazionale (giustificato anche dal verificarsi in Italia di un solo "frammento" della condotta), non comporta un automatico rifiuto della consegna, poiché l'interesse dello Stato italiano ad affermare la propria giurisdizione deve essere verificato concretamente caso per caso.

Tale presupposto rileva tanto più nel caso di specie in cui il mandato di arresto europeo trasmesso alle autorità italiane indica con chiarezza la competenza funzionale dell'Autorità giudiziaria emittente, lin ordine all'azione penale per i fatti oggetto della richiesta di cattura.

Infatti, si procede in Germania per il reato di natura associativa e per i connessi reati fine declinati in termini di truffa ai danni di quel sistema erariale: il che, già a livello astratto, esclude logicamente il coinvolgimento di condotte giuridicamente rilevanti poste in essere in Italia.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'ad 22, comma 5, leggii?. n. 69 del 2005.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Locri avverso la sentenza del 17/05/2023 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 17 maggio 2022, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 20 aprile 2023 dal Tribunale Distrettuale di Koblenz, perché indiziato del reato di associazione per delinquere finalizzata a commettere reati di truffa e di n. 27 reati fine previsti dall'art. 263, commi 1 e 5 del codice penale tedesco, commessi in concorso con altri a Koblenz e Bonn nel periodo tra marzo 2021 e febbraio 2022. 2. Avverso la decisione il ricorrente deduce la violazione degli artt. 17 e 19 con riferimento all'art. 18-bis, comma 1 lett. a), I. 22 aprile 2005, n. 69, sul rilievo che il reato associativo sarebbe stato commesso in parte anche in Italia, come è dato evincere dal provvedimento di perquisizione dell'A.G. italiana, che segnala il coinvolgimento del ricorrente in una associazione di tipo mafioso a carattere familiare radicata sul territorio italiano ed i cui profitti derivanti dai traffici internazionali di sostanze stupefacenti vengono riciclati in attività di ristorazione in Germania tramite la vasta rete degli associati; la figura apicale viene ricondotta a [OSCURATO:PERSONA] che prenderebbe le decisioni su progetti di rilievo al fine di arricchimento personale e del gruppo. La corrispondenza del reato associativo contestato a quello oggetto del procedimento n. 5886/22 [OSCURATO:PERSONA] originariamente iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri per reati commessi in [OSCURATO:PERSONA], Bovalino e luoghi limitrofi, nonché in Belgio e in Germania accertati dal gennaio 2020 al gennaio 2022, fa ritenere che [OSCURATO:PERSONA] partecipi della medesima associazione con sede e costituzione sul territorio italiano (come indicato nel provvedimento di perquisizione) di cui Giorgi sarebbe uno degli organizzatori. Ricorrono quindi le condizioni perché l'autorità giudiziaria italiana rifiuti la consegna, trattandosi di reati commessi in tutto o in parte sul territorio italiano, perché riconducibili al programma criminoso di un sodalizio radicato sul territorio nazionale. CONSIDERATO :IEN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato. 2. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a), I. n. 69 del 2005 censurando il provvedimento di consegna in presenza di cause ostative in ragione della asserita pendenza, sul territorio italiano, di indagini afferenti a un diverso e più ampio contesto associativo mafioso. Condivisibile in quanto priva di fratture logiche è la motivazione sul punto resa dalla Corte di appello che ha rilevato come nessun rapporto o interferenza sussista tra i reati per cui procede l'autoril:à tedesca e quelli prospettati dalla difesa del ricorrente. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi già nel vigore dell'ad. 18, comma 1, lett. p), legge n. 69 del 2005 - ma ribadito dopo l'introduzione da parte della legge 117 del 2019 della causa facoltativa di rifiuto di cui all'ad. 18-bis, lett. b) - il motivo di rifiuto per fatti commessi in parte nel territorio dello Stato si fonda sull'individuazione di un concreto interesse, legato ad una situazione oggettiva, attestata dalla sussistenza di indagini sul fatto oggetto della richiesta di consegna, sintomatiche della volontà di affermare la propria giurisdizione (v., in ordine ai limiti alla consegna per procedimento pendente in Italia, Sez. 6, n. 5929 del 11/02/2020, Pennisi, Rv. 278329; Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, H., Rv. 273544). Ed invero, il legislatore ha voluto evidenziare come il collegamento del reato oggetto del mandato di arresto europeo con il territorio nazionale (giustificato anche dal verificarsi in Italia di un solo "frammento" della condotta), non comporta un automatico rifiuto della consegna, poiché l'interesse dello Stato italiano ad affermare la propria giurisdizione deve essere verificato concretamente caso per caso. Tale presupposto rileva tanto più nel caso di specie in cui il mandato di arresto europeo trasmesso alle autorità italiane indica con chiarezza la competenza funzionale dell'Autorità giudiziaria emittente, lin ordine all'azione penale per i fatti oggetto della richiesta di cattura. Infatti, si procede in Germania per il reato di natura associativa e per i connessi reati fine declinati in termini di truffa ai danni di quel sistema erariale: il che, già a livello astratto, esclude logicamente il coinvolgimento di condotte giuridicamente rilevanti poste in essere in Italia. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'ad 22, comma 5, leggii?. n. 69 del 2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.
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