CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 gennaio 2025
Cassazione n. 34647/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/01/2025 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con decreto del 7 gennaio 2025, reso inaudita altera parte, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Verona del 2 dicembre 2024 che aveva rigettato l’istanza per l’ottenimento della liberazione anticipata presentata dalla medesima. Nel provvedimento si segnala, a sua ragione, che non risultavano rispettate le norme generali dettate in materia di impugnazione dagli artt. 581 e 582 cod. proc. pen., ritenute applicabili anche al procedimento di sorveglianza. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l’annullamento con rinvio, oltre a ogni conseguenziale statuizione. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si prospettano l’inosservanza degli artt.568 e ss. cod. proc. pen., nonché degli artt. 53 e 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.) e il vizio della motivazione. La difesa rileva che, anche a voler seguire il presupposto su cui si è basato il Presidente del Tribunale di sorveglianza, l’adozione da parte del medesimo del provvedimento finalizzato alla declaratoria di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non può ritenersi consentita, dovendo – per la stessa ragione evidenziata – lo stesso giudice del reclamo applicare le norme dettate dall’art. 591 cod. proc. pen.: di conseguenza, il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere emesso dal [OSCURATO:PERSONA], non dal suo Presidente, pena la sua nullità assoluta. 3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che deve ritenersi consentito al Presidente del Tribunale di sorveglianza adottare il decreto di inammissibilità e, nel caso in esame, la motivazione del decreto, relativa al rilevato difetto dei requisiti formali, non è stata contrastata con deduzioni volte ad affermare la sussistenza dei requisiti stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si profila fondato e va accolto nei sensi che seguono. 2. Invia dirimente, il vizio che si individua nel provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza è, come ha correttamente segnalato la parte ricorrente, l’avere – con riferimento all’esame del reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza – deciso l’impugnazione, oltre che de plano, in ogni caso senza sottoporre la stessa al vaglio del [OSCURATO:PERSONA], organo del Tribunale di sorveglianza titolare, ex artt. 69-bis Ord. pen., del potere di esaminare e decidere il reclamo avverso il provvedimento reso all’esito del primo grado del procedimento. Infatti, per quanto si desume dal suo testo e dagli elementi esposti, il provvedimento impugnato è intervenuto a seguito di reclamo del detenuto avverso il provvedimento emesso in prima fase dal Magistrato di sorveglianza nella materia della liberazione anticipata. Per tale materia la suddetta normativa prevede, all’art. 69-bis Ord. pen., la presentazione della corrispondente istanza al magistrato di sorveglianza e, poi, avverso la corrispondente ordinanza, che va resa in procedimento non contemplante in questa senza la presenza delle parti, il reclamo della parte interessata al tribunale di sorveglianza. In ordine a tale punto, è da considerarsi che il Presidente del Tribunale di sorveglianza non aveva il potere, nella materia e in relazione alle questioni esposte, di pronunziare decreto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la disciplina ora richiamata non può considerarsi applicabile nel giudizio di impugnazione, alla cui categoria appartiene il reclamo al Tribunale di sorveglianza: mezzo al quale, invece, si attaglia il principio secondo cui l’inammissibilità, nei casi tassativamente fissati dall’art. 591 cod. proc. pen., viene dichiarata con ordinanza dal giudice dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA], sull’argomento, condivide e riafferma il principio di diritto secondo cui, in tema di procedimento di sorveglianza, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal presidente del tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 13968 del 18/03/2021, Peter, Rv. 281354 - 01; Sez. 1, n. 20010 del 02/02/2016, Zoccoli, Rv. 267203 - 01; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970 - 01). Pertanto, deve ribadirsi che il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto con riguardo a una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge, ma non con riferimento al reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza, mezzo che è riconducibile al genus dell'impugnazione. Questa è la ragione basilare per la quale la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale, all’esito dell’instaurazione del contraddittorio, e non del presidente del tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 27023 del 07/05/2025, Attanasio, non mass.; Sez. 1, n. 45981 del 19/11/2024, O., Rv. 287402 - 01; Sez. 1 n. 53930 del 12/07/2018, Russo, non mass.). La nullità si profila determinante, va rilevata anche di ufficio, ai sensi dell’art. 609, comma 2, in relazione agli artt. 178 e 179, cod. proc. pen. (sulla rilevabilità di ufficio: Sez. 1,n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452 - 01; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524 - 01), e causa la necessaria caducazione del decreto impugnato. 3. Di conseguenza. si impone, in considerazione del vizio in precedenza enucleato, l’annullamento del provvedimento con rinvio (v. sul punto Sez. 1, n. 24362 del 23/06/2025, B., Rv. 288161 - 01; Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306 - 01; Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524 - 01: ciò, in ossequio alla regola generale ricavabile dal combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b, e 604, comma 4, cod. proc. pen., in riferimento ai casi in cui venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.) al Tribunale di sorveglianza di Venezia per lo svolgimento del nuovo giudizio, da compiersi previa l’instaurazione del contraddittorio fra le parti ex art. 666, commi 3 e ss., in relazione all’art. 678, cod. proc. pen. P.Q.M