CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43338/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (così riqualificato l'appello che era stato proposto dalla Idisi avverso l'indicata sentenza di condanna del giudice di pace che le aveva applicato la sola pena pecuniaria); considerato che l'unico motivo di ricorso risulta privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto esso deduce solo genericamente una presunta carenza motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità dell'odierna ricorrente, evocando, in realtà, null'altro che una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del primo giudice, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che non sono consentite in questa sede le censure difensive che tendono a prefigurare una rivalutazione delle risultanze processuali e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 otto