CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34250/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TONA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Giudice dell’esecuzione ha revocato nei suoi riguardi il beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Catania in data 4 maggio 2021, irrevocabile l’11 giugno 2021; rilevato che tutti i motivi sono aspecifici e, comunque, manifestamente infondati; considerato che – diversamente da quanto lamenta il ricorrente – la revoca del beneficio trova sicuro fondamento nel disposto dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., che prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena se «nei termini stabiliti» il condannato «riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all'art. 163», poiché è principio pacifico che il momento al quale ancorare la revoca del beneficio è quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056 - 01; Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, Loiero, Rv. 265724 - 01; Sez. 1, n. 26636 del 28/05/2008, Shajaku, Rv. 240868 - 01); rilevato che, nel caso di specie, il Giudice dell’esecuzione – pur senza indicare la data del reato giudicato con la sentenza che ha concesso il beneficio – ne ha affermato l’anteriorità e che a tale affermazione la difesa si è limitata ad obiettare genericamente l’assenza dell’indicazione in parola e che il dato trova obiettiva conferma negli atti (reato commesso il 3 dicembre 2016); ritenuto, pertanto, che si tratta di ipotesi di revoca obbligatoria ai sensi dell'art. 161, primo comma n. 2), cod. pen. e che il motivo che invoca le Sez. U Longo è manifestamente infondato, perché il principio ivi espresso - secondo cui «il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio» - è pacificamente applicabile al caso in cui la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale sia svolta ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., ipotesi qui non ricorrente; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend