CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32009/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ne ha confermato la condanna per i delitti di evasione e furto; considerato che il primo motivo - che deduce la violazione degli artt. 192, comma 2, e 125, comma 3, cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato - il secondo motivo - che assume la violazione dell'art. 385 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di evasione - e il terzo motivo di ricorso - che lamenta la violazione degli artt. 132, 133, 133 bis, 62-bis e 99 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, all'applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche -, lungi dal contenere effettive censure di legittimità, reiterano le medesime allegazioni già disattese con motivazione congrua, logica e conforme al diritto dalla Corte di merito (la quale, in particolare, ha indicato gli elementi su cui ha fondato la decisione nelle 1convergenti dichiarazioni degli operanti, rimarcando quanto ai fatti di evasione come abbia trovato smentita e non fosse plausibile quanto asserito dall'imputato; ancora, chiarendo le ragioni per cui ha ritenuto i fatti in imputazioni dimostrativi della sua accresciuta pericolosità; richiamando, oltre al suo negativo comportamento nell'occorso, i numerosi procedimenti penali); e il ricorso finisce col perorare un diverso apprezzamento del compendio in atti, senza dedurre effettivamente il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile i P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o - •[OSCURATO:PERSONA] G ar ia r 7e • 27 AGO 2026 ILFUNZ!ONAP,1 I G9.:DIZIARIO l'atentiikl D ,, - ovanni 2