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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28310/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

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Mignolo, che ha chiestola declaratoria di inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni della parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato,Avv.

A. Zanframundo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso concondanna alle spese;lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], Avv.

M. Grattagliano, che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso o in via subordinata l’intervenuta prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, XXXXXXXXXXXXXXXXXX è stato condannatoalla pena di euro trecento di ammenda per il reato di cui all’art. 660 cod. pen.,così riqualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 612-bis cod. pen. per averassunto, dal 2012 fino al 2019, condotte moleste ai danni persona offesa.2.

Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso percassazione per il tramite del difensore, l’imputato, affidando l’impugnazione acinque motivi riassunti di seguito, nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1.

Il primo motivo denuncia insussistenza del reato ed errata valutazionedelle prove.Il provvedimento di primo grado è viziato e contraddittorio nonché privo dimotivazione sufficiente quanto alla credibilità soggettiva del dichiarante eall'attendibilità intrinseca della persona offesa, nel caso al vaglio costituita partecivile.2.1.1.

In particolare, si contesta la credibilità e attendibilità della personaoffesa e della figlia di questa che ha reso dichiarazioni testimoniali.Le circostanze riferite dalla persona offesa sono considerate, dallo stessoGiudice, a tratti confusionarie.

Il ricorrente evidenzia che la parte lesa non hacollocato nel tempo i fatti contestati, ha dettagliato in modo impreciso lecondotte ed è caduta in contraddizione rispetto ai testi.Nella denuncia aveva sostenuto che l'imputato aveva richiesto l’interventodella Polizia municipale per lamentare l’accertata ostruzione all'accesso delproprio box, a causa del parcheggio di autovetture appartenenti ai figli dellapersona offesa; invece, al dibattimento questa aveva affermato una circostanzadiversa e cioè che l'intervento di personale della Polizia municipale era relativoad auto estranea alla famiglia della persona offesa che gli impediva l'accesso.Inoltre, si osserva per le offese proferite dall'imputato al suo indirizzo sonoindicate in maniera diversa, quanto al contenuto, rispetto a quelle descritte dallafiglia, così smentendo anche il narrato originariamente esposto nella denuncia.Viene indicato come illogico e contraddittorio il ragionamento del Giudicenella parte in cui sostiene che la persona offesa ha parlato prima di un solodiverbio, senza contatto fisico e poi ha affermato di avere avuto un ricovero peruna caduta, peraltro, ammettendo di non aver subito lesioni compatibili con lacaduta, come attestato dal certificato medico prodotto.

Infine, la stessa personaoffesa, per il ricorrente, risulta smentita in relazione a tale episodio dalla figliaescussa.2.1.2.

Si contesta anche la motivazione nella parte in cui il Giudice afferma,erroneamente, che la versione dei fatti dell'imputato non sia credibile perchésmentita dalla deposizione della persona offesa, senza spiegare specificamente leragioni per le quali non deve essere dato credito all'imputato quanto allecondotte poste in essere nei suoi confronti e riferibili alla persona offesa.L'imputato ha dichiarato che la donna si sedeva sulla strada con una sedia enon si spostava, tanto da averlo costretto a chiedere l’intervento della Poliziamunicipale.

Inoltre, questa avrebbe posto uno stendino in modo da impedire ilpassaggio dell'auto dell’imputato e avrebbe posizionato grossi vasi sul lato dellasua proprietà.

L’imputato, invece, si sarebbe limitato a stigmatizzare le condotteillegittime poste in essere dalla vicina di casa impedendo o, comunque, rendendodifficoltoso l'accesso e l'uscita dal suo varco carrabile munito di regolarepermesso, come peraltro confermato dagli agenti di Polizia locale escussi nelcorso del dibattimento.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia difetto dell'elemento soggettivo delreato.È sufficiente ad integrare la contravvenzione contestata la consapevolezza,desumibile dalle modalità dell'azione, di arrecare disturbo per petulanza o perbiasimevole emotivo.

Nella specie, invece, l'imputato si è limitato alla richiesta diintervento degli agenti di polizia municipale nonché a comportamenti posti inessere al solo fine di far cessare la condotta della vicina odierna parte civile.2.3.

Con il terzo motivo si contesta la motivazione nella parte in cui haescluso la sussistenza della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen.L'imputato è stato costretto dalla necessità di difendere il proprio dirittoreale all'utilizzo del proprio box auto munito di regolare passo carrabile.

Questiavrebbe subito un'offesa ingiusta a cui avrebbe reagito con una condottaproporzionata perché limitatasi a mere stigmatizzazioni verbali delcomportamento della parte lesa.2.4.

Con il quarto motivo si deduce l'intervenuta prescrizione del reato alladata del 16 novembre 2024.2.5.

Con il quinto motivo si deduce l'illegittimità delle statuizioni civili tenutoconto dell’indimostrata responsabilità dell'imputato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, O. Mignolo, ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] della parte civile ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spesecon le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, la condanna al risarcimento dei dannie la liquidazione delle spese della parte ammessa al patrocinio a spese delloStato.[OSCURATO:PERSONA] dell’imputato ha chiesto in via principale l’accoglimento del ricorsoe, in via gradata, l’estinzione del reato per prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.1.1.I primi tre motivi sono inammissibili perché denunciano vizi nonconsentiti in sede di legittimità.Il primo motivo contesta, in sostanza, il giudizio di attendibilità e credibilitàsvolto in sede di merito, sia per quanto concerne le dichiarazioni della partecivile, sia per quelle rese dalla figlia di questa, escussa in qualità di testimone.Si osserva, quanto al primo profilo, conformemente al pacifico e costanteorientamento ermeneutico formatosi in seno a questa Corte regolatrice che, intema di valutazione della prova dichiarativa, l'attendibilità della persona offesadal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme diuna motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede dilegittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, nonriscontrate nel caso al vaglio (tra le altre, Sez. 5, n. 51604 del19/09/2017,D'Ippedico, Rv. 271623 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575).

Sotto il secondo profilo, comunque, tra le doglianze proponibili qualimezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quellerelative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrastitestimoniali, la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni, l'indaginesull'attendibilità dei testimoni e parti lese, salvo il controllo estrinseco dellacongruità e logicità della motivazione che, nella specie, non presenta profili dimanifesta illogicità.In relazione alla deposizione dell’imputato, infine, si riscontra che ilragionamento lineare e completo del primo giudice ha escluso che la versionedell’imputato possa reputarsi credibile, non solo, in quanto smentita dal narratodella persona offesa ma anche perché, in definitiva, reputata non confermata daquello dei testi a discarico i quali hanno soltanto riferito circostanze (quale ilposizionamento dello stendino, da parte della persona offesa, nei pressi delgarage dell’imputato) non negate dalla stessa parte lesa e, comunque, reputatenon decisive perché, in ogni caso, non giustificano la reazione dell’imputatoCon il secondo motivo, poi, si sollecita la lettura alternativa delle risultanzeprocessuali onde rilevare la insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, nonconsentita in sede di legittimità.Il terzo motivo, inoltre, è inammissibile perché manifestamente infondato.Invero, il Tribunale non ha accertato, in fatto, che l’imputato ha agito perchécostretto dalla necessità di difendere il proprio diritto reale all'utilizzo del propriobox auto, munito di regolare passo carrabile, né che questi si era limitato areagire alla condotta altrui con comportamento da reputarsi proporzionato.Infatti, nella ricostruzione recepita nel provvedimento impugnato, nonrivedibile in sede di legittimità, le condotte dell’imputato, sebbene occasionatedai comportamenti della persona offesa descritti a p. 5 della sentenza, sonorisultate del tutto immotivate, giustificate solo dall’intento di infastidire lapersona offesa e non direttamente poste in essere in correlazione alla necessitàimmanente di difendere il proprio diritto di proprietà sul bene di sua proprietà.1.2.

Il quarto motivo è manifestamente infondato.Invero, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, la condottacontestata è cessata nel mese di novembre 2019.Tenuto conto del dies ad quem della condotta, quindi, al termine massimo diprescrizione, pari ad anni cinque, previsto per il reato contravvenzionalecontestato, per essere intervenuta nei termini una causa interruttiva del corsodella prescrizione (condanna di primo grado del 8 ottobre 20249), deveaggiungersi il periodo di sospensione derivante dall’art. 159 cod. pen. nel testo dicui alla Legge n. 103 del 2017, trattandosi di reato commesso tra il 3 agosto2017 e il 31 dicembre 2019, pari ad anni uno e mesi sei.

Sicché detto termine sicompirebbe il 16 maggio 2026, cioè dopo la pronuncia della presente sentenza.Tanto, considerata l’ultima condotta riconosciuta dal giudice di merito(relativa all’episodio della scopa e delle lesioni, accertate presso strutturapubblica dove la parte lesa si era recata il giorno successivo ai fatti, descrittonella sentenza impugnata).Con riferimento alle condotte precedenti che risalgono al 2012 (secondo laricostruzione della sentenza impugnata dal 2012 al 2019), va rilevato che lagiurisprudenza di legittimità (Sez.

1. n. 12703 del 17/01/2025, P., Rv. 287787 –01) ha affermato il condivisibile principio secondo il quale il reato di molestia odisturbo delle persone, seppure non ha natura necessariamente abituale,potendosi quindi perfezionare anche con il compimento di una sola azione da cuiderivino gli effetti indicati dall'art. 660 cod. pen., può in concreto assumere taleforma, incompatibile con la continuazione, quando è proprio la reiterazione dellecondotte a creare disturbo ovvero molestia, con la conseguenza che, in tal caso –come quello di specie - ai fini della prescrizione, il termine comincia a decorreredal compimento dell'ultimo atto antigiuridico (conf.

Sez. 1, n. 19631 del12/06/2018, dep. 2019, Rv. 276309 – 01).1.3.

Il quinto motivo è inammissibile tenuto conto che alla condanna peressere stata riconosciuta la responsabilità penale dell’imputato, seguono perlegge le statuizioni civili con le quali è stata pronunciata condanna in favore dellaparte civile, ex art. 538 cod. proc. pen., al risarcimento del danno e alpagamento delle spese processuali.2.

Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna allespese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata indispositivo, in favore della Cassa delle ammende,non ricorrendo le condizionipreviste dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000,importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motividevoluti.Segue, altresì, la condanna alla rifusione delle spese del presenteprocedimento sostenute dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese delloStato; alla liquidazione provvederà il giudice che ha emesso il provvedimentodivenuto definitivo (Sez.

U, ord. n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 277760, nel senso che, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità,delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese delloStato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna genericadell’imputato al pagamento di tali spese in favore dello Stato, mentre è rimessaal giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata ingiudicato, la liquidazione delle stesse mediante l’emissione del decreto dipagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato TU).

Nulla deve disporsi nellapresente sede quanto alla richiesta risarcitoria alla quale ha provveduto il giudicedi merito, rimettendo le parti, per la quantificazione, a separato giudizio.Con oscuramento dei dati sensibili.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalTribunale di Taranto con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. Mignolo, che ha chiestola declaratoria di inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni della parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato,Avv. A. Zanframundo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso concondanna alle spese;lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], Avv. M. Grattagliano, che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso o in via subordinata l’intervenuta prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, XXXXXXXXXXXXXXXXXX è stato condannatoalla pena di euro trecento di ammenda per il reato di cui all’art. 660 cod. pen.,così riqualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 612-bis cod. pen. per averassunto, dal 2012 fino al 2019, condotte moleste ai danni persona offesa.2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso percassazione per il tramite del difensore, l’imputato, affidando l’impugnazione acinque motivi riassunti di seguito, nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Il primo motivo denuncia insussistenza del reato ed errata valutazionedelle prove.Il provvedimento di primo grado è viziato e contraddittorio nonché privo dimotivazione sufficiente quanto alla credibilità soggettiva del dichiarante eall'attendibilità intrinseca della persona offesa, nel caso al vaglio costituita partecivile.2.1.1. In particolare, si contesta la credibilità e attendibilità della personaoffesa e della figlia di questa che ha reso dichiarazioni testimoniali.Le circostanze riferite dalla persona offesa sono considerate, dallo stessoGiudice, a tratti confusionarie. Il ricorrente evidenzia che la parte lesa non hacollocato nel tempo i fatti contestati, ha dettagliato in modo impreciso lecondotte ed è caduta in contraddizione rispetto ai testi.Nella denuncia aveva sostenuto che l'imputato aveva richiesto l’interventodella Polizia municipale per lamentare l’accertata ostruzione all'accesso delproprio box, a causa del parcheggio di autovetture appartenenti ai figli dellapersona offesa; invece, al dibattimento questa aveva affermato una circostanzadiversa e cioè che l'intervento di personale della Polizia municipale era relativoad auto estranea alla famiglia della persona offesa che gli impediva l'accesso.Inoltre, si osserva per le offese proferite dall'imputato al suo indirizzo sonoindicate in maniera diversa, quanto al contenuto, rispetto a quelle descritte dallafiglia, così smentendo anche il narrato originariamente esposto nella denuncia.Viene indicato come illogico e contraddittorio il ragionamento del Giudicenella parte in cui sostiene che la persona offesa ha parlato prima di un solodiverbio, senza contatto fisico e poi ha affermato di avere avuto un ricovero peruna caduta, peraltro, ammettendo di non aver subito lesioni compatibili con lacaduta, come attestato dal certificato medico prodotto. Infine, la stessa personaoffesa, per il ricorrente, risulta smentita in relazione a tale episodio dalla figliaescussa.2.1.2. Si contesta anche la motivazione nella parte in cui il Giudice afferma,erroneamente, che la versione dei fatti dell'imputato non sia credibile perchésmentita dalla deposizione della persona offesa, senza spiegare specificamente leragioni per le quali non deve essere dato credito all'imputato quanto allecondotte poste in essere nei suoi confronti e riferibili alla persona offesa.L'imputato ha dichiarato che la donna si sedeva sulla strada con una sedia enon si spostava, tanto da averlo costretto a chiedere l’intervento della Poliziamunicipale. Inoltre, questa avrebbe posto uno stendino in modo da impedire ilpassaggio dell'auto dell’imputato e avrebbe posizionato grossi vasi sul lato dellasua proprietà. L’imputato, invece, si sarebbe limitato a stigmatizzare le condotteillegittime poste in essere dalla vicina di casa impedendo o, comunque, rendendodifficoltoso l'accesso e l'uscita dal suo varco carrabile munito di regolarepermesso, come peraltro confermato dagli agenti di Polizia locale escussi nelcorso del dibattimento.2.2. Con il secondo motivo si denuncia difetto dell'elemento soggettivo delreato.È sufficiente ad integrare la contravvenzione contestata la consapevolezza,desumibile dalle modalità dell'azione, di arrecare disturbo per petulanza o perbiasimevole emotivo. Nella specie, invece, l'imputato si è limitato alla richiesta diintervento degli agenti di polizia municipale nonché a comportamenti posti inessere al solo fine di far cessare la condotta della vicina odierna parte civile.2.3. Con il terzo motivo si contesta la motivazione nella parte in cui haescluso la sussistenza della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen.L'imputato è stato costretto dalla necessità di difendere il proprio dirittoreale all'utilizzo del proprio box auto munito di regolare passo carrabile. Questiavrebbe subito un'offesa ingiusta a cui avrebbe reagito con una condottaproporzionata perché limitatasi a mere stigmatizzazioni verbali delcomportamento della parte lesa.2.4. Con il quarto motivo si deduce l'intervenuta prescrizione del reato alladata del 16 novembre 2024.2.5. Con il quinto motivo si deduce l'illegittimità delle statuizioni civili tenutoconto dell’indimostrata responsabilità dell'imputato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, O. Mignolo, ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] della parte civile ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spesecon le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, la condanna al risarcimento dei dannie la liquidazione delle spese della parte ammessa al patrocinio a spese delloStato.[OSCURATO:PERSONA] dell’imputato ha chiesto in via principale l’accoglimento del ricorsoe, in via gradata, l’estinzione del reato per prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1.I primi tre motivi sono inammissibili perché denunciano vizi nonconsentiti in sede di legittimità.Il primo motivo contesta, in sostanza, il giudizio di attendibilità e credibilitàsvolto in sede di merito, sia per quanto concerne le dichiarazioni della partecivile, sia per quelle rese dalla figlia di questa, escussa in qualità di testimone.Si osserva, quanto al primo profilo, conformemente al pacifico e costanteorientamento ermeneutico formatosi in seno a questa Corte regolatrice che, intema di valutazione della prova dichiarativa, l'attendibilità della persona offesadal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme diuna motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede dilegittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, nonriscontrate nel caso al vaglio (tra le altre, Sez. 5, n. 51604 del19/09/2017,D'Ippedico, Rv. 271623 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575). Sotto il secondo profilo, comunque, tra le doglianze proponibili qualimezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quellerelative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrastitestimoniali, la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni, l'indaginesull'attendibilità dei testimoni e parti lese, salvo il controllo estrinseco dellacongruità e logicità della motivazione che, nella specie, non presenta profili dimanifesta illogicità.In relazione alla deposizione dell’imputato, infine, si riscontra che ilragionamento lineare e completo del primo giudice ha escluso che la versionedell’imputato possa reputarsi credibile, non solo, in quanto smentita dal narratodella persona offesa ma anche perché, in definitiva, reputata non confermata daquello dei testi a discarico i quali hanno soltanto riferito circostanze (quale ilposizionamento dello stendino, da parte della persona offesa, nei pressi delgarage dell’imputato) non negate dalla stessa parte lesa e, comunque, reputatenon decisive perché, in ogni caso, non giustificano la reazione dell’imputatoCon il secondo motivo, poi, si sollecita la lettura alternativa delle risultanzeprocessuali onde rilevare la insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, nonconsentita in sede di legittimità.Il terzo motivo, inoltre, è inammissibile perché manifestamente infondato.Invero, il Tribunale non ha accertato, in fatto, che l’imputato ha agito perchécostretto dalla necessità di difendere il proprio diritto reale all'utilizzo del propriobox auto, munito di regolare passo carrabile, né che questi si era limitato areagire alla condotta altrui con comportamento da reputarsi proporzionato.Infatti, nella ricostruzione recepita nel provvedimento impugnato, nonrivedibile in sede di legittimità, le condotte dell’imputato, sebbene occasionatedai comportamenti della persona offesa descritti a p. 5 della sentenza, sonorisultate del tutto immotivate, giustificate solo dall’intento di infastidire lapersona offesa e non direttamente poste in essere in correlazione alla necessitàimmanente di difendere il proprio diritto di proprietà sul bene di sua proprietà.1.2. Il quarto motivo è manifestamente infondato.Invero, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, la condottacontestata è cessata nel mese di novembre 2019.Tenuto conto del dies ad quem della condotta, quindi, al termine massimo diprescrizione, pari ad anni cinque, previsto per il reato contravvenzionalecontestato, per essere intervenuta nei termini una causa interruttiva del corsodella prescrizione (condanna di primo grado del 8 ottobre 20249), deveaggiungersi il periodo di sospensione derivante dall’art. 159 cod. pen. nel testo dicui alla Legge n. 103 del 2017, trattandosi di reato commesso tra il 3 agosto2017 e il 31 dicembre 2019, pari ad anni uno e mesi sei. Sicché detto termine sicompirebbe il 16 maggio 2026, cioè dopo la pronuncia della presente sentenza.Tanto, considerata l’ultima condotta riconosciuta dal giudice di merito(relativa all’episodio della scopa e delle lesioni, accertate presso strutturapubblica dove la parte lesa si era recata il giorno successivo ai fatti, descrittonella sentenza impugnata).Con riferimento alle condotte precedenti che risalgono al 2012 (secondo laricostruzione della sentenza impugnata dal 2012 al 2019), va rilevato che lagiurisprudenza di legittimità (Sez. 1. n. 12703 del 17/01/2025, P., Rv. 287787 –01) ha affermato il condivisibile principio secondo il quale il reato di molestia odisturbo delle persone, seppure non ha natura necessariamente abituale,potendosi quindi perfezionare anche con il compimento di una sola azione da cuiderivino gli effetti indicati dall'art. 660 cod. pen., può in concreto assumere taleforma, incompatibile con la continuazione, quando è proprio la reiterazione dellecondotte a creare disturbo ovvero molestia, con la conseguenza che, in tal caso –come quello di specie - ai fini della prescrizione, il termine comincia a decorreredal compimento dell'ultimo atto antigiuridico (conf. Sez. 1, n. 19631 del12/06/2018, dep. 2019, Rv. 276309 – 01).1.3. Il quinto motivo è inammissibile tenuto conto che alla condanna peressere stata riconosciuta la responsabilità penale dell’imputato, seguono perlegge le statuizioni civili con le quali è stata pronunciata condanna in favore dellaparte civile, ex art. 538 cod. proc. pen., al risarcimento del danno e alpagamento delle spese processuali.2. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna allespese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata indispositivo, in favore della Cassa delle ammende,non ricorrendo le condizionipreviste dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000,importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motividevoluti.Segue, altresì, la condanna alla rifusione delle spese del presenteprocedimento sostenute dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese delloStato; alla liquidazione provvederà il giudice che ha emesso il provvedimentodivenuto definitivo (Sez. U, ord. n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 277760, nel senso che, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità,delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese delloStato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna genericadell’imputato al pagamento di tali spese in favore dello Stato, mentre è rimessaal giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata ingiudicato, la liquidazione delle stesse mediante l’emissione del decreto dipagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato TU). Nulla deve disporsi nellapresente sede quanto alla richiesta risarcitoria alla quale ha provveduto il giudicedi merito, rimettendo le parti, per la quantificazione, a separato giudizio.Con oscuramento dei dati sensibili. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalTribunale di Taranto con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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