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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35210/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; lette le memorie dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dello Sgrò, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - riducendo la pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA] e revocando la pena accessoria - e confermava nel resto la medesima pronuncia del 21 febbraio 2020 con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 317 cod. pen. (capo A), 110, 56 e 317 cod. pen. (capo B), nonché i primi due dei predetti imputati anche in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 317 cod. pen. (capo C), per avere: - lo Sgrò, nella veste di appuntato dei carabinieri in servizio al nucleo radiomobile dei carabinieri di Milano, in concorso con i fratelli Mohamed e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente il primo quale titolare di esercizi commerciali nel settore della panificazione e il secondo quale collaboratore del germano, abusando delle qualità e dei poteri dello Sgrò come pubblico ufficiale, costretto con reiterate minacce [OSCURATO:PERSONA], titolare della panetteria di via Ronchi 13 e conduttore dei locali adibiti all'attività dell'impresa, a retrocedere indebitamente, con atto notarile e a titolo gratuito, la medesima panetteria a [OSCURATO:PERSONA], precedente titolare dell'azienda e proprietario dei locali: in particolare prospettando lo Sgrò, alla presenza dei due fratelli Elnafakh, una serie di conseguenze negative alla persona offesa, pronunciando tra l'altro le frasi "ti creo tanti problemi dappertutto... se non riesco a risolverla così io uso la pistola, io sono la legge", nel caso non avesse ottemperato a quanto richiesto (in Milano, il 1° febbraio 2016); - lo Sgrò e i due Elnafakh, nelle vesti innanzi indicate, abusando delle qualità e dei poteri dello Sgrò come pubblico ufficiale, senza riuscire nell'intento, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere l'Hadar, con minacce, a dare la somma di 3.000 euro e un telefono cellulare 'iphone', per annullare la multa elevata a seguito di un'attività di controllo eseguita dallo Sgrò presso il bar di via Lucania 30 gestito da [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'Hadar; in particolare, prospettando che, in caso di mancata consegna di quanto richiesto, l'importo della sanzione inizialmente quantificato in 13.500 euro sarebbe aumentato a 16.000 euro (in Milano, il 13 febbraio 2016); - lo Sgrò, nella veste innanzi indicata, abusando delle qualità e dei poteri di pubblico ufficiale, e [OSCURATO:PERSONA], nella veste innanzi indicata, costretto [OSCURATO:PERSONA], titolare della panetteria di via Ronchi 13 e conduttore dei locali adibiti ad attività dell'impresa, con reiterate minacce, a pagare i canoni di locazione all'Elnafakh e a dare allo Sgrò la somma di 3.800 euro per l'acquisto di un immobile da destinare a propria abitazione: in particolare, rivolgendo alla persona offesa le frasi del seguente tenore "tu vuoi bene a tua mamma o non vuoi bene? ...non stai facendo il bravo con noi... guarda che sono calabrese, ti mando qualcuno da giù... ti faccio fare quattro o cinque anni di carcere" (in Milano, il 26 gennaio 2015).

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti cinque motivi.

2.1. Violazione di legge, per avere la Corte territoriale confermato la condanna dell'imputato in relazione ai tre episodi addebitatigli, laddove i fatti avrebbero dovuto essere riqualificati ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen.: considerato che, in relazione all'imputazione del capo A), la persona offesa non aveva subito il metus dell'agente né era stato da lui "terrorizzato" da alcuna minaccia, essendo stato destinatario di una mera forma di pressione morale; oppure avrebbero dovuto essere riqualificati ai sensi dell'art. 322, comma 3, cod. pen., tenuto conto che, in relazione all'imputazione del capo B), era stato trascurato che il pubblico agente aveva prospettato alla vittima non un danno ingiusto ma la convenienza di un suo intervento "extra ordinem" per la riduzione o l'eliminazione di una multa che la persona offesa avrebbe dovuto pagare; e che per i fatti del capo C), non era stata provata la dazione allo Sgrò della somma richiesta, sicché l'accusa rivoltagli dal [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi calunniosa.

2.2. Mancata assunzione di una prova decisiva, per avere la Corte distrettuale disatteso sia la richiesta difensiva di ascolto, come teste, del notaio rogante [OSCURATO:PERSONA] il quale, con riferimento alla vicenda del capo A), avrebbe potuto riferire dell'assenza di coartazione nella volontà manifestata dall'Hadar; sia l'istanza difensiva di escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva presenziato ad un incontro in un bar tra lo Sgrò e la persona offesa con riferimento alla vicenda del capo B).

2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 132 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di fornire adeguata spiegazione circa le proprie scelte in ordine al trattamento sanzionatorio.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ingiustificatamente negato all'imputato il riconoscimento nella sua massina estensione possibile delle circostanze attenuante generiche, che invece potevano essere concesse in ragione del comportamento processuale tenuto dal prevenuto.

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di territoriale omesso di motivare le proprie decisioni circa la misura degli aumenti di pena operati per i due reati satellite, peraltro di differente natura perché uno tentato e l'altro consumato.3.

Contro la sentenza ha presentato ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti sei motivi (erroneamente numerati nell'atto di impugnazione con il salto dal punto 3 al punto 5).

3.1. Vizio di motivazione, per avere la Corte di appello confermato la condanna dell'imputato per il reato del capo A), nonostante le emergenze processuali avessero comprovato che la persona offesa Hadar non era stata affatto intimorita né era stata altrimenti costretta dalle richieste che gli aveva rivolto lo Sgrò, bensì si era determinata a stipulare l'atto notarile di retrocessione esclusivamente per problemi personali di salute e per le sue difficoltà finanziarie.

3.2. Vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale acquisito ed utilizzato ex art. 512 cod. proc. pen. le dichiarazioni accusatorie dell'Hadar, benché la sua sopravvenuta morte non fosse stata affatto imprevedibile avendo lo stesso riferito, fin dalla sua prima denuncia, di avere problemi di salute.

3.3. Vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di esame del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe potuto riferire circostanze utili alla ricostruzione della vicenda avendo presenziato, il 27 o il 28 gennaio 2016, ad un incontro tra l'imputato e l'Hadar.

3.4. Mancanza di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di spiegare le ragioni per le quali l'Elnafakh dovesse considerarsi concorrente nella commissione da parte dello Sgrò della tentata estorsione contestata al capo B), non potendo essere riconosciuta l'esistenza di elementi di prova a carico sulla base delle confuse dichiarazioni che al riguardo erano state fornite dallo stesso Sgrò.

3.5. Vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte di appello contraddittoriamente ritenuto attendibile la persona offesa Hadar, che aveva riferito di essere tornato a rivolgersi all'Elnafakh nonostante dallo stesso fosse stato gravemente minacciato in un precedente incontro.

3.6. Vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte milanese valutato positivamente la parola accusatrice della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che contraddittoriamente aveva riferito di differenti modalità di pagamento di somme di denaro in favore dell'imputato, e nonostante la stessa vittima avesse parlato di versamenti effettuati in contanti per saldare quanto da lui contrattualmente dovuto per il pagamento dell'avviamento commerciale e per i canoni di locazione dell'immobile di via Ronchi.4.

Avverso la stessa sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto, con un unico punto, la violazione di legge e il vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere la Corte di appello confermato l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, senza tenerne distinta la relativa posizione rispetto a quella del fratello e benché le carte del processo - in specie le indicazioni offerte dalla persona offesa e dal teste Dalal, oltre al contenuto delle intercettazioni telefoniche eseguite dagli inquirenti - avessero comprovato un ruolo del prevenuto di mero intermediazione, escludendo un suo reale concorso nelle condotte poste in essere dai coimputati.

5. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

1.1. Il primo motivo dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di a m m issi bilità.

1.1.1. Le questioni inerenti alla qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi A) e B), negli specifici termini rappresentanti, risultano poste per la prima volta solo con il ricorso e non anche con l'atto di appello: impugnazione nella quale la difesa non aveva posto alcuna questione di inquadramento della condotta del primo capo d'imputazione ai sensi dell'art. 319 -quater cod. pen., per cui erano stati prospettati solamente una serie di dubbi sulla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa Hadar; mentre, con riferimento al secondo di quei capi, la difesa aveva domandato di riqualificare i fatti in termini di tentato traffico di influenze illecite, ponendo, cioè, una questione diversa, che non è stata devoluta nel successivo giudizio di legittimità.

L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

1.1.2. Lo stesso primo motivo, nella parte concernente il capo d'imputazione C), è manifestamente infondato, in quanto con il ricorso è stato riproposto un rilievo - concernente la mancata acquisizione di una prova circa l'effettiva dazione di denaro da parte del [OSCURATO:PERSONA] in favore dello Sgrò - già proposto con l'atto diAL appello, al quale la Corte territoriale aveva risposto in maniera logicamente congrua e convincente: spiegando come le dichiarazioni della persona offesa (che aveva riferito di aver effettuato plurimi prelievi dal bancomat di denaro in contanti, somme che erano state consegnate al figlio di [OSCURATO:PERSONA] e da questi girate allo Sgrò) fossero risultate attendibili perché riscontrate, oltre che dai dati dei movimenti risultanti dall'estratto conto della vittima e dal contenuto di una mail che questa aveva inviato al materiale consegnatario del denaro, dalle indicazioni fornite dal teste Senger, socio del [OSCURATO:PERSONA], nonché dal tenore di una serie di appunti redatti all'epoca dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva annotato, accanto all'importo di uno di quei prelievi, il nome "Totò", così chiaramente facendo riferimento a [OSCURATO:PERSONA] quale destinatario finale del denaro (v. pagg. 64-69 sent. impugn.).

1.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso.

Quanto alla doglianza relativa alla mancata assunzione della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente rilevare come la Corte di appello abbia sottolineato che la difesa dello Sgrò non aveva formulato alcuna espressa richiesta di escussione di quel teste (v. pag. 58 sent. impugn.): argomento con il quale il ricorrente ha omesso di confrontarsi.

Per ciò che riguarda, invece, la doglianza riferita alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione della deposizione testimoniale del notaio Benetti, va rilevato come costituisca ius receptum negli orientamenti interpretativi di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (così, tra le altre, Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577).

La decisione della Corte di appello, che ha ritenuto non necessaria la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di secondo grado per l'esame del teste Benetti, non ha comportato, dunque, di per sé sola, l'inosservanza di una norma processuale rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

La doglianza difensiva finisce, così, per refluire nella valutazione della congruità della motivazione della sentenza impugnata: e, sotto questo punto di vista, va riconosciuta la piena esaustività logica dell'argomento valorizzato dalla Corte di appello di Milano per decidere di non dare seguito alla istanza istruttoria difensiva, avendo convincentemente spiegato come fosse inutile e irrilevante la testimonianza - di cui la difesa dell'imputato aveva sollecitato l'assunzione - del notaio che aveva redatto l'atto di retrocessione sottoscritto dalla persona offesa, perché quel pubblico ufficiale nulla avrebbe potuto riferire sulla costrizione volitiva dell'Hadar, dato che se avesse avuto contezza di una siffatta circostanza avrebbe dovuto astenersi dal procedere a rogare l'atto negoziale (v. pagg. 34-35 sent. impugn.).

1.3. Del tutto prive di pregio solo le doglianze formulate con il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso, concernenti il trattamento sanzionatorio.

Il ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini della determinazione della pena base per il più grave reato, della misura della riduzione di quella pena in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche nonché della individuazione delle pene poste in aumento in relazione alla continuazione con i due reati satellite: esercizio che deve essere motivato nei limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto, per un verso, congrua la pena indicata dal giudice di primo grado in relazione al più grave delitto del capo A), al riguardo richiamando una serie di parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., con una scelta discrezionale che è stata contestata dal ricorrente in termini molto generici; per altro verso, corretta e adeguatamente motivata la decisione di non ridurre la pena nella misura massima consentita dall'art. 62 -bis cod. pen., in considerazione della non occasionalità della condotta di abuso prevaricatore tenuta dall'imputato.

Anche la decisione di fissare l'aumento di pena per la continuazione con gli altri due reati con incrementi di pari entità nonostante uno di quei reati fosse tentato e l'altro consumato, è stata spiegata dalla Corte territoriale con il riferimento alla oggettiva gravità della condotta integrante l'ipotesi tentata del capo B), perché negativamente qualificata dal fatto di essere stata tenuta poco dopo la commissione del reato del capo A) all'indirizzo della medesima persona offesa, così esprimendo una significativa maggiore capacità a delinquere dell'agente:motivazione, questa, nella quale non sono ravvisabili gli estremi di alcuna violazione di legge o di alcuna forma di manifesta illogicità.

2. Anche il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2.1. Il secondo e il terzo motivo dell'atto di impugnazione sono inammissibili, a norma del già richiamato art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché riguardanti due specifiche questioni che non sono state dedotte con l'atto di appello, ma per la prima volta con il ricorso per cassazione.

2.2. I restanti quattro motivi non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

Il ricorrente solo formalmente ha denunciato una serie di vizi di mancanza, manifesta illogicità e di contraddittorietà della motivazione della decisione gravata, senza però prospettare alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; né essendo stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.

Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Milano aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante il giudizio di primo grado.

E tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un reale 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere in pratica una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.

In altri termini, i rilievi formulati con il ricorso si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale vi è puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti all'attenzione della Corte distrettuale.

In particolare, con riferimento al reato del capo A) - cui si sono concentrate le doglianze difensive contenute nel primo e nel quinto motivo del ricorso - i giudici di merito hanno chiarito, con motivazione che resta esente da qualsivoglia censura di illogicità, come, a fronte delle contraddittorie versioni offerte dagli imputati, la parola accusatrice della persona offesa Hadar fosse stata riscontrata, oltre che dalla deposizione di vari testi, specificamente dal contenuto di una intercettazione telefonica del marzo 2016 nel corso della quale la vittima aveva espressamente parlato delle minacce subite dal carabiniere che era stato "mandato" dai due fratelli Elnafakh, che la persona offesa aveva così accettato di "sfidare" (v. pagg. 39 e 45 sent. impugn.): situazione nella quale era evidentemente irrilevante che il destinatario di quelle reiterate intimidatorie pretese del carabiniere, di certo astrattamente idonee a coartare la volontà dell'interlocutore, non si fosse lasciato intimorire e avesse poi deciso di sporgere denuncia alle autorità competenti.

Anche in relazione al reato del capo di imputazione B) - oggetto delle censure difensive specificamente formulate nel quarto motivo del ricorso - risulta esaustiva e priva di lacune o incongruenze la motivazione della decisione nella parte in cui l'Elnafakh è stato ritenuto responsabile a titolo di concorso nella tentata concussione materialmente posta in essere dallo Sgrò, tenuto conto le carte del processo avevano dimostrato in termini inequivoci come, indipendentemente da altre precedenti richieste, fosse stato proprio il primo dei predetti imputati a pretendere dall'Hadar la consegna della somma di denaro per poter "annullare" la rilevante multa che era stata contestata dal carabiniere alla moglie della vittima (v. pagg. 51-60 sent. impugn.).

Quanto, infine, alle doglianze dedotte dalla difesa con il sesto motivo del ricorso con riferimento all'imputazione del capo C), è sufficiente fare rinvio al contenuto del punto

1.1.2. - da intendersi qui integralmente riprodotto - nel quale sono state giudicate manifestamente infondate le analoghe questioni sul punto poste dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché presentato tardivamente, dunque ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ed infatti, la sentenza della Corte di appello di Milano è stata pronunciata il 4 novembre 2021 ed è stata depositata il 1° febbraio 2022, nel rispetto del termine di novanta giorni fissato nel dispositivo a norma dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; non doveva essere notificata all'imputato che era presente in aula al momento della lettura del dispositivo.

Il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585, commi 1, lett. c), e 2, lett. c), cod. proc. pen., per la proposizione dell'impugnazione decorreva, dunque, da giovedì 3 febbraio 2022 e scadeva sabato 19 marzo 2022, mentre il ricorso dell'imputato risulta essere stato presentato nella cancelleria della Corte milanese il 23 marzo 2022.

4. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo; nonché la condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili nel presente giudizio, liquidate, in ragione dell'attività effettivamente svolta, come indicato in dispositivo.

Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della C*assa delle ammende.

Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; lette le memorie dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dello Sgrò, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - riducendo la pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA] e revocando la pena accessoria - e confermava nel resto la medesima pronuncia del 21 febbraio 2020 con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 317 cod. pen. (capo A), 110, 56 e 317 cod. pen. (capo B), nonché i primi due dei predetti imputati anche in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 317 cod. pen. (capo C), per avere: - lo Sgrò, nella veste di appuntato dei carabinieri in servizio al nucleo radiomobile dei carabinieri di Milano, in concorso con i fratelli Mohamed e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente il primo quale titolare di esercizi commerciali nel settore della panificazione e il secondo quale collaboratore del germano, abusando delle qualità e dei poteri dello Sgrò come pubblico ufficiale, costretto con reiterate minacce [OSCURATO:PERSONA], titolare della panetteria di via Ronchi 13 e conduttore dei locali adibiti all'attività dell'impresa, a retrocedere indebitamente, con atto notarile e a titolo gratuito, la medesima panetteria a [OSCURATO:PERSONA], precedente titolare dell'azienda e proprietario dei locali: in particolare prospettando lo Sgrò, alla presenza dei due fratelli Elnafakh, una serie di conseguenze negative alla persona offesa, pronunciando tra l'altro le frasi "ti creo tanti problemi dappertutto... se non riesco a risolverla così io uso la pistola, io sono la legge", nel caso non avesse ottemperato a quanto richiesto (in Milano, il 1° febbraio 2016); - lo Sgrò e i due Elnafakh, nelle vesti innanzi indicate, abusando delle qualità e dei poteri dello Sgrò come pubblico ufficiale, senza riuscire nell'intento, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere l'Hadar, con minacce, a dare la somma di 3.000 euro e un telefono cellulare 'iphone', per annullare la multa elevata a seguito di un'attività di controllo eseguita dallo Sgrò presso il bar di via Lucania 30 gestito da [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'Hadar; in particolare, prospettando che, in caso di mancata consegna di quanto richiesto, l'importo della sanzione inizialmente quantificato in 13.500 euro sarebbe aumentato a 16.000 euro (in Milano, il 13 febbraio 2016); - lo Sgrò, nella veste innanzi indicata, abusando delle qualità e dei poteri di pubblico ufficiale, e [OSCURATO:PERSONA], nella veste innanzi indicata, costretto [OSCURATO:PERSONA], titolare della panetteria di via Ronchi 13 e conduttore dei locali adibiti ad attività dell'impresa, con reiterate minacce, a pagare i canoni di locazione all'Elnafakh e a dare allo Sgrò la somma di 3.800 euro per l'acquisto di un immobile da destinare a propria abitazione: in particolare, rivolgendo alla persona offesa le frasi del seguente tenore "tu vuoi bene a tua mamma o non vuoi bene? ...non stai facendo il bravo con noi... guarda che sono calabrese, ti mando qualcuno da giù... ti faccio fare quattro o cinque anni di carcere" (in Milano, il 26 gennaio 2015). 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti cinque motivi. 2.1. Violazione di legge, per avere la Corte territoriale confermato la condanna dell'imputato in relazione ai tre episodi addebitatigli, laddove i fatti avrebbero dovuto essere riqualificati ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen.: considerato che, in relazione all'imputazione del capo A), la persona offesa non aveva subito il metus dell'agente né era stato da lui "terrorizzato" da alcuna minaccia, essendo stato destinatario di una mera forma di pressione morale; oppure avrebbero dovuto essere riqualificati ai sensi dell'art. 322, comma 3, cod. pen., tenuto conto che, in relazione all'imputazione del capo B), era stato trascurato che il pubblico agente aveva prospettato alla vittima non un danno ingiusto ma la convenienza di un suo intervento "extra ordinem" per la riduzione o l'eliminazione di una multa che la persona offesa avrebbe dovuto pagare; e che per i fatti del capo C), non era stata provata la dazione allo Sgrò della somma richiesta, sicché l'accusa rivoltagli dal [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi calunniosa. 2.2. Mancata assunzione di una prova decisiva, per avere la Corte distrettuale disatteso sia la richiesta difensiva di ascolto, come teste, del notaio rogante [OSCURATO:PERSONA] il quale, con riferimento alla vicenda del capo A), avrebbe potuto riferire dell'assenza di coartazione nella volontà manifestata dall'Hadar; sia l'istanza difensiva di escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva presenziato ad un incontro in un bar tra lo Sgrò e la persona offesa con riferimento alla vicenda del capo B). 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 132 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di fornire adeguata spiegazione circa le proprie scelte in ordine al trattamento sanzionatorio. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ingiustificatamente negato all'imputato il riconoscimento nella sua massina estensione possibile delle circostanze attenuante generiche, che invece potevano essere concesse in ragione del comportamento processuale tenuto dal prevenuto. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di territoriale omesso di motivare le proprie decisioni circa la misura degli aumenti di pena operati per i due reati satellite, peraltro di differente natura perché uno tentato e l'altro consumato.3. Contro la sentenza ha presentato ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti sei motivi (erroneamente numerati nell'atto di impugnazione con il salto dal punto 3 al punto 5). 3.1. Vizio di motivazione, per avere la Corte di appello confermato la condanna dell'imputato per il reato del capo A), nonostante le emergenze processuali avessero comprovato che la persona offesa Hadar non era stata affatto intimorita né era stata altrimenti costretta dalle richieste che gli aveva rivolto lo Sgrò, bensì si era determinata a stipulare l'atto notarile di retrocessione esclusivamente per problemi personali di salute e per le sue difficoltà finanziarie. 3.2. Vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale acquisito ed utilizzato ex art. 512 cod. proc. pen. le dichiarazioni accusatorie dell'Hadar, benché la sua sopravvenuta morte non fosse stata affatto imprevedibile avendo lo stesso riferito, fin dalla sua prima denuncia, di avere problemi di salute. 3.3. Vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di esame del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe potuto riferire circostanze utili alla ricostruzione della vicenda avendo presenziato, il 27 o il 28 gennaio 2016, ad un incontro tra l'imputato e l'Hadar. 3.4. Mancanza di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di spiegare le ragioni per le quali l'Elnafakh dovesse considerarsi concorrente nella commissione da parte dello Sgrò della tentata estorsione contestata al capo B), non potendo essere riconosciuta l'esistenza di elementi di prova a carico sulla base delle confuse dichiarazioni che al riguardo erano state fornite dallo stesso Sgrò. 3.5. Vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte di appello contraddittoriamente ritenuto attendibile la persona offesa Hadar, che aveva riferito di essere tornato a rivolgersi all'Elnafakh nonostante dallo stesso fosse stato gravemente minacciato in un precedente incontro. 3.6. Vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte milanese valutato positivamente la parola accusatrice della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che contraddittoriamente aveva riferito di differenti modalità di pagamento di somme di denaro in favore dell'imputato, e nonostante la stessa vittima avesse parlato di versamenti effettuati in contanti per saldare quanto da lui contrattualmente dovuto per il pagamento dell'avviamento commerciale e per i canoni di locazione dell'immobile di via Ronchi.4. Avverso la stessa sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto, con un unico punto, la violazione di legge e il vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere la Corte di appello confermato l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, senza tenerne distinta la relativa posizione rispetto a quella del fratello e benché le carte del processo - in specie le indicazioni offerte dalla persona offesa e dal teste Dalal, oltre al contenuto delle intercettazioni telefoniche eseguite dagli inquirenti - avessero comprovato un ruolo del prevenuto di mero intermediazione, escludendo un suo reale concorso nelle condotte poste in essere dai coimputati. 5. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 1.1. Il primo motivo dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di a m m issi bilità. 1.1.1. Le questioni inerenti alla qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi A) e B), negli specifici termini rappresentanti, risultano poste per la prima volta solo con il ricorso e non anche con l'atto di appello: impugnazione nella quale la difesa non aveva posto alcuna questione di inquadramento della condotta del primo capo d'imputazione ai sensi dell'art. 319 -quater cod. pen., per cui erano stati prospettati solamente una serie di dubbi sulla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa Hadar; mentre, con riferimento al secondo di quei capi, la difesa aveva domandato di riqualificare i fatti in termini di tentato traffico di influenze illecite, ponendo, cioè, una questione diversa, che non è stata devoluta nel successivo giudizio di legittimità. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 1.1.2. Lo stesso primo motivo, nella parte concernente il capo d'imputazione C), è manifestamente infondato, in quanto con il ricorso è stato riproposto un rilievo - concernente la mancata acquisizione di una prova circa l'effettiva dazione di denaro da parte del [OSCURATO:PERSONA] in favore dello Sgrò - già proposto con l'atto diAL appello, al quale la Corte territoriale aveva risposto in maniera logicamente congrua e convincente: spiegando come le dichiarazioni della persona offesa (che aveva riferito di aver effettuato plurimi prelievi dal bancomat di denaro in contanti, somme che erano state consegnate al figlio di [OSCURATO:PERSONA] e da questi girate allo Sgrò) fossero risultate attendibili perché riscontrate, oltre che dai dati dei movimenti risultanti dall'estratto conto della vittima e dal contenuto di una mail che questa aveva inviato al materiale consegnatario del denaro, dalle indicazioni fornite dal teste Senger, socio del [OSCURATO:PERSONA], nonché dal tenore di una serie di appunti redatti all'epoca dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva annotato, accanto all'importo di uno di quei prelievi, il nome "Totò", così chiaramente facendo riferimento a [OSCURATO:PERSONA] quale destinatario finale del denaro (v. pagg. 64-69 sent. impugn.). 1.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso. Quanto alla doglianza relativa alla mancata assunzione della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente rilevare come la Corte di appello abbia sottolineato che la difesa dello Sgrò non aveva formulato alcuna espressa richiesta di escussione di quel teste (v. pag. 58 sent. impugn.): argomento con il quale il ricorrente ha omesso di confrontarsi. Per ciò che riguarda, invece, la doglianza riferita alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione della deposizione testimoniale del notaio Benetti, va rilevato come costituisca ius receptum negli orientamenti interpretativi di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (così, tra le altre, Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577). La decisione della Corte di appello, che ha ritenuto non necessaria la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di secondo grado per l'esame del teste Benetti, non ha comportato, dunque, di per sé sola, l'inosservanza di una norma processuale rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. La doglianza difensiva finisce, così, per refluire nella valutazione della congruità della motivazione della sentenza impugnata: e, sotto questo punto di vista, va riconosciuta la piena esaustività logica dell'argomento valorizzato dalla Corte di appello di Milano per decidere di non dare seguito alla istanza istruttoria difensiva, avendo convincentemente spiegato come fosse inutile e irrilevante la testimonianza - di cui la difesa dell'imputato aveva sollecitato l'assunzione - del notaio che aveva redatto l'atto di retrocessione sottoscritto dalla persona offesa, perché quel pubblico ufficiale nulla avrebbe potuto riferire sulla costrizione volitiva dell'Hadar, dato che se avesse avuto contezza di una siffatta circostanza avrebbe dovuto astenersi dal procedere a rogare l'atto negoziale (v. pagg. 34-35 sent. impugn.). 1.3. Del tutto prive di pregio solo le doglianze formulate con il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso, concernenti il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini della determinazione della pena base per il più grave reato, della misura della riduzione di quella pena in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche nonché della individuazione delle pene poste in aumento in relazione alla continuazione con i due reati satellite: esercizio che deve essere motivato nei limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto, per un verso, congrua la pena indicata dal giudice di primo grado in relazione al più grave delitto del capo A), al riguardo richiamando una serie di parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., con una scelta discrezionale che è stata contestata dal ricorrente in termini molto generici; per altro verso, corretta e adeguatamente motivata la decisione di non ridurre la pena nella misura massima consentita dall'art. 62 -bis cod. pen., in considerazione della non occasionalità della condotta di abuso prevaricatore tenuta dall'imputato. Anche la decisione di fissare l'aumento di pena per la continuazione con gli altri due reati con incrementi di pari entità nonostante uno di quei reati fosse tentato e l'altro consumato, è stata spiegata dalla Corte territoriale con il riferimento alla oggettiva gravità della condotta integrante l'ipotesi tentata del capo B), perché negativamente qualificata dal fatto di essere stata tenuta poco dopo la commissione del reato del capo A) all'indirizzo della medesima persona offesa, così esprimendo una significativa maggiore capacità a delinquere dell'agente:motivazione, questa, nella quale non sono ravvisabili gli estremi di alcuna violazione di legge o di alcuna forma di manifesta illogicità. 2. Anche il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Il secondo e il terzo motivo dell'atto di impugnazione sono inammissibili, a norma del già richiamato art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché riguardanti due specifiche questioni che non sono state dedotte con l'atto di appello, ma per la prima volta con il ricorso per cassazione. 2.2. I restanti quattro motivi non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Il ricorrente solo formalmente ha denunciato una serie di vizi di mancanza, manifesta illogicità e di contraddittorietà della motivazione della decisione gravata, senza però prospettare alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; né essendo stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Milano aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante il giudizio di primo grado. E tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un reale 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere in pratica una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. In altri termini, i rilievi formulati con il ricorso si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale vi è puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti all'attenzione della Corte distrettuale. In particolare, con riferimento al reato del capo A) - cui si sono concentrate le doglianze difensive contenute nel primo e nel quinto motivo del ricorso - i giudici di merito hanno chiarito, con motivazione che resta esente da qualsivoglia censura di illogicità, come, a fronte delle contraddittorie versioni offerte dagli imputati, la parola accusatrice della persona offesa Hadar fosse stata riscontrata, oltre che dalla deposizione di vari testi, specificamente dal contenuto di una intercettazione telefonica del marzo 2016 nel corso della quale la vittima aveva espressamente parlato delle minacce subite dal carabiniere che era stato "mandato" dai due fratelli Elnafakh, che la persona offesa aveva così accettato di "sfidare" (v. pagg. 39 e 45 sent. impugn.): situazione nella quale era evidentemente irrilevante che il destinatario di quelle reiterate intimidatorie pretese del carabiniere, di certo astrattamente idonee a coartare la volontà dell'interlocutore, non si fosse lasciato intimorire e avesse poi deciso di sporgere denuncia alle autorità competenti. Anche in relazione al reato del capo di imputazione B) - oggetto delle censure difensive specificamente formulate nel quarto motivo del ricorso - risulta esaustiva e priva di lacune o incongruenze la motivazione della decisione nella parte in cui l'Elnafakh è stato ritenuto responsabile a titolo di concorso nella tentata concussione materialmente posta in essere dallo Sgrò, tenuto conto le carte del processo avevano dimostrato in termini inequivoci come, indipendentemente da altre precedenti richieste, fosse stato proprio il primo dei predetti imputati a pretendere dall'Hadar la consegna della somma di denaro per poter "annullare" la rilevante multa che era stata contestata dal carabiniere alla moglie della vittima (v. pagg. 51-60 sent. impugn.). Quanto, infine, alle doglianze dedotte dalla difesa con il sesto motivo del ricorso con riferimento all'imputazione del capo C), è sufficiente fare rinvio al contenuto del punto 1.1.2. - da intendersi qui integralmente riprodotto - nel quale sono state giudicate manifestamente infondate le analoghe questioni sul punto poste dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché presentato tardivamente, dunque ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ed infatti, la sentenza della Corte di appello di Milano è stata pronunciata il 4 novembre 2021 ed è stata depositata il 1° febbraio 2022, nel rispetto del termine di novanta giorni fissato nel dispositivo a norma dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; non doveva essere notificata all'imputato che era presente in aula al momento della lettura del dispositivo. Il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585, commi 1, lett. c), e 2, lett. c), cod. proc. pen., per la proposizione dell'impugnazione decorreva, dunque, da giovedì 3 febbraio 2022 e scadeva sabato 19 marzo 2022, mentre il ricorso dell'imputato risulta essere stato presentato nella cancelleria della Corte milanese il 23 marzo 2022. 4. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo; nonché la condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili nel presente giudizio, liquidate, in ragione dell'attività effettivamente svolta, come indicato in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della C*assa delle ammende. Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione del
Sentenza Cassazione n. 35210/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris