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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 09641/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30351/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 52 C/O AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] MATERA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 577/2021 depositata il22/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con veniva in giudizio l’AGENZIA delle ENTRATE-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., affinché venisse accertata la falsità ideologica commessa dall’agente postale in occasione della notificazione, avvenuta presso la sede della società attrice, dell’avviso di accertamento relativo al mancato pagamento di tributi (Ires, Irap, Iva).

Assumeva la società che l’avviso di accertamento del giudizio tributario, instaurato presso la [OSCURATO:PERSONA] di Matera, non era mai stato notificato anche se l’agente postale aveva attestato di aver consegnato l’atto a “delegato” della società.

L’AGENZIA delle ENTRATE si costituiva in giudizio contestando l’ammissibilità e la fondatezza della querela di falso e concludendo per il rigetto della domanda e produceva copia dell’avviso di ricevimento da cui non risultava in modo chiaro l’identità del soggetto che aveva preso in consegna il plico.

Senza che fosse espletata attività istruttoria ed acquisite le conclusioni del PubblicoMinistero, il Tribunale di Matera dichiarava, con la Sentenza n. 716/2018, inammissibile la proposta querela di falso.

2. La Corte di Appello di Potenza, con la Sentenza n. 577 del 22 settembre 2021, rigettava integralmente l’appello.

Affermava che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai contestato la conformità della copia dell’avviso di ricevimento con l’originale dell’avviso di accertamento ed aveva proposto querela di falso articolando argomentazioni fondate sulla risultanza della copia del documento, senza mai metterne in dubbio la corrispondenza con i contenuti dell’originale.

Inoltre la società aveva dedotto la falsità ideologica delle dichiarazioni rese dall’agente postale quando ha consegnato l’atto a ‘delegato’ della [OSCURATO:SOCIETA]. con la conseguenza che, non essendo stata denunciata contraffazione o alterazione del documento, non era necessaria la produzione dell’originale per accertamenti peritali.

Considerata, poi, la natura di atto pubblico rivestita dall’avviso di accertamento, l’attestazione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento, con la quale è rappresentato che il piego è stato consegnato al delegato della [OSCURATO:PERSONA], gode di fede privilegiata in ordine alla dichiarazione resa in quel contesto all’agente postale dalla persona che ha ricevuto in consegna il piego.

Nè rileva la circostanza che sull’avviso di ricevimento risulti illeggibile la sottoscrizione apposta dal consegnatario del piego e che non siano state riportate le esatte generalità della persona a mani della quale è stato consegnato.

Infine, il giudice dell’appello ha ritenuto che non doveva essere assegnato il termine ex art. 183 c.p.c., per memorie istruttorie, considerata la nullità insanabile e, conseguentemente, l’inammissibilità della querela di falso per la mancata indicazione delle prove della falsità.

3. Avverso tale sentenza la Società [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in Cassazione sulla base di un unico motivo articolato in tre censure.

Considerato che:

4. Con il motivo di ricorso , la società ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 183, co. 6, c.p.c.; ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., il difetto di motivazione circa la falsità della ricevuta di ritorno per consegna a persona indeterminata; ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 221 c.p.c..

Il motivo è inammissibile.

La società ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte d’Appello di Potenza ha dichiarato (cfr. pag. 8 della sentenza) l’inammissibilità della querela di falso per la mancata indicazione delle prove della falsità.

Pertanto il giudice del merito non ha assegnato il termine previsto dall’art. 183 c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie.

Tale statuizione di inammissibilità non è stata impugnata, per cui la censuraresta priva di decisività. 5.L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30351/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 52 C/O AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] MATERA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 577/2021 depositata il22/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con veniva in giudizio l’AGENZIA delle ENTRATE-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., affinché venisse accertata la falsità ideologica commessa dall’agente postale in occasione della notificazione, avvenuta presso la sede della società attrice, dell’avviso di accertamento relativo al mancato pagamento di tributi (Ires, Irap, Iva). Assumeva la società che l’avviso di accertamento del giudizio tributario, instaurato presso la [OSCURATO:PERSONA] di Matera, non era mai stato notificato anche se l’agente postale aveva attestato di aver consegnato l’atto a “delegato” della società. L’AGENZIA delle ENTRATE si costituiva in giudizio contestando l’ammissibilità e la fondatezza della querela di falso e concludendo per il rigetto della domanda e produceva copia dell’avviso di ricevimento da cui non risultava in modo chiaro l’identità del soggetto che aveva preso in consegna il plico. Senza che fosse espletata attività istruttoria ed acquisite le conclusioni del PubblicoMinistero, il Tribunale di Matera dichiarava, con la Sentenza n. 716/2018, inammissibile la proposta querela di falso. 2. La Corte di Appello di Potenza, con la Sentenza n. 577 del 22 settembre 2021, rigettava integralmente l’appello. Affermava che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai contestato la conformità della copia dell’avviso di ricevimento con l’originale dell’avviso di accertamento ed aveva proposto querela di falso articolando argomentazioni fondate sulla risultanza della copia del documento, senza mai metterne in dubbio la corrispondenza con i contenuti dell’originale. Inoltre la società aveva dedotto la falsità ideologica delle dichiarazioni rese dall’agente postale quando ha consegnato l’atto a ‘delegato’ della [OSCURATO:SOCIETA]. con la conseguenza che, non essendo stata denunciata contraffazione o alterazione del documento, non era necessaria la produzione dell’originale per accertamenti peritali. Considerata, poi, la natura di atto pubblico rivestita dall’avviso di accertamento, l’attestazione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento, con la quale è rappresentato che il piego è stato consegnato al delegato della [OSCURATO:PERSONA], gode di fede privilegiata in ordine alla dichiarazione resa in quel contesto all’agente postale dalla persona che ha ricevuto in consegna il piego. Nè rileva la circostanza che sull’avviso di ricevimento risulti illeggibile la sottoscrizione apposta dal consegnatario del piego e che non siano state riportate le esatte generalità della persona a mani della quale è stato consegnato. Infine, il giudice dell’appello ha ritenuto che non doveva essere assegnato il termine ex art. 183 c.p.c., per memorie istruttorie, considerata la nullità insanabile e, conseguentemente, l’inammissibilità della querela di falso per la mancata indicazione delle prove della falsità. 3. Avverso tale sentenza la Società [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in Cassazione sulla base di un unico motivo articolato in tre censure. Considerato che: 4. Con il motivo di ricorso , la società ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 183, co. 6, c.p.c.; ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., il difetto di motivazione circa la falsità della ricevuta di ritorno per consegna a persona indeterminata; ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 221 c.p.c.. Il motivo è inammissibile. La società ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’Appello di Potenza ha dichiarato (cfr. pag. 8 della sentenza) l’inammissibilità della querela di falso per la mancata indicazione delle prove della falsità. Pertanto il giudice del merito non ha assegnato il termine previsto dall’art. 183 c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie. Tale statuizione di inammissibilità non è stata impugnata, per cui la censuraresta priva di decisività. 5.L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese. 6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Came
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