CassazionesentenzaSezione UDecisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 02231/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17488-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 17488/2021 Numero sezionale 24/2022 Numero di raccolta generale 2231/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende; - controricorrenti - per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra la sentenza n. 5469/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 23/11/2017, e la sentenza n. 986/2013 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per conflitto reale negativo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., con riferimento alla sentenza n. 5469/2017 del Consiglio di Stato, depositata il 23 novembre 2017, ed alla sentenza n. 986/2013 del Tribunale di Brindisi, depositata il 5 luglio 2013. Tanto il giudice amministrativo che il giudice ordinario hanno declinato la loro giurisdizione sulla domanda della società [OSCURATO:SOCIETA], volta a contestare la rideterminazione dei canoni per gli anni dal 2007 al 2009 inerenti ad una concessione demaniale marittima relativa all’esercizio di un approdo turistico, rilasciata il 20 dicembre 2000, rideterminazione operata in forza di decreto del Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 257 del 12 agosto 2008, sulla base dei parametri stabiliti dall’art. 1, comma 252, l. n. 296 del 2006. 2. Resistono con controricorso l’Autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale e l’Agenzia del Demanio. Le controricorrenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorso, F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 17488/2021 Numero sezionale 24/2022 Numero di raccolta generale 2231/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 dovendosi ritenere estinti i due giudizi sopra indicati per mancata riassunzione, altrimenti invocandone il rigetto per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la controversia inerisce alla mera quantificazione del canone. 3.Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza del 5 luglio 2013, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, assumendo che la controversia concernente la rideterminazione del canone di concessione di beni del demanio marittimo da parte dell'Autorità portuale, a seguito di una integrale revisione tecnico - discrezionale del rapporto, quale quella imposta dall'art. 1, comma 252, della l. n. 296 del 2006, spetta alla giurisdizione amministrativa. 4.Il Consiglio di Stato, a sua volta, con sentenza n. 5469/2017 del 23 novembre 2017, ha accolto l’appello avanzato dall’[OSCURATO:PERSONA] di Brindisi e dall’Agenzia del Demanio avverso la sentenza del TAR [OSCURATO:SOCIETA] – sezione staccata di Lecce - n. 1093 del 2011, ed ha dichiarato inammissibile per difetto della giurisdizione amministrativa il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto i provvedimenti di rideterminazione dei canoni di concessione per gli anni dal 2007 al 2009, adottati in applicazione dei parametri stabiliti dall’art. 1, comma 252, l. n. 296 del 2006. Il Consiglio di Stato ha affermato che l’impugnato decreto n. 257/2008 del Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] era meramente applicativo della nuova base di calcolo del canone di concessione, come predisposta dall’art. 1, commi 251 e 252, della l. n. 296 del 2006, disposizione che non fa altro che specificare le nuove misure del canone annuo per F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 17488/2021 Numero sezionale 24/2022 Numero di raccolta generale 2231/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 ciascuna tipologia di superfici, precisandosi, al comma 252, che le misure dei canoni di cui alla lettera b) del comma 251 operano, a decorrere dal 1º gennaio 2007, anche per le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. Non essendovi spazi, nel calcolare il canone alla stregua dal citato art. 1, comma 251 (e 252), della l. n. 296 del 2006, per l’esercizio di poteri discrezionali da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], la controversia avrebbe natura puramente patrimoniale, inerendo alla quantificazione e alla debenza del canone di concessione previa applicazione di criteri automatici prestabiliti ex lege, e dunque avrebbe ad oggetto in via diretta «canoni e altri corrispettivi», ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b) del c.p.a. , con la conseguente sua devoluzione al giudice civile. 5. Nel suo ricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. domanda, in via principale, che venga individuata la giurisdizione del giudice amministrativo, e perciò di cassare la sentenza n. 5469/2017 del Consiglio di Stato (ed ove occorra anche la sentenza n. 8894/2019, che ha dichiarato inammissibile la revocazione contro la prima); in via subordinata, la ricorrente chiede che venga indicata la giurisdizione del giudice ordinario, e perciò di cassare la sentenza n. 986/2013 del Tribunale di Brindisi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. espone che i giudizi da essa incardinati negavano la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della normativa sopravvenuta, comportando la stessa uno stravolgimento del rapporto concessorio in corso. F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 17488/2021 Numero sezionale 24/2022 Numero di raccolta generale 2231/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 380 bis.1, c.p.c. 6.1. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato le sue conclusioni scritte, chiedendo di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c. 7. Come precisato ancora di recente da queste Sezioni Unite, va ritenuto ammissibile il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione nell'ipotesi in cui, come nella specie, dapprima il giudice ordinario e poi il giudice amministrativo, nella specie contemporaneamente aditi, abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d'ufficio il conflitto, e dunque al di fuori dell’ambito della disciplina di cui all'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione, risolvibile con istanza di regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dal passaggio in giudicato delle sentenze in contrasto e senza che neppure risulti di ostacolo la richiesta subordinata di affermazione della giurisdizione del giudice ordinario (così Cass. Sezioni Unite, 25 maggio 2021, n. 14323; Cass. Sezioni Unite, 28 gennaio 2021, n. 1919; Cass. Sezioni Unite, 15 novembre 2018, n. 29392; Cass. Sezioni Unite, 30 marzo 2017, n. 8246; Cass. Sezioni Unite, 5 luglio 2013, n. 16883). F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 17488/2021 Numero sezionale 24/2022 Numero di raccolta generale 2231/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 8. Deve poi essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, ribadendo quanto ha affermato Cass. Sezioni Unite, 17 dicembre 2020, n. 28973, con riguardo a domanda avente ad oggetto proprio un provvedimento di rideterminazione del canone di una concessione marittima in applicazione della “norma di mero aggiornamento quantitativo” contenuta nell'articolo 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006. Richiamando quanto osservato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 2017, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la sentenza n. 28973 del 2020 di queste Sezioni Unite ha evidenziato che le verifiche imposte dal comma 251 ai fini del ricalcolo del canone non involgono alcuna valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione in ordine agli interessi pubblici coinvolti, e neppure un esercizio di discrezionalità tecnica, risolvendosi, al contrario, nell'oggettivo accertamento della consistenza dei beni riguardo ai quali va operata la determinazione del canone sulla base dei vincolati parametri previsti dalla normativa in questione. In forza, pertanto, dall’art. 133, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 104 del 2010 e del previgente art. 5, comma 2, della l. n. 1034 del 1971, la sentenza n. 28973 del 2020 ha ribadito che le controversie attinenti alla sola rideterminazione dei canoni concessori, in applicazione di una cogente disposizione normativa (come, nella specie, l'articolo 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006), dovuti per la concessione d'uso di un bene pubblico (come per la concessione demaniale di un porto turistico) F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 17488/2021 Numero sezionale 24/2022 Numero di raccolta generale 2231/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 appartengono alla giurisdizione ordinaria, avendo ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale. 10. Deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e cassata la sentenza del Tribunale di Brindisi, davanti al qual si rinvia la causa altresì per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la sentenza del Tribunale di Brindisi, davanti al quale rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, l’11 gennaio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m