CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2001
Cassazione n. 09470/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta sottoscritto dalla parte personalmente (non potendosi dare rilievo all’apposizione di una firma digitale del difensore priva di alcuna relazione, grafica e contenutistica, con il testo del ricorso) e che è manifestamente infondata l’eccezione di costituzionalità della disposizione che prevede per il giudizio di cassazione la legittimazione del solo difensore abilitato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011-01); che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, poiché correttamente i giudici di appello hanno qualificato come rapina impropria la condotta violenta, successiva alla sottrazione di alcolici nel supermercato, e finalizzata quantomeno a procurarsi l’impunità (pp. 8-10); che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di effettivo confronto con la sentenza impugnata, poiché la motivazione cita espressamente una condotta violenta direttamente espletata dal ricorrente (p. 9); che il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in tema di omessa concessione delle attenuanti nella loro massima estensione e dei benefici di legge è parimenti generico e comunque manifestamente infondato, in presenza di adeguato apparato argomentativo sul punto (pp. 10-11); rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026