CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 ottobre 2024
Cassazione n. 27900/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4021/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. BAIAMONTI, 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4790/2019 depositata il 12/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza n.4790 del 12 luglio 2019 della Corte di Appello Roma dichiarativa della inammissibilità dell’appello di esso ricorrente contro la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha respinto la querela di falso del testamento a firma di [OSCURATO:PERSONA], dallo stesso proposta in via incidentale in una causa che lo vedeva opposto ai controricorrenti e agli intimati indicati in epigrafe, di scioglimento di due comunioni ereditarie. La Corte di Appello ha fondato la dichiarazione di inammissibilità sui rilievi per cui l’atto di appello non era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. Al ricorrente era stato concesso termine, per due volte, per la rinnovazione della notifica, la quale era stata eseguita, ai sensi della l.53/1994, rispetto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la rinnovazione risultava essere stata fatta “con modalità tali da comportar[n]e la nullità” (quali la mancanza della indicazione del nome della parte nel cui interesse era stata effettuata la notifica in rinnovazione; la mancata indicazione dell’ufficio giudiziario e della sezione di fronte al quale pendeva la causa); rispetto alla [OSCURATO:SOCIETA] non era stato depositato l’avviso di ricevimento necessario a comprovare l’esito e la regolarità della notifica; 2. la causa perviene al Collegio a seguito di richiesta di decisione formulata dal ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. dopo era stata formulata proposta di definizione del giudizio per manifesta infondatezza del ricorso; 3.la parte ricorrente e la parte controricorrente hanno depositato memoria; considerato che: 1. il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione degli artt.3, 3 bis e 11 della l. 53/1994 e 156 c.p.c.” in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. Deduce che la Corte di Appello, nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello, avrebbe errato in quanto la nullità della rinnovazione della notifica sarebbe stata sanata dal raggiungimento dello scopo. Richiama la sentenza di questa Corte n.17022 del 28/06/2018 (la quale ha stabilito che” In tema notificazioni con modalità telematica, l'onere di indicare nell'atto notificato in corso di procedimento l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo della causa, previsto a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio, dagli artt. 3-bis, comma 6, e 11 della l. n. 53 del 1994, assolve al fine di consentire l'univoca individuazione del processo al quale si riferisce la notificazione; ne consegue che, ove l'atto contenga elementi altrettanto univoci, quali - nel caso del controricorso o nel ricorso incidentale per cassazione - gli estremi della sentenza impugnata, la notificazione non potrà essere dichiarata nulla, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., avendo comunque raggiunto il suo scopo”). Il ricorrente sostiene che unitamente all’atto di citazione notificato era stato notificato il verbale dell’udienza di riferimento, dacché l’idoneità dell’atto allo scopo malgrado la mancata indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale pendeva il procedimento; 2. il motivo è infondato e va rigettato. In primo luogo, la Corte di Appello ha rilevato che non era stata data prova della rinnovazione della notifica alla [OSCURATO:SOCIETA] rilievo non è stato attaccato dal ricorrente. Solo nella istanza di decisione formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. - e quindi inammissibilmente, dato che l’istanza non è la sede per introdurre censure ulteriori rispetto a quelle formulate in ricorso- il ricorrente afferma che tale rinnovazione non avrebbe dovuto essere disposta poiché la prima notifica avrebbe dovuto essere considerata valida. In secondo luogo, il ricorrente non ha contestato che le altre notifiche eseguite ai sensi della legge 53/1994 mancavano dei requisiti formali previsti dalla legge. Nella istanza di decisione formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il ricorrente cerca di sostenere il contrario riportando un passo del ricorso in cui si legge che “fino dalla prima notifica dell’atto di appello … le finalità dell’atto che aveva raggiunto tutti i destinatari e tutti i litisconsorti necessari si erano perfezionate” ed isolando, all’interno di questo passo, le parole “aveva raggiunto tutti i destinatari e litisconsorti”. Si osserva che ad ammettere una valutazione isolata delle parole riportate, il motivo sarebbe inammissibile in quanto, sotto la dedotta violazione di legge, verrebbe a prospettare una realtà di fatto opposta a quella accertata dalla Corte di Appello. Tenuto fermo che il ricorrente non ha contestato l’assenza dei requisiti di legge, come emerge dal significato fatto palese dalla formulazione letterale del passo nel suo complesso, occorre rilevare che l'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa è nulla, che tale nullità è sanata solo dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa (Cass.11466/2020; Cass. 5734/2011), e che nella specie la costituzione non è avvenuta. Il ricorrente afferma che ad una delle mancanze avrebbe ovviato la notifica del “verbale d’udienza di riferimento”. L’affermazione è per di più inammissibile: non è richiamato il contenuto del verbale asseritamente notificato; non può, tale affermazione, essere veicolata in riferimento al dedotto vizio di violazione di legge; ove per ipotesi la mancanza fosse da ritenersi superata, ciò non avrebbe alcuna incidenza restando comunque ferma la pronuncia impugnata relativamente alle altre ragioni di nullità della rinnovazione della notifica e alla assenza di prova della rinnovazione della notifica nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]; 3. all’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese; 4. poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di infondatezza del ricorso, e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, va fatto applicazione del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., in assenza di indici che possano far propendere per una soluzione diversa; 5. sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in €5500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti; condanna il ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della somma di € 2000,00 in favore dei controricorrenti nonché, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ., di un’ulteriore somma di € 2000,00 in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo d