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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 45671/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria difensiva; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 2 febbraio 2023 con la quale il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 22 luglio 2022, ha respinto la richiesta di sostituzione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti in relazione al reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso.

2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di elementi di novità idonei alla rivalutazione del quadro indiziario.

I giudici dell'appello non avrebbero tenuto conto degli elementi dedotti dalla difesa che rendevano necessaria una rivalutazione degli elementi indiziari posti a fondamento dell'ordinanza genetica e, in particolare, delle dichiarazioni dibattimentali rese dal teste di p.g.

Millul.Secondo la difesa il teste Millul avrebbe riferito che il Monteleone non è mai stato intercettato nel corso delle indagini né sono stati registrati contatti diretti del ricorrente con Ucchino, Carvelli, Giorgio e Rigillo, per poi precisare che gli investigatori non hanno individuato nessun deposito di prodotti petroliferi nell'alessandrino, che nessuno dei trasportatori del gasolio è mai stato fermato dalla polizia giudiziaria e che non vi sono elementi idonei ad identificare nell'indagato il soggetto che nelle conversa2:ioni intercettate viene indicato con il soprannome «Ciccio».

Il Tribunale non avrebbe, inoltre, adeguatamente considerato che le trattative fra i fratelli D'Amico ed il Monteleone si sarebbero arenate nel gennaio 2019 e che di fatto nessun accordo sarebbe mai stato raggiunto.

Peraltro, a giudizio della difesa, il ricorrente avrebbe mantenuto un atteggiamento meramente «imprenditoriale» indicando prezzi e pretendendo il pagamento alla consegna.

I giudici dell'appello, infine, non avrebbero adeguatamente argomentato alla doglianza difensiva con la quale era stato rimarcato che il medesimo Tribunale ha ritenuto insussistente la gravità indiziaria nei confronti del co-indagato [OSCURATO:PERSONA], soggetto che, secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbe svolto da intermediario tra il Monteleone ed i fratelli D'Amico. 3.

Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di elementi di novità idonei alla rivalutazione delle esigenze cautelari.

Il Tribunale avrebbe ignorato le doglianze con le quali la difesa ha sostenuto il venir meno dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, in particolare la difesa ha evidenziato che le condotte concorsuali contestate all'indagato si sarebbero protratte per soli due mesi nel dicembre 2018 e che il Monteleone, a seguito della carcerazione, verserebbe in una condizione psichica caratterizzata da ansia e tono dell'umore depresso con conseguente affievolimento della pericolosità sociale del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

1. Il primo motivo di ricorso è aspecifico in quanto ha ad oggetto doglianze inerenti alla valutazione degli elementi indiziari già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale di Catanzaro ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi indiziari posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.1.1.

Va ricordato sul punto che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, il ricorso in cassazione è caratterizzato, pertanto, da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, enucleare in modo specifico il vizio denunciato e dedurre puntualmente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito sì da condurre a decisione differente.

È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, 'ungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

1.2. Deve evidenziarsi, inoltre, che trattasi di decisione in sede di appello cautelare, con conseguente necessità d'individuare l'ambito di tale giudizio.

Secondo il costante orientamento di questa Corte la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare è vincolata, oltre che dall'effetto devolutivo proprio di questo tipo di impugnazione, per cui la sua cognizione non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura.

Il giudice dell'appello, pertanto, non deve riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura stessa ma solo stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare in modo apprezzabile il quadro indiziario o ad influire sulle esigenze cautelari che giustificano la prosecuzione della misura (vedi Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antognano, Rv. 266676 — 01; Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292 - 01).

Nel caso oggetto di scrutinio i fatti posti a base dell'appello cautelare sono gli stessi di quelli prospettati con la richiesta di riesame ed al giudice per le indagini preliminari con la richiesta di revoca o sostituzione della misura custodiale e, di conseguenza, i motivi a base del ricorso in cassazione sono in sé privi dei requisiti di novità che ne giustifichino l'esame in sede di legittimità (vedi pag. 2 dell'ordinanza oggetto di ricorso).

L'istanza di revoca o di modifica della misura coercitiva presuppone un significativo mutamento, in senso favorevole all'imputato, degli elementi di accusa, che l'istante ha l'onere di indicare, per evitare, lo svolgersi di procedimenti del tutto inutili e il ripetersi di provvedimenti negativi con motivazione priva di ogni novità.

Ne consegue che il giudice di appello, nell'ipotesi in cui difettino gli elementi di novità, ben può limitarsi a respingere il gravame interposto avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca o di modifica della misura coercitiva applicata, non occorrendo una articolata motivazione al riguardo.

1.3. In conformità ai principi ermeneutici sopra indicati, i giudici dell'appello hanno motivato, in modo logico e non manifestamente contraddittorio, la conferma dell'ordinanza di rigetto facendo presente come nessun elemento dedotto abbia il carattere della novità idonea a depotenziare il valore indiziario degli elementi posti a fondamento dell'ordinanza genetica e della conseguente provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame avanzata dal Monteleone.

Correttamente i giudici di appello hanno evidenziato che le dichiarazioni rese dal teste Millul e la documentazione prodotta dalla difesa non costituiscono fatti nuovi idonei ad indebolire il quadro indiziario rappresentato nell'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame in considerazione del tenore inequivoco delle conversazioni intercettate (vedi pag. 2 dell'ordinanza impugnata).

Le argomentazioni dedotte in motivazione, in nessun modo censurabili sotto il profilo della completezza e della razionalità, sono fondate su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Il Tribunale, con motivazione ineccepibile in punto di logica, ha ritenuto parimenti ininfluente il contenuto dell'ordinanza emessa nei confronti del co- indagato [OSCURATO:PERSONA] trattandosi di pronuncia fondata su diverse circostanze logico- fattuali e «limitata ad un'analisi parziale delle risultanze investigative» (vedi pag. 2 dell'ordinanza impugnata).

I giudici di appello hanno, pertanto, fatto corretto uso del principio dell'autonomia dei rapporti processuali in virtù del quale gli elementi indiziari utilizzabili per la decisione devono essere valutati in modo distinto in relazione a ciascuna delle posizioni processuali.

La motivazione oggetto di ricorso contiene, in conclusione, una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio ed, in particolare dell'inequivoco contenuto indiziario delle conversa2:ioni intercettate nel corso delle indagini; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della , — logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso.

1.4. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.

2. Il secondo motivo di ricorso è generico ed aspecifico.

L'ordinanza impugnata è motivata in modo congruo, logico e non manifestamente contraddittorio, con riguardo alla attualità delle esigenze cautelari che giustificano la prosecuzione dell'esecuzione della misura coercitiva della custodia in carcere ed alla insufficienza degli elementi addotti dalla difesa a far ritenere affievolite le esigenze cautelari poste a base del provvedimento impositivo.

Il Tribunale ha correttamente valorizzato la concreta sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, dando rilievo alla gravità delle condotte criminose poste in essere dal ricorrente ed alla pervicacia criminale manifestata dall'indagato con la sua «disponibilità ad operare in prossimità di contesti associativi contigui a quello 'ndranghetistico esprimendo vicinanza affaristica nei confronti di accoscati di elevata caratura criminosa (vedi pagina 2 dell'ordinanza impugnata).

L'ordinanza impugnata ha, inoltre, motivato la conferma dell'ordinanza di rigetto facendo presente come nessun elemento dedotto in quella sede avesse il carattere della novità idonea a far ritenere attenuate la pericolosità dell'indagato.

Correttamente i giudici di appello hanno evidenziato che il tempo trascorso dai fatti, la loro risalenza nel tempo fella breve durata del contributo fornito dal Monteleone erano già stati considerati elementi irrilevanti da parte del giudice della cautela e che, di conseguenza, detti elementi storico-fattuali non costituiscono fatti nuovi idonei ad escludere la sussistenza delle esigenze cautelari (vedi pagina 2 dell'ordinanza impugnata).

Deve rimarcarsi, in proposito, che non è sufficiente l'astratta e generica deduzione del tempo intercorso dall'inizio di applicazione della misura cautelare, perché possa dirsi formulata un'argomentata censura avverso la permanenza delle esigenze cautelari.

Il fatto nuovo rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere, infatti, costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare, risultando all'uopo inconferente il mero decorso del tempo dall'inizio dell'applicazione della misura. (Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020, Casalini, Rv. 278866 — 01).

Sotto altro profilo non può non considerarsi che parte appellante si è limitata a dedurre i predetti profili di novità, senza tuttavia chiarire in quale misura ed in quali termini tali asseriti fatti nuovi abbiano inciso sulle esigenze cautelari poste a fondamento dell'ordinanza genetica né indicare ulteriori elementi sintomatici idonei a comprovare un mutamento complessivo del quadro cautelare, come richiesto dal costante orientamento di questa Corte di Cassazione (vedi fra le molte Sez. 2, n. 10808 del 16/12/2015, Mangiaracina, Rv. 266161 - 01).

La residua deduzione difensiva, incentrata sul peggioramento delle condizioni psicologiche conseguente alla detenzione in carcere, è generica ed inidonea a depotenziare il pericolo che il Monteleone ponga in essere ulteriori condotte criminose in caso di venir meno della detenzione intramuraria.

Il Tribunale, peraltro, ha confutato, con motivazione sintetica ma esaustiva, la doglianza difensiva affermando, in modo logico e fondato, che la stessa è priva di alcun riscontro documentale e quindi relegabile allo «stato di mera allegazione fattuale» (vedi pagina 2 dell'ordinanza impugnata).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata.

Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria difensiva; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 2 febbraio 2023 con la quale il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 22 luglio 2022, ha respinto la richiesta di sostituzione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti in relazione al reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di elementi di novità idonei alla rivalutazione del quadro indiziario. I giudici dell'appello non avrebbero tenuto conto degli elementi dedotti dalla difesa che rendevano necessaria una rivalutazione degli elementi indiziari posti a fondamento dell'ordinanza genetica e, in particolare, delle dichiarazioni dibattimentali rese dal teste di p.g. Millul.Secondo la difesa il teste Millul avrebbe riferito che il Monteleone non è mai stato intercettato nel corso delle indagini né sono stati registrati contatti diretti del ricorrente con Ucchino, Carvelli, Giorgio e Rigillo, per poi precisare che gli investigatori non hanno individuato nessun deposito di prodotti petroliferi nell'alessandrino, che nessuno dei trasportatori del gasolio è mai stato fermato dalla polizia giudiziaria e che non vi sono elementi idonei ad identificare nell'indagato il soggetto che nelle conversa2:ioni intercettate viene indicato con il soprannome «Ciccio». Il Tribunale non avrebbe, inoltre, adeguatamente considerato che le trattative fra i fratelli D'Amico ed il Monteleone si sarebbero arenate nel gennaio 2019 e che di fatto nessun accordo sarebbe mai stato raggiunto. Peraltro, a giudizio della difesa, il ricorrente avrebbe mantenuto un atteggiamento meramente «imprenditoriale» indicando prezzi e pretendendo il pagamento alla consegna. I giudici dell'appello, infine, non avrebbero adeguatamente argomentato alla doglianza difensiva con la quale era stato rimarcato che il medesimo Tribunale ha ritenuto insussistente la gravità indiziaria nei confronti del co-indagato [OSCURATO:PERSONA], soggetto che, secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbe svolto da intermediario tra il Monteleone ed i fratelli D'Amico. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di elementi di novità idonei alla rivalutazione delle esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe ignorato le doglianze con le quali la difesa ha sostenuto il venir meno dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, in particolare la difesa ha evidenziato che le condotte concorsuali contestate all'indagato si sarebbero protratte per soli due mesi nel dicembre 2018 e che il Monteleone, a seguito della carcerazione, verserebbe in una condizione psichica caratterizzata da ansia e tono dell'umore depresso con conseguente affievolimento della pericolosità sociale del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo di ricorso è aspecifico in quanto ha ad oggetto doglianze inerenti alla valutazione degli elementi indiziari già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale di Catanzaro ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi indiziari posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.1.1. Va ricordato sul punto che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, il ricorso in cassazione è caratterizzato, pertanto, da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, enucleare in modo specifico il vizio denunciato e dedurre puntualmente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito sì da condurre a decisione differente. È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, 'ungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 1.2. Deve evidenziarsi, inoltre, che trattasi di decisione in sede di appello cautelare, con conseguente necessità d'individuare l'ambito di tale giudizio. Secondo il costante orientamento di questa Corte la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare è vincolata, oltre che dall'effetto devolutivo proprio di questo tipo di impugnazione, per cui la sua cognizione non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura. Il giudice dell'appello, pertanto, non deve riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura stessa ma solo stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare in modo apprezzabile il quadro indiziario o ad influire sulle esigenze cautelari che giustificano la prosecuzione della misura (vedi Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antognano, Rv. 266676 — 01; Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292 - 01). Nel caso oggetto di scrutinio i fatti posti a base dell'appello cautelare sono gli stessi di quelli prospettati con la richiesta di riesame ed al giudice per le indagini preliminari con la richiesta di revoca o sostituzione della misura custodiale e, di conseguenza, i motivi a base del ricorso in cassazione sono in sé privi dei requisiti di novità che ne giustifichino l'esame in sede di legittimità (vedi pag. 2 dell'ordinanza oggetto di ricorso). L'istanza di revoca o di modifica della misura coercitiva presuppone un significativo mutamento, in senso favorevole all'imputato, degli elementi di accusa, che l'istante ha l'onere di indicare, per evitare, lo svolgersi di procedimenti del tutto inutili e il ripetersi di provvedimenti negativi con motivazione priva di ogni novità. Ne consegue che il giudice di appello, nell'ipotesi in cui difettino gli elementi di novità, ben può limitarsi a respingere il gravame interposto avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca o di modifica della misura coercitiva applicata, non occorrendo una articolata motivazione al riguardo. 1.3. In conformità ai principi ermeneutici sopra indicati, i giudici dell'appello hanno motivato, in modo logico e non manifestamente contraddittorio, la conferma dell'ordinanza di rigetto facendo presente come nessun elemento dedotto abbia il carattere della novità idonea a depotenziare il valore indiziario degli elementi posti a fondamento dell'ordinanza genetica e della conseguente provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame avanzata dal Monteleone. Correttamente i giudici di appello hanno evidenziato che le dichiarazioni rese dal teste Millul e la documentazione prodotta dalla difesa non costituiscono fatti nuovi idonei ad indebolire il quadro indiziario rappresentato nell'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame in considerazione del tenore inequivoco delle conversazioni intercettate (vedi pag. 2 dell'ordinanza impugnata). Le argomentazioni dedotte in motivazione, in nessun modo censurabili sotto il profilo della completezza e della razionalità, sono fondate su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il Tribunale, con motivazione ineccepibile in punto di logica, ha ritenuto parimenti ininfluente il contenuto dell'ordinanza emessa nei confronti del co- indagato [OSCURATO:PERSONA] trattandosi di pronuncia fondata su diverse circostanze logico- fattuali e «limitata ad un'analisi parziale delle risultanze investigative» (vedi pag. 2 dell'ordinanza impugnata). I giudici di appello hanno, pertanto, fatto corretto uso del principio dell'autonomia dei rapporti processuali in virtù del quale gli elementi indiziari utilizzabili per la decisione devono essere valutati in modo distinto in relazione a ciascuna delle posizioni processuali. La motivazione oggetto di ricorso contiene, in conclusione, una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio ed, in particolare dell'inequivoco contenuto indiziario delle conversa2:ioni intercettate nel corso delle indagini; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della , — logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso. 1.4. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo di ricorso è generico ed aspecifico. L'ordinanza impugnata è motivata in modo congruo, logico e non manifestamente contraddittorio, con riguardo alla attualità delle esigenze cautelari che giustificano la prosecuzione dell'esecuzione della misura coercitiva della custodia in carcere ed alla insufficienza degli elementi addotti dalla difesa a far ritenere affievolite le esigenze cautelari poste a base del provvedimento impositivo. Il Tribunale ha correttamente valorizzato la concreta sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, dando rilievo alla gravità delle condotte criminose poste in essere dal ricorrente ed alla pervicacia criminale manifestata dall'indagato con la sua «disponibilità ad operare in prossimità di contesti associativi contigui a quello 'ndranghetistico esprimendo vicinanza affaristica nei confronti di accoscati di elevata caratura criminosa (vedi pagina 2 dell'ordinanza impugnata). L'ordinanza impugnata ha, inoltre, motivato la conferma dell'ordinanza di rigetto facendo presente come nessun elemento dedotto in quella sede avesse il carattere della novità idonea a far ritenere attenuate la pericolosità dell'indagato. Correttamente i giudici di appello hanno evidenziato che il tempo trascorso dai fatti, la loro risalenza nel tempo fella breve durata del contributo fornito dal Monteleone erano già stati considerati elementi irrilevanti da parte del giudice della cautela e che, di conseguenza, detti elementi storico-fattuali non costituiscono fatti nuovi idonei ad escludere la sussistenza delle esigenze cautelari (vedi pagina 2 dell'ordinanza impugnata). Deve rimarcarsi, in proposito, che non è sufficiente l'astratta e generica deduzione del tempo intercorso dall'inizio di applicazione della misura cautelare, perché possa dirsi formulata un'argomentata censura avverso la permanenza delle esigenze cautelari. Il fatto nuovo rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere, infatti, costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare, risultando all'uopo inconferente il mero decorso del tempo dall'inizio dell'applicazione della misura. (Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020, Casalini, Rv. 278866 — 01). Sotto altro profilo non può non considerarsi che parte appellante si è limitata a dedurre i predetti profili di novità, senza tuttavia chiarire in quale misura ed in quali termini tali asseriti fatti nuovi abbiano inciso sulle esigenze cautelari poste a fondamento dell'ordinanza genetica né indicare ulteriori elementi sintomatici idonei a comprovare un mutamento complessivo del quadro cautelare, come richiesto dal costante orientamento di questa Corte di Cassazione (vedi fra le molte Sez. 2, n. 10808 del 16/12/2015, Mangiaracina, Rv. 266161 - 01). La residua deduzione difensiva, incentrata sul peggioramento delle condizioni psicologiche conseguente alla detenzione in carcere, è generica ed inidonea a depotenziare il pericolo che il Monteleone ponga in essere ulteriori condotte criminose in caso di venir meno della detenzione intramuraria. Il Tribunale, peraltro, ha confutato, con motivazione sintetica ma esaustiva, la doglianza difensiva affermando, in modo logico e fondato, che la stessa è priva di alcun riscontro documentale e quindi relegabile allo «stato di mera allegazione fattuale» (vedi pagina 2 dell'ordinanza impugnata). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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