CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05389/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27818/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, succeduta ex lege ad [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 2, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende -controricorrente- econtro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA - Sez.Dist. diSALERNO n. 3105/2015 depositata i l 02/04/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 2 agosto 2010 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. era attinta da preavviso di fermo amministrativo a garanzia del pagamento di diciotto cartelle relative a tributi diversi (Ires, Iva ed Irap) per gli anni 2003 e 2005. La contribuente proponeva impugnazione innanzi alla CTP di Avellino, chiedendo l'annullamento dell'atto per intempestività della notificazione delle cartelle. 2. La CTP, con sentenza n. 569/04/11, depositata il 1° agosto 2011, accoglieva il ricorso, ritenendo che le cartelle fossero state invalidamente notificate in violazione dell'articolo 60 d.P.R. n. 600 del 1973. 3. Il concessionario della riscossione proponeva appello; interveniva l'Ufficio sostenendone le ragioni; non si costituiva la contribuente. 4. La CTR della Campania, con la sentenza emarginata, accoglieva il gravame. La CTR, in particolare, effettuava un’ampia ricostruzione del quadro normativo applicabile (artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973; 60 d.P.R. n. 600 del 1973; 140, 143 e 145 cod. proc. civ.), concludendo dallo stesso ricavarsi che: a) l'agente della riscossione può notificare la cartella, anche a mezzo di posta raccomandata, alternativamente alla sede sociale o presso la residenza del legale rappresentante della società notificanda; b) se questa è irreperibile presso la sede sociale, si applica il solo art. 140 cod. proc. civ. (e non anche l’art. 143 cod. proc. civ.), con le forme semplificate previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973; c) in tal caso, la notifica si ha per avvenuta il giorno successivo alla pubblicazione all'albo. Indi testualmente osservava: “Dagli atti di causa emerge con palmare evidenza che Equitalia ha eseguito il procedimento notificatorio riguardante l'appellata esattamente nei riferiti termini di legge, di tal che la sentenza impugnata appare non conforme a diritto nella parte in cui, richiamando (evidentemente la vecchia versione del)l’art. 145 comma 3 c.p.c., ha ritenuto che fosse stata omessa la notifica ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., anziché ex art. 140 cod. proc. civ. La notifica nel domicilio del legale rappresentante, invero, dopo la novella del 2005, appare modalità alternativa […] della normale notifica alla sede sociale (onde agevolare il notificante), e non più come necessaria in caso di irreperibilità”. 5. Avverso detta sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente con un unico articolato motivo, cui resistono, con rispettivi controricorsi, l'Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., a quest’ultima succede Agenzia delle entrate- Riscossione, che deposita memoria, confermando le difese dalla prima assunte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 145 cod. proc. civ. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha delineato, distinguendole, le procedure di notifica nel caso di irreperibilità assoluta e di irreperibilità relativa. Ai fini della corretta esecuzione delle procedure di notifica, sono decisive le ricerche volte a stabilire se il mancato rinvenimento del destinatario sia da ascrivere all'una o all'altra forma di irreperibilità. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha totalmente omesso di esaminare il profilo di cui si tratta e, limitandosi ad un esame astratto degli atti di causa, ha ritenuto apoditticamente corretta l’effettuata notificazione delle cartelle esattoriali. Invece, se il giudice avesse fatto corretta applicazione degli insegnamenti della Corte di cassazione, “si sarebbe certamente avveduto dell'errore commesso dal notificante che[,] nel riportare la dicitura ‘trasferito’[,] ha dato per scontato trattarsi di irreperibilità assoluta[,] senza che risultassero effettuate le ricerche di rito volte a stabilire se realmente la società ricorrente avesse trasferito la sede legale”; “la CTR avrebbe appurato che in realtà la società ricorrente non ha mai trasferito la sede legale, come emerge da visura camerale”. Ne consegue che censurabilmente essa ha ritenuto valido ed efficace il procedimento notificatorio eseguito dall’agente della riscossione in pedissequa, ma erronea, osservanza dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, presupponente una condizione di irreperibilità assoluta, che era ed è inesistente. 2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato. 2.1. Preliminarmente mette conto di evidenziare come esso sia volto a censurare l’“omessa valutazione” (p. 6, penult. riga, del ricorso), da parte della CTR, della non effettuazione di ricerche, da parte del messo notificatore, volte ad appurare se il mancato rinvenimento della contribuente, rimasta sempre nella propria sede, fosse determinato da irreperibilità assoluta ovvero relativa, contestando, per l’effetto, l’affermazione di ritualità, compiuta dalla CTR nella sentenza impugnata, delle eseguite notificazioni delle cartelle di pagamento, costituenti atti-presupposto del preavviso di fermo amministrativo, ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973. 2.2. Esso, tuttavia, non allega (come invece avrebbe dovuto fare) di avere esattamente in tali termini, ed alla stregua di una coincidente ricostruzione della fattispecie concreta, già proposto la questione nell’atto introduttivo del giudizio, ulteriormente reiterandola dinanzi alla CTP. Anzi, in senso contrario rispetto alla versione propugnata in ricorso, la sentenza impugnata, nella parte dedicata allo svolgimento del processo, individua affatto diversamente l’“assunto attoreo”, oltretutto tal quale condiviso dalla CTP, affermando che esso era nel senso che “la notifica degli atti riscossivi […] non era stata eseguita correttamente da Equitalia, stante l'avvenuto deposito dei relativi plichi presso la casa comunale di residenza della contribuente, per – notasi – “ constatata irreperibilità della medesima all'indirizzo ufficiale, anziché procedere alla consegna dei plichi medesimi al legale rappresentante, ex artt. 138 e ss. c.p.c., come diversamente stabilito dal combinato disposto degli artt. 26 d.P.R. n. 602/73, 60 d.P.R. n. 600/73 e 145 c.p.c.”. Ragion per cui, nei gradi di merito, la questione agitata era soltanto quella della legalità in sé della notificazione, senza aver mai interessato anche il “thema” dell’effettuazione delle ricerche. Né il ricorso per cassazione, a proposito dell’atto introduttivo del giudizio, offre elementi per argomentare alcunché di diverso, giacché vi si legge laconicamente (ed insufficientemente) soltanto che “la società ricorrente impugnava il provvedimento di fermo amministrativo dei beni mobili registrati sostenendo la illegittimità e l'inesistenza dell'obbligazione tributaria” (p. 2). A fronte di ciò, nel ricorso stesso, viene menzionata una memoria “in data 03/06/2011”, volta ad evidenziare che l’agente della riscossione “avrebbe dovuto provare l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali attraverso il deposito della seconda raccomandata con la quale il destinatario viene avvisato del deposito dell'atto presso la casa comunale” (p. 3): ma, in disparte che trattasi giust’appunto di una memoria, mentre le ragioni di impugnazione sono fissate dal ricorso introduttivo, su cui il ricorso per cassazione è, come detto, silente, nemmeno tale memoria introduce il tema delle mancate ricerche ad opera del messo notificatore, in guisa cioè da far risalire la necessità della cd. “seconda raccomandata” alla necessità, a monte, dell’esecuzione delle notificazioni ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., a sua volta poggiante sul presupposto dell’irreperibilità solo relativa, ma malamente accertata come assoluta, della contribuente. In altre parole, nei giudizi di merito, il punto controverso ha riguardato unicamente la conformità o meno delle modalità esecutive del procedimento notificatorio alle previsioni legalie non anche, “a priori”, l’individuazione del tipo di notificazione corretta, viepiù in funzione di contestazioni afferenti in fatto il presupposto (mai nemmeno evocato) delle risultanze delle attestazioni del messo notificatore. 2.2.1. In ragione di quanto precede, il motivo incorre in difetto di autosufficienza. 2.3. Esso incorre anche in difetto di specificità, atteso che – a fronte di non contestate relazioni di notificazione implicitamente ritenute dalla CTR render conto di un’irreperibilità assoluta legittimante la notificazione ex art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 (ed in effetti, alla stregua di quanto affermato a p. 4 del ricorso stesso, attestanti, in ogni occasione di accesso del messo notificatore, l’“irreperibilità” e/o il “trasferimento” della contribuente) – non allega un’effettiva condizione di irreperibilità meramente temporanea e dunque solo relativa. 2.4. A tal proposito, il motivo, laddove contesta la ritenuta, dalla CTR, ritualità delle eseguite notificazioni delle cartelle di pagamento per non essersi “avvedut[a]” la medesima “dell'errore commesso dal notificante che[,] nel riportare la dicitura ‘trasferito’[,] ha dato per scontato trattarsi di irreperibilità assoluta”, mentre “in realtà la società ricorrente non ha mai trasferito la sede legale, come emerge da visura camerale”, trascura che detta dicitura si riferisce “ex se” unicamente ad una relata, mentre le altre parlano “funditus” di irreperibilità (p. 4), ed effettua un mero richiamo ad una non meglio precisata visura camerale, di cui non sono riportati né data né contenuto e di cui non è riferita la produzione in giudizio. 2.4.1. Inoltre, in tal guisa, esso introduce una palese “quaestio facti”, sollecitando a questa Suprema Corte un nuovo giudizio di merito, in violazione dei canoni del giudizio di cassazione quale sindacato sulla mera legittimità degli atti impugnati. 2.5. Del resto – ed in tal senso il motivo è comunque manifestamente infondato – il mancato trasferimento di sede della contribuente, pretesamente certificato da visura camerale, non vale, in quanto afferente ad un profilo esclusivamente formale, a contrastare la verifica di irreperibilità in fatto compiuta dal messo notificatore e, alla stregua di un giudizio di merito, come detto, non idoneamente censurato (cfr. par. 2.2), ritenuta sufficiente dalla CTR. 3. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. 4. Le spese, liquidate in dispositivo secondo tariffa, seguono la soccombenza. 5. Sussistono i presupposti per dichiarare la contribuente tenuta al pagamento del doppio contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000, oltre euro 200 per esborsi e spese prenotate a debito. Condanna [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. a rifondere a ll’Agenzia delle entrate-Riscossione le spese del giudiz io di legittimità, liquidate in euro 5.000, oltre euro 200 per esborsi, spese forfe