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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 45877/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la decisione del Tribunale di Gela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con cui veniva condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 3.000 di multa, in ordine ad illecita cessione a [OSCURATO:PERSONA] di una dose di marijuana

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso detta sentenza deducendo vizi connessi alla mancata motivazione in ordine alla dichiarazione resa dal presunto acquirente [OSCURATO:PERSONA] che aveva negato l'acquisto dello stupefacente ed alla mancata esclusione della recidiva contestata.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

Con motivazione adeguata la Corte territoriale ha dato conto della predominante ragione che ha portato a ritenere che il ricorrente avesse ceduto al Menzo la sostanza, circostanza direttamente percepita a due metri di distanza dallo scambio che poi aveva portato al rinvenimento del denaro in possesso del [OSCURATO:PERSONA] e dello stupefacente indosso al compratore.

A fronte di detta determinante circostanza generica risulta la ritenuta contrastante dichiarazione asseritamente resa dal Menzo, evenienza che neppure il ricorrente rappresenta come possa scalfire il dato in tali termini acquisiti e valutati dai giudici di merito.

Manifestamente infondata è altresì la censura rivolta alla parte della decisione che ha ritenuto corretta la contestata recidiva in ragione dei plurimi precedenti tali da giudicare il nuovo reato sintomo di una aumentata pericolosità, motivazione che, in quanto completa e logica, non è censurabile in questa sede.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore IlPresid hte [OSCURATO:PERSONA] efano ,21 DEPOSITA:M ít.1 CAN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la decisione del Tribunale di Gela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con cui veniva condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 3.000 di multa, in ordine ad illecita cessione a [OSCURATO:PERSONA] di una dose di marijuana 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso detta sentenza deducendo vizi connessi alla mancata motivazione in ordine alla dichiarazione resa dal presunto acquirente [OSCURATO:PERSONA] che aveva negato l'acquisto dello stupefacente ed alla mancata esclusione della recidiva contestata. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Con motivazione adeguata la Corte territoriale ha dato conto della predominante ragione che ha portato a ritenere che il ricorrente avesse ceduto al Menzo la sostanza, circostanza direttamente percepita a due metri di distanza dallo scambio che poi aveva portato al rinvenimento del denaro in possesso del [OSCURATO:PERSONA] e dello stupefacente indosso al compratore. A fronte di detta determinante circostanza generica risulta la ritenuta contrastante dichiarazione asseritamente resa dal Menzo, evenienza che neppure il ricorrente rappresenta come possa scalfire il dato in tali termini acquisiti e valutati dai giudici di merito. Manifestamente infondata è altresì la censura rivolta alla parte della decisione che ha ritenuto corretta la contestata recidiva in ragione dei plurimi precedenti tali da giudicare il nuovo reato sintomo di una aumentata pericolosità, motivazione che, in quanto completa e logica, non è censurabile in questa sede. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore IlPresid hte [OSCURATO:PERSONA] efano ,21 DEPOSITA:M ít.1 CAN
Sentenza Cassazione n. 45877/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris