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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 15253/2026

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ato il 25/01/1985 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di inosservanza degli artt. 178, lett. c), 179, 185 e 420-quater cod. proc. pen., è manifestamente infondato, atteso che: a) come è stato correttamente affermato dalla Corte d'appello, l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. ben può essere notificato presso il difensore domiciliatario (Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022, Belay, Rv. 283264-01); b) il decreto di citazione a giudizio risulta essere stato personalmente notificato all'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso la Casa circondariale di Viterbo dove lo stesso si trovava ristretto (e l'[OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato a comparire alle udienze del 26/06/2023 e del 30/10/2023 davanti al Tribunale di Ancona); che il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione degli artt. 648 e 712 cod. pen. e il vizio di omessa motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto come acquisto di cose di sospetta provenienza, è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione al caso di specie del principio, costantemente affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta anche dall'omessa (come nel caso di specie), o non attendibile, indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 20197 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265-01; Sez. 2, n. 25756 del 11/06/2008, Nardino, Rv. 241458-01) (pagg. 5-6 della sentenza impugnata); che il terzo motivo, che deduce il vizio di violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché il «travisamento dei dati processuali», con riguardo al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, atteso che tale mancato riconoscimento, per la non esiguità del danno in ragione del valore del telefono cellulare ricettato, alla luce della sua marca e modello (un I-phone modello 6 seminuovo), appare del tutto corretta e logica e non in contraddizione con il fatto che, come era stato affermato dal Tribunale di Ancona, lo stesso telefono fosse inutilizzabile ma solo in quanto bloccato; che il quarto motivo, che deduce il vizio di violazione degli artt. 20-bis e 133 cod. pen. e dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e il vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione, con riguardo alla mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva, è 2manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha legittimamente tenuto conto dei precedenti penali dell'imputato, valutandoli, correttamente, nella prospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva a prevenire il pericolo di commissione di altri reati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato il 25/01/1985 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di inosservanza degli artt. 178, lett. c), 179, 185 e 420-quater cod. proc. pen., è manifestamente infondato, atteso che: a) come è stato correttamente affermato dalla Corte d'appello, l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. ben può essere notificato presso il difensore domiciliatario (Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022, Belay, Rv. 283264-01); b) il decreto di citazione a giudizio risulta essere stato personalmente notificato all'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso la Casa circondariale di Viterbo dove lo stesso si trovava ristretto (e l'[OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato a comparire alle udienze del 26/06/2023 e del 30/10/2023 davanti al Tribunale di Ancona); che il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione degli artt. 648 e 712 cod. pen. e il vizio di omessa motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto come acquisto di cose di sospetta provenienza, è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione al caso di specie del principio, costantemente affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta anche dall'omessa (come nel caso di specie), o non attendibile, indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 20197 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265-01; Sez. 2, n. 25756 del 11/06/2008, Nardino, Rv. 241458-01) (pagg. 5-6 della sentenza impugnata); che il terzo motivo, che deduce il vizio di violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché il «travisamento dei dati processuali», con riguardo al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, atteso che tale mancato riconoscimento, per la non esiguità del danno in ragione del valore del telefono cellulare ricettato, alla luce della sua marca e modello (un I-phone modello 6 seminuovo), appare del tutto corretta e logica e non in contraddizione con il fatto che, come era stato affermato dal Tribunale di Ancona, lo stesso telefono fosse inutilizzabile ma solo in quanto bloccato; che il quarto motivo, che deduce il vizio di violazione degli artt. 20-bis e 133 cod. pen. e dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e il vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione, con riguardo alla mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva, è 2manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha legittimamente tenuto conto dei precedenti penali dell'imputato, valutandoli, correttamente, nella prospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva a prevenire il pericolo di commissione di altri reati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M