CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 marzo 2021
Cassazione n. 33596/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FAN! SALVATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]1; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che si è riportato alle conclusioni già depositate, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dei ricorrenti avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa il 18 marzo 2021, parzialmente riformava quella del Tribunale di Macerata, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto previsto dall'art. 497-bis cod. pen., rideterminando la pena per Fani in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione, nonché riqualificando per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la condotta in quella prevista dagli artt. 477 e 482 cod. pen., per poi rideterminare la pena in anni uno e mesi otto di reclusione ciascuno. 2. I ricorsi per cassazione proposti nell'interesse dei predetti, con unico atto, constano di un motivo articolato in plurime censure, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 3. Il motivo di ricorso deduce violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 477 e 482 cod. pen. e 125 e 533 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. 3.1. Quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il motivo deduce vizio di motivazione apparente in ordine alla prova che i predetti abbiano concorso nella contraffazione, senza valutare adeguatamente la confessione del [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Quanto alla posizione del Fani il motivo deduce carenza di motivazione e omessa motivazione quanto alla confessione del [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Quanto alla pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il motivo censura l'assenza di motivazione a fronte di una pena pari al quadruplo del minimo edittale, nonché carenza di motivazione quanto all'aumento di pena previsto per la recidiva anche per Fani. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, di. 127 del 2020 — pervenute il 29 maggio 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, per difetto di articolazione dei motivi e mancato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. 5. I ricorrenti hanno chiesto la trattazione orale della quale il Presidente ha preso atto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. L'unico motivo è articolato in vari punti che rendono comunque individuabili le singole censure.2.1. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale ha ritenuto provveduto alla riqualificazione della condotta, partendo dalla considerazione che la fattispecie contestata dell'art. 497-bis cod. pen. presupponga il possesso materiale, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avevano, delle carte di identità contraffatte. In punto di fatto, con motivazione congrua e completa, la Corte territoriale rileva come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non fossero nell'auto ove furono rinvenute le quattro carte di identità contraffatte, con le foto dei quattro indagati, e dunque non ne avessero il possesso, mentre nella stessa erano presenti [OSCURATO:PERSONA] e Fani. La Corte territoriale ha tratto la circostanza che nella contraffazione delle carte di identità rinvenute in auto vi sia stato il concorso da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in forza di due argomenti convincenti e convergenti, non superabili: la fotografia degli stessi era apposta sul documento falso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano già stati indagati con Fani per associazione a delinquere finalizzata alle rapine in danno di gioiellerie, dal che la prova di un collegamento e una conoscenza fra i predetti e Fani, che era a bordo dell'autovettura ove erano custodite le carte di identità contraffatte; infine vi erano bagagli nell'auto per quattro persone. Anche in merito le censure nell'interesse dello stesso Fani, che aveva il possesso delle carte di identità, essendo nell'auto con [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi pure effigiati in altrettante carte di identità false, la Corte territoriale ha motivato correttamente in sintonia con il principio per cui integra il reato di cui all'art. 497- bis il possesso di una carta d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (in questo senso, Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303 - 01; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554 - 01). Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale nessun altro, se non l'interessato, avrebbe potuto fornire le fotografie personali, cosicchè congrua è la motivazione quanto al concorso nella contraffazione per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che per Fani, avendo la Corte di appello con motivazione congrua superato la versione autoaccusatoria del [OSCURATO:PERSONA], emergendo come Fani e [OSCURATO:PERSONA] fossero impegnati in una attività di appostamento per una possibile rapina, nonché la presenza delle quattro valigie con indumenti in auto, a riprova di una azione condivisa dai quattro imputati. Tale motivazione risulta logica e idonea a sostenere l'esclusione di attendibilità della confessione solo autoaccusatoria del [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. 2.2. Quanto alla censura relativa alla recidiva, reiterata specifica e infraquinquennale, proposta per i tre ricorrenti, la Corte richiama la motivazione della sentenza di primo grado, e lo fa ribadendo la pluralità e gravità dei precedenti penali dei predetti (rapina aggravata dall'uso delle armi, associazione per delinquere finalizzata a commettere una serie di rapine, detenzione illegale di armi) che denotano una spiccata propensione a delinquere e l'assoluta pericolosità. Tale motivazione è congrua e in assoluta sintonia con quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, Marciano') che hanno affermato che sul «giudice del merito incombe uno specifico dovere di motivazione, sia quando ritiene sia quando esclude la rilevanza della recidiva, scaturendo ciò dai condivisibili principi affermati nelle appena ricordate sentenze della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite. Infatti, esclusi i casi di recidiva c.d. obbligatoria, di cui al comma quinto dell'art. 99 cod. pen., il giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede». Egli è, pertanto, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Corte cost., sent. n. 192 del 2007)». Motivazione, questa, offerta dalla sentenza impugnata nel caso in esame. 2.3. Quanto alla censura relativa alla dosimetria della pena, in relazione a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la stessa lamenta omessa motivazione. E bene la Corte di appello, a seguito della operata riqualificazione, determina la pena a partire dalla pena base, prevista in relazione all'art. 477 cod. pen., di anni uno e mesi sei di reclusione, che viene ridotta di un terzo ai sensi dell'art.482 cod. pen. ad anni uno di reclusione. La valutazione nella determinazione della misura della pena deve confrontarsi con il minimo e il massimo edittale previsto dal combinato disposto delle due norme. Di fatto la pena edittale dell'art. 477 cod. pen., ridotta di un terzo, va da un minimo di quattro mesi ad un massimo di due anni di reclusione. La pena base determinata in concreto, a seguito della riduzione di un terzo, risulta essere inferiore alla media edittale che si colloca ad anni uno e mesi due di reclusione. A fronte di tale valutazione deve richiamarsi il consolidato orientamento che afferma come quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189). Tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e tale parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949), il che avviene nel caso di specie proprio con riferimento alla spiccata propensione a delinquere e all'assoluta pericolosità, elementi propri della valutazione della capacità a delinquere indicata dall'art. 133 cod. pen. che, declinati in ordine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva, sostengono anche la determinazione della misura della pena. Pertanto, nel caso in esame non è riscontrabile alcun deficit motivazionale in merito alla quantificazione della pena, che viene poi aumentata — quanto al quomodo — per la recidiva contestata in misura non superiore all'aumento di primo grado ed in modo necessitato dalla previsione normativa trattandosi di recidiva reiterata infraquinquennale e specifica, ai sensi dell'art. 99, c.omnna 4, cod. pen., mentre quanto all' an si è già valutata l'adeguatezza della motivazione. Il motivo è, quindi, manifestamente infondato. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil