CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 ottobre 2024
Cassazione n. 43115/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa in data 25/01/2024 dalla Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse, a mezzo p.e.c., in data 17 ottobre 2024 dal procuratore speciale della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, allegando nota spese, delle quali ha chiesto la liquidazione; lette le conclusioni scritte trasmesse in data 10 ottobre 2024 dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno confermava integralmente la decisione di condanna del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa in data 3 maggio 2023, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il ekl,119, estorsivo ascritto, irrogando il minimo edittale della sanzione e la condanna generica al risarcimento del danno cagionato alla parte civile, oltre le spese processuali da questa sostenute nel giudizio. Avverso detta sentenzaf proponeva ricorso per cassazione l'imputato, affidando le proprie doglianze a tre distinti motivi, in appresso sinteticamente riportati: 1. Inosservanza della norma processuale stabilita a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen.), motivazione apparente resa sul punto dedotto dalla Corte di appello; la decis[One di primo grado è stata adottata dal giudice monocratico del Tribunale di Vallo della Lucania, che non aveva condotto l'istruttoria dibattimentale; dunque, la prova non si era formata davanti al giudice che tPLV tv'“, adottato la decisione. La Corte adita ha offerto sul punto dedotto una risposta meramente apparente, che non tiene conto della peculiarità della fattispecie, ove i ripetuti mutamenti del giudice (persona fisica) /(determinato un gravissimo ed irreparabile vulnus alle garanzie della difesa. 2. Violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, ezlt .1, 2in riferimento agli artt. 56/629 cod. pen.), per la concreta inidoneità della minaccia a determinare il danno patrimoniale prospettato. La minaccia era stata rivolta (anche con violenza alla persona) ad [OSCURATO:PERSONA], non in quanto persona fisica comune, ma nella qualità di Sindaco del piccolo comune cilentano; dunque, la persona che subì minaccia non aveva alcuna possibilità di influire sulle decisioni dell'ente di provvedere al pagamento delle utenze dell'agente; consegue il deficit di conformità della fattispecie al tipo, dovendo la complessità del reato contestato scindersi nelle meno gravi fattispecie di minaccia e percosse. 3. Ancora, violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione sono dedotti con l'ultimo motivo, ben potendo riconoscersi la circostanza attenuante di voler provocare un danno di particolare tenuità, atteso che il pagamento delle utenze elettriche dell'agente non poteva di certo costituire per il Comune un impegno finanziario rilevante. La risposta offerta sul punto dalla Corte di merito è meramente apparante e comunque manifestamente illogica, dovendo ritenersi implicito il minimo valore patrimoniale del danno costituito dal pagamento delle bollette insolute. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assoluta aspecificità del primo e del terzo ue- t motivo e la manifesta infondatezza in diritto di tutte leV oglianze. 1. Il vizio di natura processuale dedotto con il primo motivo di ricorso, oltre ad essere manifestamente infondato in diritto, avendo la Corte di merito inteso correttamente offrire continuità ai principi di diritto autorevolmente enunciati da questa Corte, nella sua massima espressione di collegialità (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754), appare del tutto generico, avendo il ricorrente solo enunciato di aver subito un vulnus al diritto di difesa in conseguenza del mutamento del giudice persona fisica, senza tuttavia indicare quale offesa ha subho il suo diritto di difesa ed in quale specifica facoltà processuale è stato pregiudicato, non avendo peraltro nulla opposto alla rinnovazione disposta dal nuovo giudice mediante lettura dei verbali formatisi innanzi al predecessore. Il principio di immutabilità del giudice, enunciato dal testo dell'art. 525 cod. proc. pen., deve infatti essere letto in correlazione con i poteri dispositivi delle parti in ordine alla prova ed agli oneri di impulso in cui i medesimi si declinano. La decine poco sopra citata e richiamata anche dalla Corte di merito ha infatti affermato che il diritto alla rinnovazione delle prove orali costituisce una facoltà delle parti e resta subordinato alla previa indicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare, già indicati nella lista ritualmente depositata di cui all'art. 468 cod. proc. pen. o, eventualmente, in una nuova lista, prospettandone specificamente le ragioni del riesame e fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa. Dunque, l'ammissione di una qualsiasi prova (e quindi anche della reiterazione dell'esame del dichiarante, già in precedenza escusso dinanzi al tribunale diversamente composto) può essere disposta soltanto su richiesta formulata, ai sensi dell'art.493 cod. proc. pen., dalle parti. Analoga facoltà potrebbe essere esercitata d'ufficio dal giudice nella composizione sopravvenuta, anche in difetto di una sollecitazione di parte, soltanto nei limiti consentiti dall'art. 507 cod. proc. pen.. Ove nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza dinanzi al giudice nella composizione poi mutata, il nuovo giudice, «non avendo alcuna parte esercitato la facoltà di nuova richiesta di prove», può disporre d'ufficio la lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dal dichiarante. 1.1. Nella fattispecie, a seguito del mutamento della persona fisica del giudice, questi, all'udienza del 4 febbraio 2023, dopo aver fatto rilevare che le prove erano state assunte davanti ad un diverso (persona fisica) giudice, ha ripetuto la dichiarazione di apertura del dibattimento, ha ammesso le richieste istruttorie ed ha dichiarato, previa audizione sul punto delle parti, che nulla hanno eccepito, l'utilizzabilità delle prove assunte. Il nuovo giudice,intervenuto in data 3 maggio 2023, ha rinnovato la formale apertura del dibattimento e, dopo aver letto il capo d'imputazione»a dato la parola alle parti per eventuali richieste di prove nuove o richieste di reiterazione di prove già assunte. Infine, senza che nessuno avesse eccepito alcunché, ha dichiarato l'utilizzabilità delle prove già assunte. A fronte della corretta descrizione delle evenienze procedurali, non emerge alcuna violazione della normativa processuale, tenuto conto di come interpretato l'art. 525 cod. proc. pen. dalla sentenza Bajrami (cit.), né può condividersi la lamentela del ricorrente, che ha ritenuto (senza precisare per quale ragione) che il'avvicendarsi dei giudici nel corso del procedimento sia avvenuta al di fuori di qualsiasi "esigenza processuale", ridondando in un "abuso". Tampoco, si ripete, il ricorrente ha specificamente indicato quale danno avrebbe subito per effetto dell'avvicendarsi dei giudici nel processo. 2. Manifestamente infondato - in diritto - il secondo motivo di ricorso, avendo l'agente rivolto minaccia e violenza fisica alla persona del sindaco perché questo saldasse il suo debito con il fornitore di energia elettrica e la presupposizione che l'agente si sia rivolto ad [OSCURATO:PERSONA] quale Sindaco e non come persona fisica è rimasta non sviluppata 'in mente retenta' negli atti di intimidazione verbis et re compiuti. In ogni caso, va al riguardo rilevato che, nel delitto di estorsionei è pacificamente ammessa (sin da Sez. 1, sentenza n. 11924 del 10/05/1982, Pilone, Rv. 156651; seguita da Sez. 1, n. 25382 del 28/05/2014, Mammoliti, Rv. 262259) la distinzione tra soggetto passivo della condotta (cui viene rivolta la minaccia o la violenza) e soggetto passivo del reato (il danneggiato), ove l'azione rivolta a persona diversa dal danneggiato risulti in concreto idonea a determinare l'atto di disposizione patrimoniale. Ciò presuppone -ovviamente- che il destinatario della violenza o minaccia abbia comunque la capacità di determinare il compimento dell'atto, pur non subendone le conseguenze patrimoniali (Sez. 2, n. 23759 del 11/03/2021, Ariostini, Rv. 281459). Ebbene, il tipo delineato dal legislatore corrisponde alla fattispecie all'esame, giacché un siffatto potere di influenza va senz'altro riconosciuto al primo cittadino del Comune, il cui ruolo -coniugato al potere di condizionamento che ne discende- gli consente di indirizzare le decisioni e le scelte del dirigente, della Giunta o dell'organo deliberativo consiliare competente (a seconda delle previsioni stabilite dal singolo ente locale) al fine di erogare sovvenzioni ai bisognosi, con la conseguente idoneità delle condotte minacciose di che trattasi a determinare un eventuale versamento di somme, in virtù del delineato presupposto di fatto e della configurabilità in diritto della scissione tra soggetto passivo della condotta e soggetto danneggiato. Donde la manifesta infondatezza in diritto del secondo motivo. 3. Quanto al rifiuto opposto dalla Corte territoriale al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., in ragione della omessa indicazione dell'entità delle somme richieste alla persona offesa per saldare i debiti dell'agente con il fornitore di energia elettrica, deve ribadirsi che, pur a fronte della applicabilità della circostanza attenuante alla fattispecie tentata (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni, Rv. 255528; più recentemente, Sez. 7, n. 8672 del 13/02/2020, Palomba, non mass.), il motivo proposto alla Corte di merito non precisava l'entità della domanda estorsiva, il che rendeva il motivo di gravame inammissibile per evidente deficit di specificità. Inoltre, deve pur sempre ricordarsi che, ai fini della configurabilità dell'attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., nei delitti di rapina ed estorsione non è sufficiente che il bene o valore sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei suddetti reati, che ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona 2k aggredita per la realizzazione del profitto. Consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante (Sez. 2, n. 51013 del 21/10/2016, Arcidiacono, Rv. 268512, in motivazione; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez, 2, n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363; più recentemente, Sez. 7, n. 27653 del 15/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). La Corte di merito ha comunque evidenziato che la minaccia era stata operata "in modi gravi". Le complessive modalità del fatto, dunque, sono state implicitamente considerate per negare l'attenuante ex art. 62, primo comma n. 4, cod. pen., con una valutazione di merito che risulta incensurabile in quanto niente affatto illogica, tanto meno in maniera manifesta. 4. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 5. L'imputato deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come da dispositivo, nella misura indicata dalla nota spese depositata dal patrono della costituita parte civile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla p