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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 ottobre 2024

Cassazione n. 21889/2025

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione al reato di estorsione aggravata.

Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distinti atti.

Deve rilevarsi che i ricorsi sono stati depositati oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

La sentenza impugnata, emessa il 3 giugno 2024, è stata depositata entro il termine di novanta giorni assegnato dalla Corte di appello per la sua redazione, sicché i termini per l'impugnazione decorrevano dal 2 settembre 2024, con scadenza il 17 ottobre 2024.

Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato depositato il 30 ottobre 2024, mentre quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il 14 novembre 2024.

Nel che, la loro tardività.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione al reato di estorsione aggravata. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distinti atti. Deve rilevarsi che i ricorsi sono stati depositati oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. La sentenza impugnata, emessa il 3 giugno 2024, è stata depositata entro il termine di novanta giorni assegnato dalla Corte di appello per la sua redazione, sicché i termini per l'impugnazione decorrevano dal 2 settembre 2024, con scadenza il 17 ottobre 2024. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato depositato il 30 ottobre 2024, mentre quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il 14 novembre 2024. Nel che, la loro tardività. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 21889/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris