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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 02461/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Teramo, Vico del Garofano n. 12 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e la [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], liquidatore; - intimati- avverso l’ordinanza del Tribunale di Teramo, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Teramo, depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stato accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] di SIENA, in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] 10-7 s.r.l., e per l'effetto revocato il decreto di apertura della procedura di F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 7800/2021 Numero sezionale 49/2022 liquidazione per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentato dagli Numero di raccolta generale 2461/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 odierni ricorrenti; - che la [OSCURATO:PERSONA] di SIENA ha depositato controricorso e la liquidatrice, intimata, non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che entrambi le parti hanno depositato memoria; CONSIDERATO 1.Prima di esaminare i motivi presentati dai ricorrenti, occorre scrutinare il profilo dì ammissibilità del ricorso straordinario nella materia in esame. 1.1 II ricorso è in realtà inammissibile.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso il decreto reiettivo del reclamo proposto dal debitore contro la decisione di rigetto della domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento trattandosi - al pari del decreto confermativo del provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento - di decisione non definitiva, priva di natura decisoria su diritti soggettivi e pertanto non suscettibile di passaggio in giudicato, non escludendo, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima (ord. n. 4500 del 23.2.2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15821 del 23/07/2020; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4499 del 23/02/2018; v. anche Cass. n. 1869-16 e Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20917 del 07/09/2017; per la medesima ratio decidendi in materia di inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.fall., cfr. Cass. Sez.

U., Sentenza n. 27073 del 2016).

Allo stesso modo e per le medesime ragioni deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di accoglimento del reclamo che contesti l'ammissione alla procedura di sovraindebitamento del debitore;

2. che, più in generale, occorre rilevare come la distinzione, ai fini del ricorso straordinario per cassazione, tra sentenze, ordinanze e decreti — solo le prime ammesse a tale eccezionale mezzo — è ben chiara al legislatore ordinario, proprio in attuazione del mezzo di cui all'art. 111, comma 7, Cost.: il quale, laddove prescelga la forma del decreto, ove intenda assicurare tale mezzo si cura, invero, di aggiungere la sua ricorribilità per cassazione, proprio perché consapevole del contenuto originario e precettivo dell'enunciato costituzionale; onde nessuna supplenza giurisprudenziale più si giustifica, la quale F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 7800/2021 Numero sezionale 49/2022 Numero di raccolta generale 2461/2022 non avrebbe una reale portata interpretativa, secondo la Data pubblicazione 27/01/2022 tesi della c.d. natura sostanziale di sentenza, ma finirebbe per estendere la norma costituzionale oltre i limiti resi leciti dall'enunciato (così, espressamente Cass.38883/2021);

3. che non è neanche accoglibile l’istanza di trattazione congiunta con il diverso ricorso per cassazione di cui al n.

Rg 15399-2002, avanzata dai ricorrenti, riguardando quest’ultimo ricorso l’impugnazione di altro e diverso provvedimento emesso dal Tribunale di Teramo rispetto a quello oggetto del presente giudizio;

4. che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa delle parti intimate; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 11.1.2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Teramo, Vico del Garofano n. 12 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e la [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], liquidatore; - intimati- avverso l’ordinanza del Tribunale di Teramo, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Teramo, depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stato accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] di SIENA, in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] 10-7 s.r.l., e per l'effetto revocato il decreto di apertura della procedura di F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 7800/2021 Numero sezionale 49/2022 liquidazione per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentato dagli Numero di raccolta generale 2461/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 odierni ricorrenti; - che la [OSCURATO:PERSONA] di SIENA ha depositato controricorso e la liquidatrice, intimata, non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che entrambi le parti hanno depositato memoria; CONSIDERATO 1.Prima di esaminare i motivi presentati dai ricorrenti, occorre scrutinare il profilo dì ammissibilità del ricorso straordinario nella materia in esame. 1.1 II ricorso è in realtà inammissibile. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso il decreto reiettivo del reclamo proposto dal debitore contro la decisione di rigetto della domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento trattandosi - al pari del decreto confermativo del provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento - di decisione non definitiva, priva di natura decisoria su diritti soggettivi e pertanto non suscettibile di passaggio in giudicato, non escludendo, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima (ord. n. 4500 del 23.2.2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15821 del 23/07/2020; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4499 del 23/02/2018; v. anche Cass. n. 1869-16 e Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20917 del 07/09/2017; per la medesima ratio decidendi in materia di inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.fall., cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 27073 del 2016). Allo stesso modo e per le medesime ragioni deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di accoglimento del reclamo che contesti l'ammissione alla procedura di sovraindebitamento del debitore; 2. che, più in generale, occorre rilevare come la distinzione, ai fini del ricorso straordinario per cassazione, tra sentenze, ordinanze e decreti — solo le prime ammesse a tale eccezionale mezzo — è ben chiara al legislatore ordinario, proprio in attuazione del mezzo di cui all'art. 111, comma 7, Cost.: il quale, laddove prescelga la forma del decreto, ove intenda assicurare tale mezzo si cura, invero, di aggiungere la sua ricorribilità per cassazione, proprio perché consapevole del contenuto originario e precettivo dell'enunciato costituzionale; onde nessuna supplenza giurisprudenziale più si giustifica, la quale F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 7800/2021 Numero sezionale 49/2022 Numero di raccolta generale 2461/2022 non avrebbe una reale portata interpretativa, secondo la Data pubblicazione 27/01/2022 tesi della c.d. natura sostanziale di sentenza, ma finirebbe per estendere la norma costituzionale oltre i limiti resi leciti dall'enunciato (così, espressamente Cass.38883/2021); 3. che non è neanche accoglibile l’istanza di trattazione congiunta con il diverso ricorso per cassazione di cui al n. Rg 15399-2002, avanzata dai ricorrenti, riguardando quest’ultimo ricorso l’impugnazione di altro e diverso provvedimento emesso dal Tribunale di Teramo rispetto a quello oggetto del presente giudizio; 4. che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa delle parti intimate; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 11.1.2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N
Decreto Cassazione n. 02461/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris