CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 12109/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente CC ORDINANZA sul ricorso 20709-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 500 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 124, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 550/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/06/2016 R.G.N. 613/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Firenze ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato i ricorsi proposti nei confronti del F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20709/2016 Comune di Scandicci da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sezionale 500/2022 Mugnaini, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti dipendenti del Comune, Numero di raccolta generale 12109/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 che avevano opposto le ingiunzioni ex R.D. n. 639/1910 con le quali era stata richiesta la restituzione delle somme corrisposte dall’ente, negli anni dal 2002 al 2006, a titolo di indennità di disagio; 2. la Corte territoriale, riassunti i termini della controversia, ha ritenuto che la stessa potesse essere decisa sulla base della disposizione dettata dall’art. 4, comma 3, del d.l. n. 16/2014, convertito dalla legge n. 68/2014, intervenuto in corso di causa; 3. ha escluso che l’inapplicabilità del comma 3 quinquies dell’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 e la conseguente sanatoria dei pagamenti indebiti, previste dallo ius superveniens, potessero essere limitate agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi intervenuti dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009; 4. ha ritenuto, inoltre, che fosse onere del Comune di Scandicci, non degli appellanti, dimostrare l’assenza delle condizioni ostative alla sanatoria richiamate dal terzo comma del citato art. 4, ossia il riconoscimento giudiziale definitivo della responsabilità erariale o il mancato rispetto del patto di stabilità; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Scandicci sulla base di due motivi, ai quali hanno opposto difese, con tempestivo controricorso, i litisconsorti indicati in epigrafe; 5. entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 cod proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso il Comune di Scandicci denuncia ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 16/2014, convertito in L. n. 68/2014; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e, premesso il carattere eccezionale del citato art. 4, sostiene, in sintesi, che le azioni individuali di ripetizione di indebito sono state vietate dal legislatore solo nei casi espressamente indicati, nessuno dei quali ricorrente nella fattispecie, nella quale non si discuteva di errata costituzione o di errato utilizzo del fondo e F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20709/2016 neppure dell’applicabilità della norma derogata, ossia dell’art. 40, Numero sezionale 500/2022 comma 3-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 introdotto dal d.lgs. n. Numero di raccolta generale 12109/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 150/2009; 2. con la seconda censura, egualmente formulata ai sensi dei nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., si addebitano alla sentenza impugnata i vizi di «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e del principio della vicinanza della prova nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 16/2014, convertito in l. n. 68/2014; violazione dell’art. 24 Cost.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e si sostiene, in sintesi, che l’onere di provare l’integrazione della fattispecie normativa della quale si invoca l’applicazione grava sulla parte che pone quella norma a fondamento del diritto fatto valere in giudizio o dell’eccezione formulata, sicché nella fattispecie l’assenza degli elementi ostativi (ossia il riconoscimento giudiziale definitivo della responsabilità erariale o il mancato rispetto del patto di stabilità) doveva essere provata dagli opponenti; 3. è infondata l’eccezione di inammissibilità dei motivi di ricorso, formulata dalla difesa dei controricorrenti; 3.1. hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte che “il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati.” (Cass. Sez. U. 6.5.2015 n. 9100); 3.2. l’inammissibilità, quindi, resta circoscritta alla sola ipotesi di censure inscindibilmente connesse fra loro e formulate con modalità tali da sollecitare la Corte a ricondurre all’uno o all’altro vizio doglianze generiche e non precisate ed a ricercare autonomamente le ragioni dei vizi denunciati; 3.3. nella fattispecie, al contrario, il motivo, pur denunciando anche l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 discussione fra le parti, è chiaro nell’addebitare alla sentenza gravata Numero registro generale 20709/2016 innanzitutto l’errata interpretazione ed applicazione dell’art. 4 del d.l. Numero sezionale 500/2022 Numero di raccolta generale 12109/2022 n. 16/2014, convertito dalla legge n. 68/2014, e sviluppa argomenti Data pubblicazione 13/04/2022 che illustrano con chiarezza le ragioni per le quali la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione di legge denunciata; 4. il primo motivo è fondato; l’art. 4, comma 3, del d.l. n. 16/2014 prevede che «Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni , dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni». 4.1. la norma disapplicata dispone, per i contratti integrativi decentrati, che «Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile». 4.2. nell’interpretare le disposizioni che qui vengono in rilievo questa Corte ha già affermato (Cass. nn.9496 e 10411 del 2019, richiamate nella motivazione dell’ordinanza interlocutoria n. 40004 del 2021) che la retroattività della sanatoria è temporalmente limitata agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi adottati in epoca successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009; 4.3. in tal senso depone il dato letterale, in quanto i precisi riferimenti normativi in esso contenuti sarebbero del tutto sovrabbondanti se la disposizione avesse inteso operare una sanatoria generalizzata delle nullità della contrattazione di regioni ed enti locali in qualsiasi tempo F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 verificatesi; Numero registro generale 20709/2016 4.4. né appare decisivo il riferimento testuale della norma agli atti di Numero sezionale 500/2022 Numero di raccolta generale 12109/2022 utilizzo dei fondi «comunque costituiti», perché si è in presenza di Data pubblicazione 13/04/2022 un’espressione non di tempo bensì di modo, tale da comprendere le forme eterogenee con le quali regioni ed enti locali avevano provveduto all'utilizzo dei fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria, anche in assenza di contrattazione integrativa entro l'anno di riferimento; 4.5. la ratio della disposizione è quella di sanare i contratti integrativi sottoscritti e gli atti di utilizzo dei fondi compiuti da regioni ed enti locali dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009, in una particolare situazione di incertezza interpretativa dovuta al blocco della contrattazione nazionale (articolo 9, comma 17, del d.l. n. 78/2010) e all'obbligo della contrattazione integrativa di conformarsi autonomamente e immediatamente — (nel rispetto del tetto della «spesa storica», fissato dallo stesso articolo 9 d.l. n. 78/2010, al comma due bis) — alle disposizioni della riforma del 2009 sui nuovi ambiti della contrattazione collettiva e sui nuovi presupposti della retribuzione premiale; 4.6. nell'anno 2011, il d.lgs. 1 agosto 2011, n. 141, articolo 5, comma 1, di interpretazione autentica dell'articolo 65 d.lgs. n. 150/2009, aveva confermato l'obbligo della contrattazione integrativa successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009 di conformarsi immediatamente alle disposizioni della riforma, chiarendo che il termine di adeguamento concesso dalla norma interpretata si riferiva soltanto ai contratti integrativi in corso al 15 novembre 2009; 4.7. il d.l. n. 16 del 2014 è dunque intervenuto, ex post, a sanare gli effetti derivanti dall'eventuale mancato adeguamento della contrattazione integrativa decentrata, di fatto riallineando, quanto al periodo temporale di tolleranza, la contrattazione successiva al d.lgs. n.150/2009 a quella vigente al momento della sua entrata in vigore; 4.8. l’art. 4, comma 3, del d.l. n. 16/2014 non è, quindi, applicabile alla fattispecie nella quale si discute di emolumenti corrisposti negli anni dal 2002 al 2006 in forza dell’accordo decentrato sottoscritto il 14 maggio 2002 e tanto basta per accogliere il ricorso, giacché la Corte territoriale ha deciso la controversia sulla base del principio della ragione più liquida e limitandosi a ritenere ostativo all’azione di F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20709/2016 recupero il disposto del richiamato art. 4, comma 3; Numero sezionale 500/2022 5. l’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento della Numero di raccolta generale 12109/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 seconda censura ed impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, la quale, attenendosi al principio di diritto enunciato nei punti da 4.2. a 4.8., procederà ad un nuovo esame delle questioni controverse, ivi comprese quelle illustrate dai controricorrenti nella memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., che implicano accertamenti di fatto, non effettuati dal giudice del merito e non compatibili con i limiti e la funzione del giudizio di legittimità; 6. alla Corte territoriale è anche demandato il regolamento delle spese del giudizio di cassazione; 7. non sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 ai fini del raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e assorbe il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione. Così deciso nella Adunanza camerale del 9 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4