Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024

Cassazione n. 42045/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.SESSA Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva ricono- sciuto colpevole del reato di furto tentato pluriaggravato ai danni di veicolo in sosta e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2.Lamenta il ricorrente vizio motivazionale in relazione al mancato ricono- scimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3.

Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.

4. La causa di esclusione della punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. non è stata riconosciuta con apparato argomentativo del tutto integro, in ragione delle modalità della condotta, tutt'altro che inoffensive in ragione dei danni cagionati al veicolo in sosta (rottura del finestrino e del deflettore del veicolo in sosta al fine di potere rinvenire beni da sottrarre) e della comples- siva gravità della condotta determinata altresì dalla inosservanza alle pre- scrizioni imposte dall'autorità di pubblica sicurezza, in presenza di imputato cui è stata altresì contestatala recidiva specifica reiterata infraquinquennale.

5. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.SESSA Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva ricono- sciuto colpevole del reato di furto tentato pluriaggravato ai danni di veicolo in sosta e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2.Lamenta il ricorrente vizio motivazionale in relazione al mancato ricono- scimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. 4. La causa di esclusione della punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. non è stata riconosciuta con apparato argomentativo del tutto integro, in ragione delle modalità della condotta, tutt'altro che inoffensive in ragione dei danni cagionati al veicolo in sosta (rottura del finestrino e del deflettore del veicolo in sosta al fine di potere rinvenire beni da sottrarre) e della comples- siva gravità della condotta determinata altresì dalla inosservanza alle pre- scrizioni imposte dall'autorità di pubblica sicurezza, in presenza di imputato cui è stata altresì contestatala recidiva specifica reiterata infraquinquennale. 5. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 42045/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris