CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14861/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.826/2018 depositata il 11/07/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria in Vicenza di immobili di interesse storico artisticoex art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2004 (già art. 3 della l. n. 1089 del 1939), il16.12.2013 chiese il rimborso di euro 22.692,00 (e interessi) per laNumero registro generale 5142/2019Numero sezionale 1827/2026Numero di raccolta generale 14861/2026Data pubblicazione 18/05/2026maggiore imposta ICI 2008 versata per uno di tali immobili, sito al civico45 del corso Palladio, pagata in eccesso rispetto a quella risultantedall’applicazione dei criteri di cui all’art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del1993. Analoga richiesta fu presentata il 12.12.2014 per l’anno 2009 perl’importo di euro 20.762,00.Nella specie l’imposta fu versata in misura piena, senza fruire del regimeagevolato.I versamenti, sia per il 2008 che per il 2009, erano avvenuti in duetranche: l’acconto, quanto all’anno 2008, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il saldo il16.12.2008. Quanto all’anno 2009, l’acconto era stato versato il16.6.2009 ed il saldo il 16.12.2009.Il Comune riconobbe il diritto alla restituzione dell’importo versato a saldoma negò la restituzione per l’importo versato in acconto, essendo statapresentata la relativa richiesta, per entrambi gli anni, oltre il termine didecadenza di cinque anni dalla data di versamento prevista dall’art. 1,comma 164, della legge n. 296 del 2006.Il diniego di rimborso, in relazione ad entrambe le annualità, fu impugnatodalla contribuente ed i ricorsi, riuniti, disattesi.Il giudice di merito, in particolare, ritenne che il termine quinquennale -per la richiesta di rimborso delle somme versate e non dovute -decorresseper gli acconti, risultando ab origine non dovuti, dal momento del loroversamento e non dal saldo.La predetta decisione fu impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. e l’appello disatteso.Il giudice di merito, sostanzialmente condividendo l’iter motivazionaledella C.T.P., evidenziò come la contribuente avesse fondato il proprioappello sulla erronea circostanza che l’agevolazione non le spettasse senon a partire dal momento in cui venne presentata la dichiarazione IMUper l’anno 2012 “difettando in precedenza ed in particolare al momentodel versamento degli acconti di cui è questione, il titolo per poterrichiedere l’applicazione del beneficio e quindi per pretendere il rimborsoNumero registro generale 5142/2019Numero sezionale 1827/2026Numero di raccolta generale 14861/2026Data pubblicazione 18/05/2026di quanto versato in eccedenza, e ciò indipendentemente” dallaconoscenza da parte sua dell’esistenza del requisito del carattere storico,ex lege n. 1089 del 1939, dell’edificio.La C.T.R. evidenziò che la tesi di BNL non potesse essere seguita attesoche la natura storico-artistica dell’edificio non presupponeva in alcun modouna qualche dichiarazione del contribuente ma (in forza degli artt. 2 dellal. n. 16 del 1993 e dell’art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2004) derivasse ex sedalla circostanza che il bene potesse qualificarsi di interesse storico oartistico in considerazione delle definizioni contenute nelle disposizioniinnanzi indicate.Si osservò, infine, quanto alla ritenuta qualificazione dell’acconto qualepagamento provvisorio con la conseguenza che solo con il pagamento delsaldo si esaurirebbe l’obbligazione tributaria, che “il d.lgs. n. 504 del 1992prevede infatti all’art. 10, c.2, che è facoltà del contribuente provvedere alversamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzioneannuale, da versare entro la scadenza della rata di acconto. Ciòpresuppone logicamente che l’importo dell’imposta dovuta per l’interoanno sia, in quel momento, interamente esaurita dovendo intendersi lascadenza di dicembre solo come giustificata dall’intento di consentire unarateazione, una posticipazione di parte del pagamento. Risulta del restoesatto quanto eccepito dal Comune appellato, che osserva come lealiquote ICI siano già note al momento del pagamento dell’acconto,dovendo essere deliberate dal Comune entro il termine di approvazionedel bilancio di previsione, e quindi entro il 31 dicembre dell’annoprecedente”.Avverso la predetta sentenza la contribuente propone ricorso affidato adun motivo. In prossimità dell’udienza è stata depositata memoriaillustrativa.Il Comune di Vicenza è rimasto intimato.Numero registro generale 5142/2019Numero sezionale 1827/2026Numero di raccolta generale 14861/2026Data pubblicazione 18/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo del ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma164, della l. n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), dell’art. 10, comma2, del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992.Il giudice del merito avrebbe errato nell’applicare le norme innanziindicate ritenendo che il termine quinquennale per la presentazionedell’istanza di rimborso ICI, indebitamente versata, decorre dalversamento dell’acconto e non da quello del saldo.2. Il ricorso è infondato.Nella specie si è al cospetto dell’agevolazione prevista per gli immobilidi interesse storico e artistico dal d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2,comma 5, conv. in l. 24 marzo 1993, n. 75.Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,detta agevolazione si applica solo a far data dalla notifica delprovvedimento impositivo del vincolo, che ha natura costitutiva e nonmeramente ricognitiva (Cass. Sez. 5, n. 4294/2025; Cass. Sez. 5, n.6636/2019).Con riferimento, poi, al tema specifico del rimborso qui in rilievo, ladisposizione di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 13 (in buonasostanza replicata, per quel che qui rileva, dall’art. 1, comma 164, cit.) èstata interpretata dalla Corte nel senso che il termine di prescrizione(secondo un regime speciale che deroga a quello ordinario) decorre dalgiorno del versamento nel caso in cui quest'ultimo, già al momento in cuivenne eseguito, non era dovuto o non lo era nella misura in cui fueffettuato ovvero era inapplicabile la disposizione di legge, in base allaquale venne effettuato, poiché in questi casi l'interesse e la possibilità dichiedere il rimborso sorge sin dal momento in cui avviene il versamento(Cass. Sez. 5, n. 34244/2019; Cass. Sez.5, n. 20003/2011).Numero registro generale 5142/2019Numero sezionale 1827/2026Numero di raccolta generale 14861/2026Data pubblicazione 18/05/2026La necessità che il termine di decadenza per la presentazionedell'istanza di rimborso decorra, dal saldo in caso di versamenti effettuatiin acconto, solo in casi specifici è stata poi ribadita in tema di imposte suiredditi da Cass. Sez. 5, n. 14868/2016 che ha statuito come, il termine didecadenza in caso di versamenti diretti, previsto dall'art. 38 del d.P.R. n.602 del 1973 (il quale concerne tutte le ipotesi di contestazioneriguardanti i detti versamenti), decorre, nella ipotesi di effettuazione diversamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui ilrelativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamentecorrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti al momento delsaldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successivadeterminazione in via definitiva dell'"an" e del "quantum" dell'obbligazionefiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti inacconto nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultinoparzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questa ipotesi l'interessee la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento.Dall’efficacia costitutiva del provvedimento di vincolo – che, dunque,doveva di necessità preesistere al versamento che, altrimenti, avrebbedovuto ritenersi dovuto, - derivava, pertanto, che i criteri di favore nelladeterminazione della base imponibile del tributo (art. 2, comma 5, cit.)dovevano trovare applicazione (già) al versamento dell’acconto (seppursulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'annoprecedente), nel versamento a saldo (al più) diversamente rilevando ilsopravvenire di una nuova aliquota.2.1. Nella specie il diritto del contribuente, come correttamenteosservato dal giudice di merito, esisteva fin dal versamento dell’acconto e,pertanto, da quel momento decorreva il termine per la presentazionedell’istanza di rimborso in relazione al predetto acconto.3. In conclusione il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese nonessendosi costituito il Comune di Vicenza.Numero registro generale 5142/2019Numero sezionale 1827/2026Numero di raccolta generale 14861/2026Data pubblicazione 18/05/2026Deve, infine, darsi atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26.02.2026.Il PresidenteLiberato Paolitto