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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13030/2022

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seguente ORDINANZA Diritti reali sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7757/'17) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51T43 H224A), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59M04 H224D), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49R70 F8393) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53B44 H224T), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Piazzale delle Medaglie d'Oro, n. 20; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70P25 H224W), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 323/2016 (pubblicata il 15 settembre 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti contenente dichiarazione di cessazione della materia del contendere per asserita sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentir accertare l'avvenuto acquisto a titolo di usucapione del terreno sito in [OSCURATO:PERSONA], località "[OSCURATO:PERSONA]" n. 16 di Terreti, meglio identificato catastalmente al foglio di mappa 83, particella

55. 04- --/21/ Nella costituzione dei citati convenuti che instavano per il rigetto della pretesa attorea, l'adito Tribunale, all'esito dell'espletata istruzione probatoria, con sentenza n. 514/2015, accoglieva la predetta domanda, condannando gli stessi convenuti al pagamento delle spese processuali.

2. Decidendo sull'appello formulato dai soccombenti convenuti, cui resisteva l'appellato, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 323/2016 (pubblicata il 15 settembre 2016), rigettava il gravame e condannava gli appellanti alla rifusione delle spese del grado.

A fondamento dell'adottata pronuncia la Corte reggina confermava - a riscontro dell'emergenza delle condizioni richieste dall'art. 1158 c.c. - la congruità degli esiti della prova per testi come valutati dal giudice di prime cure, anche alla stregua della ricostruzione dello stato dei luoghi nel tempo in virtù di c.t.u., ritenendo irrilevante l'esercizio dell'azione penale dei confronti di due testi per il reato di falsa testimonianza.

3. Avverso la citata sentenza di appello hanno formulato ricorso per cassazione, riferito a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

La difesa dei ricorrenti ha, in prossimità dell'adunanza camerale, depositato memoria contenente dichiarazione di cessazione della materia del contendere per asserita sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell'art. 295 c.p.c. per la mancata sospensione del giudizio civile, da ritenersi obbligatoria ai sensi della citata norma, in attesa della definizione del processo penale a carico degli unici testi escussi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in primo grado rinviati a giudizio.

2. Con la seconda censura i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 331, comma 4, c.p.p., sul presupposto che, a fronte del contrasto delle dichiarazioni dei suddetti testi con le risultanze documentali (in particolare dell'aerofotogrammetria riproduttiva dello stato dei luoghi nel 1995), il giudice, anziché ritenere rilevanti queste ultime, aveva tenuto conto solo degli esiti della prova testimoniale, omettendo - a fronte della possibile falsità delle deposizioni degli unici testi escussi - di rimettere gli atti al competente P.M. per i conseguenti accertamenti al fine di procedere eventualmente per il reato di falsa testimonianza.

3. Con la terza doglianza i ricorrenti hanno prospettato la violazione dell'art. 2697, comma 1, c.c. sul riparto dell'onere probatorio, risultando, nel caso di specie, essere stato invertito, poiché l'attore-appellato, nonostante l'instaurato esercizio dell'azione penale nei confronti dei due indicati testi, non era stato in grado di allegare e provare ulteriori elementi dai quali poter evincere la fondatezza della sua domanda di usucapione.

4. Con il quarto mezzo i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell'art. 2697, comma 2, c.c., nonché degli artt. 115, 116 e 194 c.p.c., avendo il giudice di appello omesso ogni valutazione della prova da essi fornita in secondo grado, avuto in particolare riguardo alla prodotte aerofotogrammetrie dell'Aeronautica militare.

5. Con il quinto ed ultimo motivo i ricorrenti hanno lamentato la gravosità e l'ingiustizia della loro condanna al pagamento delle spese giudiziali, disposta senza tener conto che la loro soccombenza era stata causata solo ed esclusivamente in virtù dell'escussione di testi - relativamente alla circostanza decisiva della prova del possesso ultraventennale del Fotia - imputati del reato di falsa testimonianza.

6. Rileva il collegio che occorre, innanzitutto, farsi carico dell'eccezione di inammissibilità del ricorso - formulata nell'interesse del controricorrente - per sua asserita tardività, sul presupposto che l'impugnata sentenza (pubblicata in data 15 settembre 2015) era stata notificata, dal difensore dello stesso Fotia, al patrocinatore degli appellanti via pec in forma integrale il 17 settembre 2016, con conseguente scadenza del termine utile per proporre ricorso per cassazione, siccome per l'appunto notificato via pec, il 14 marzo 2017 (e, quindi, oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.).

A tale eccezione ha ribattuto il difensore dei ricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. che la predetta notifica della sentenza di appello via pec avrebbe potuto ritenersi idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. solo a condizione che il notificante avesse allegato e prodotto la copia cartacea del massaggio di trasmissione a mezzo pec, le ricevute di consegna ed accettazione, nonché la relata di notifica, sottoscritta digitalmente dal difensore, oltre alla copia conforme della sentenza stessa mediante estrazione di copia informatica dell'atto formato su supporto analogico con relativa attestazione di conformità.

Orbene, da una verifica documentale nel fascicolo delle parti controricorrenti (certamente ammissibile in questa sede trattandosi di vizio riconducibile ad eccezione processuale), è risultato che non è stata depositata la copia conforme della sentenza di appello mediante estrazione di copia informatica dell'atto formato su supporto analogico con relativa attestazione di conformità, ragion per cui - alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 21597/2017 e Cass. n. 18317/2019) - il difetto di tale allegazione non consente di applicare il termine c.d. breve di impugnazione previsto dal citato art. 325 c.p.c., donde il rigetto dell'eccezione di inammissibilità per tardività avanzata dal Fotia.

Dovendosi, quindi, porre riferimento al computo del termine c.d. lungo contemplato dall'art. 327 c.p.c. ai fini della valutazione della tempestività del ricorso a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza (15 settembre 2016), emerge che il ricorso per cassazione è stato notificato via pec il 14 marzo 2017 (e, quindi, l'ultimo giorno utile della scadenza dei sei mesi).

Accertata, quindi, l'ammissibilità del ricorso sul piano della sua tempestività, bisogna ora prendere in considerazione la richiesta - operata della difesa dei ricorrenti - di declaratoria di cessazione della materia del contendere contenuta nella stessa memoria ex art. 380-bis.

1. c.p.c., ricondotta alla intervenuta sopravvenienza della circostanza della definizione del procedimento penale a carico dei due testi assunti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del reato di falsa testimonianza) nel giudizio civile in questione con sentenza di assoluzione n. 1029/2020 del Tribunale penale di [OSCURATO:PERSONA] (allegata alla memoria), non impugnata e passata in giudicato.

Ritiene il collegio che la richiesta va disattesa in quanto, in primo luogo, non implica rinuncia al ricorso e, poi, perché - non avendo il controricorrente manifestato di aderire a tale manifestazione di volontà dei ricorrenti - non ha fatto venir meno il suo interesse alla decisione sul ricorso stesso e ciò in considerazione dell'insussistenza (per come si specificherà in seguito nell'esame dei motivi) di un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra la decisione sul procedimento penale a carico dei due indicati testimoni e la prosecuzione con la sua conseguente definizione del giudizio civile mediante la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in questa sede impugnata.

7. A questo punto si può passare alla disamina dei motivi del ricorso.

Ritiene il collegio che i primi due motivi, esaminabili unitariamente perché connessi, devono essere respinti.

Va osservato che, in via generale, è esatto il principio - affermato anche dalla giurisprudenza di questa Corte - evocato dalla difesa dei ricorrenti secondo cui la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art.295 c.p.c., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio (circostanza che, effettivamente, si era venuta a verificare nel caso di specie con riferimento ai due indicati testi, imputati del reato di falsa testimonianza).

Tuttavia, il rapporto di pregiudizialità rilevante - ai fini dell'applicazione della sospensione ex art. 295 c.p.c. (i cui soli provvedimenti concessivi sono impugnabili con regolamento di competenza e non anche, come erroneamente dedotto dal controricorrente, quelli di diniego della sospensione) - impone che il riconoscimento di un diritto sostanziale in un giudizio civile sia dipendente dall'esito di un procedimento penale contemporaneamente pendente e non ancora deciso con provvedimento non più ordinariamente impugnabile (gli effetti giuridici del cui accertamento definitivo rappresentino l'antecedente propriamente logico della pronuncia civile).

Nel caso di specie, invece, il procedimento penale riguardava l'accertamento della falsità o meno della testimonianza dì due testi già assunti nel giudizio civile in questione e, quindi, investiva un aspetto meramente valutativo riconducibile all'esplicazione del libero convincimento del giudice civile (e non riguardava, perciò, un elemento costitutivo della fattispecie civile), che, peraltro, ha deciso sulla relativa controversia anche in base ad altri elementi probatori.

Oltretutto, come documentato dalla difesa degli stessi ricorrenti, i due testi, imputati di falsa testimonianza, risultano essere stati assolti per insussistenza del fatto con la richiamata sentenza penale passata in giudicato, ragion per cui non è più ravvisabile un concreto interesse dei medesimi ad una decisione sul motivo inerente la critica della ritenuta insussistenza - nella sentenza qui impugnata - delle condizioni per procedere alla sospensione del giudizio civile, risultando la questione superata.

Anzi, l'esito del procedimento penale a carico dei due testi Palamara e Praticò escussi nel giudizio civile di usucapione avvalora la valutazione dell'attendibilità delle loro deposizioni, come ritenuto sia dal giudice civile di primo grado che dalla Corte di appello reggina nella sentenza oggetto del presente ricorso, che l'ha confermata.

Le svolte argomentazioni assorbono e determinano la caducazione di ogni interesse alla decisione sul secondo motivo che, oltre ad introdurre una questione nuova (siccome non costituente oggetto di specifico gravame dinanzi alla Corte di appello), inerisce l'asserita applicabilità dell'art. 331, comma 4, c.p.p., a fronte della già formalizzata denuncia da parte degli stessi ricorrenti (ritenutisi parti offese) per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine al reato di falsa testimonianza a carico dei due predetti testi.

Peraltro, la valutazione dell'opportunità di trasmettere denuncia al P.M. in presenza di fatti nei quali si può configurare un reato perseguibile d'ufficio ai sensi della citata norma implica, per l'appunto, la ponderazione di tutti gli elementi acquisiti e rilevanti a tal fine, ragion per cui, in presenza di una non univoca emergenza di detti fatti, il giudice civile non è tenuto a provvedere a siffatta denuncia, come in caso di esercizio del potere di motivato libero convincimento sull'esito di prove orali nell'ambito di un più complessivo quadro probatorio acquisito in funzione della decisione della causa civile (come verificatosi nel caso in oggetto), senza alcuna acquisizione al giudizio di prove legali.

8. Il terzo e quarto motivo sono esaminabili congiuntamente in quanto all'evidenza connessi.

Anch'essi sono privi di fondamento perché la Corte di appello non ha affatto avallato un'inversione dell'onere della prova e non ha omesso di valutare altre prove conferenti ammissibilmente dedotte in giudizio.

In virtù dei principi generali, infatti, il giudice di appello - come già quello di primo grado - ha rilevato, sulla scorta degli esiti della prova orale ritenuti attendibili (e non attestanti circostanze false, come poi rimasto definitivamente accertato anche in sede penale) in virtù dell'esercizio del suo prudente apprezzamento (senza che fossero emersi elementi diversi ed ulteriori idonei a scalfirne il contenuto), corroborati anche dalla situazione fattuale accertata in sede di c.t.u. rafforzativa di detti esiti (da cui si era potuto evincere il dato dell'avvenuta posa in opera della contestata recinzione tra il 1987 e il 1988), ai fini della verifica della sussistenza della necessaria condizione del possesso ventennale in capo al Fotia ai fini dell'acquisto per usucapione del terreno dedotto in controversia.

Del resto, come già posto in risalto, la pendenza dei due giudizi - quello civile e quello penale - non poteva considerarsi da sola sufficiente a far venir meno, in capo al giudice civile, il potere-dovere di valutare l'attendibilità dei testi escussi, poiché il principio della libera valutazione delle prove può subire deroghe soltanto nei casi stabiliti dalla legge.

Oltretutto, non è discutibile il principio in base al quale l'accertamento relativo al possesso "ad usucapionem", alla rilevanza delle prove ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici (cfr. Cass. n. 4035/2007 e n. 11410/2010).Occorre poi mettere in risalto che la questione sulla possibile rilevanza delle aerofotogrammetrie (alle quali si è riferita la difesa dei ricorrenti) e, ancor prima, della critica avverso l'inammissibilità della loro produzione in primo grado, non risulta che sia stata dedotta specificamente con i motivi di appello (laddove si poneva solo generico riferimento ad eventuali elementi contrari da esse risultanti), ragion per cui la censura per questa parte non si profila ammissibile.

Dalla stessa motivazione della sentenza di appello non emerge che sia stata avanzata una specifica doglianza in proposito, nel mentre sarebbe stato necessario, a fronte di una dichiarata produzione tardiva dei suddetti documenti da parte del giudice di prime cure (e, quindi, della loro inammissibilità ed inutilizzabilità in funzione probatoria), che gli appellanti Scordino confutassero tale pronuncia onde poter recuperare - se la relativa censura fosse stata ritenuta fondata - la valutabilità a fini probatori di tali documenti, dei quali non risulta, e di ciò non fa menzione nemmeno la sentenza qui impugnata, chiesta l'acquisizione in secondo grado quale possibile prova potenzialmente indispensabile per la decisione della causa, ai sensi della precedente versione (ovvero nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012) dell'art. 345 c.p.c. (di cui non risulta denunciata la violazione), "ratione temporis" applicabile nella fattispecie (cfr. Cass.

SU n. 10790/2017).

9. Il quinto ed ultimo motivo è anch'esso privo di fondamento avendo la Corte di appello condannato i soccombenti appellanti al pagamento delle spese giudiziali, applicando i criteri e i parametri di cui al D.M.

Giustizia n. 55/2014, dando conto delle specifiche voci spettanti per le attività difensive svolte in rapporto ai parametri riferiti alla fascia (da euro 26.001 ad euro 52.000, che è poi anche quella a cui si fa riferimento nelle ipotesi di cause con valore indeterminato o non univocamente determinabile) nella quale si ricomprendeva il valore della causa così come determinato sulla base di quello dichiarato dallo stesso difensore dei medesimi ricorrenti ai fini del pagamento del contributo unificato, che non può, quindi, ritenersi legittimato a richiedere una rideterminazione, a sé favorevole, di siffatto valore nella presente sede di legittimità.

10. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con conseguente condanna dei soccombenti ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, con attribuzione al difensore dei controricorrenti per dichiarato anticipo.

Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in comples:sivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltra contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al difensore del controricorrente per dichiarato anticipo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Diritti reali sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7757/'17) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51T43 H224A), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59M04 H224D), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49R70 F8393) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53B44 H224T), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Piazzale delle Medaglie d'Oro, n. 20; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70P25 H224W), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 323/2016 (pubblicata il 15 settembre 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti contenente dichiarazione di cessazione della materia del contendere per asserita sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentir accertare l'avvenuto acquisto a titolo di usucapione del terreno sito in [OSCURATO:PERSONA], località "[OSCURATO:PERSONA]" n. 16 di Terreti, meglio identificato catastalmente al foglio di mappa 83, particella 55. 04- --/21/ Nella costituzione dei citati convenuti che instavano per il rigetto della pretesa attorea, l'adito Tribunale, all'esito dell'espletata istruzione probatoria, con sentenza n. 514/2015, accoglieva la predetta domanda, condannando gli stessi convenuti al pagamento delle spese processuali. 2. Decidendo sull'appello formulato dai soccombenti convenuti, cui resisteva l'appellato, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 323/2016 (pubblicata il 15 settembre 2016), rigettava il gravame e condannava gli appellanti alla rifusione delle spese del grado. A fondamento dell'adottata pronuncia la Corte reggina confermava - a riscontro dell'emergenza delle condizioni richieste dall'art. 1158 c.c. - la congruità degli esiti della prova per testi come valutati dal giudice di prime cure, anche alla stregua della ricostruzione dello stato dei luoghi nel tempo in virtù di c.t.u., ritenendo irrilevante l'esercizio dell'azione penale dei confronti di due testi per il reato di falsa testimonianza. 3. Avverso la citata sentenza di appello hanno formulato ricorso per cassazione, riferito a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. La difesa dei ricorrenti ha, in prossimità dell'adunanza camerale, depositato memoria contenente dichiarazione di cessazione della materia del contendere per asserita sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell'art. 295 c.p.c. per la mancata sospensione del giudizio civile, da ritenersi obbligatoria ai sensi della citata norma, in attesa della definizione del processo penale a carico degli unici testi escussi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in primo grado rinviati a giudizio. 2. Con la seconda censura i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 331, comma 4, c.p.p., sul presupposto che, a fronte del contrasto delle dichiarazioni dei suddetti testi con le risultanze documentali (in particolare dell'aerofotogrammetria riproduttiva dello stato dei luoghi nel 1995), il giudice, anziché ritenere rilevanti queste ultime, aveva tenuto conto solo degli esiti della prova testimoniale, omettendo - a fronte della possibile falsità delle deposizioni degli unici testi escussi - di rimettere gli atti al competente P.M. per i conseguenti accertamenti al fine di procedere eventualmente per il reato di falsa testimonianza. 3. Con la terza doglianza i ricorrenti hanno prospettato la violazione dell'art. 2697, comma 1, c.c. sul riparto dell'onere probatorio, risultando, nel caso di specie, essere stato invertito, poiché l'attore-appellato, nonostante l'instaurato esercizio dell'azione penale nei confronti dei due indicati testi, non era stato in grado di allegare e provare ulteriori elementi dai quali poter evincere la fondatezza della sua domanda di usucapione. 4. Con il quarto mezzo i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell'art. 2697, comma 2, c.c., nonché degli artt. 115, 116 e 194 c.p.c., avendo il giudice di appello omesso ogni valutazione della prova da essi fornita in secondo grado, avuto in particolare riguardo alla prodotte aerofotogrammetrie dell'Aeronautica militare. 5. Con il quinto ed ultimo motivo i ricorrenti hanno lamentato la gravosità e l'ingiustizia della loro condanna al pagamento delle spese giudiziali, disposta senza tener conto che la loro soccombenza era stata causata solo ed esclusivamente in virtù dell'escussione di testi - relativamente alla circostanza decisiva della prova del possesso ultraventennale del Fotia - imputati del reato di falsa testimonianza. 6. Rileva il collegio che occorre, innanzitutto, farsi carico dell'eccezione di inammissibilità del ricorso - formulata nell'interesse del controricorrente - per sua asserita tardività, sul presupposto che l'impugnata sentenza (pubblicata in data 15 settembre 2015) era stata notificata, dal difensore dello stesso Fotia, al patrocinatore degli appellanti via pec in forma integrale il 17 settembre 2016, con conseguente scadenza del termine utile per proporre ricorso per cassazione, siccome per l'appunto notificato via pec, il 14 marzo 2017 (e, quindi, oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.). A tale eccezione ha ribattuto il difensore dei ricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. che la predetta notifica della sentenza di appello via pec avrebbe potuto ritenersi idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. solo a condizione che il notificante avesse allegato e prodotto la copia cartacea del massaggio di trasmissione a mezzo pec, le ricevute di consegna ed accettazione, nonché la relata di notifica, sottoscritta digitalmente dal difensore, oltre alla copia conforme della sentenza stessa mediante estrazione di copia informatica dell'atto formato su supporto analogico con relativa attestazione di conformità. Orbene, da una verifica documentale nel fascicolo delle parti controricorrenti (certamente ammissibile in questa sede trattandosi di vizio riconducibile ad eccezione processuale), è risultato che non è stata depositata la copia conforme della sentenza di appello mediante estrazione di copia informatica dell'atto formato su supporto analogico con relativa attestazione di conformità, ragion per cui - alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 21597/2017 e Cass. n. 18317/2019) - il difetto di tale allegazione non consente di applicare il termine c.d. breve di impugnazione previsto dal citato art. 325 c.p.c., donde il rigetto dell'eccezione di inammissibilità per tardività avanzata dal Fotia. Dovendosi, quindi, porre riferimento al computo del termine c.d. lungo contemplato dall'art. 327 c.p.c. ai fini della valutazione della tempestività del ricorso a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza (15 settembre 2016), emerge che il ricorso per cassazione è stato notificato via pec il 14 marzo 2017 (e, quindi, l'ultimo giorno utile della scadenza dei sei mesi). Accertata, quindi, l'ammissibilità del ricorso sul piano della sua tempestività, bisogna ora prendere in considerazione la richiesta - operata della difesa dei ricorrenti - di declaratoria di cessazione della materia del contendere contenuta nella stessa memoria ex art. 380-bis. 1. c.p.c., ricondotta alla intervenuta sopravvenienza della circostanza della definizione del procedimento penale a carico dei due testi assunti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del reato di falsa testimonianza) nel giudizio civile in questione con sentenza di assoluzione n. 1029/2020 del Tribunale penale di [OSCURATO:PERSONA] (allegata alla memoria), non impugnata e passata in giudicato. Ritiene il collegio che la richiesta va disattesa in quanto, in primo luogo, non implica rinuncia al ricorso e, poi, perché - non avendo il controricorrente manifestato di aderire a tale manifestazione di volontà dei ricorrenti - non ha fatto venir meno il suo interesse alla decisione sul ricorso stesso e ciò in considerazione dell'insussistenza (per come si specificherà in seguito nell'esame dei motivi) di un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra la decisione sul procedimento penale a carico dei due indicati testimoni e la prosecuzione con la sua conseguente definizione del giudizio civile mediante la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in questa sede impugnata. 7. A questo punto si può passare alla disamina dei motivi del ricorso. Ritiene il collegio che i primi due motivi, esaminabili unitariamente perché connessi, devono essere respinti. Va osservato che, in via generale, è esatto il principio - affermato anche dalla giurisprudenza di questa Corte - evocato dalla difesa dei ricorrenti secondo cui la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art.295 c.p.c., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio (circostanza che, effettivamente, si era venuta a verificare nel caso di specie con riferimento ai due indicati testi, imputati del reato di falsa testimonianza). Tuttavia, il rapporto di pregiudizialità rilevante - ai fini dell'applicazione della sospensione ex art. 295 c.p.c. (i cui soli provvedimenti concessivi sono impugnabili con regolamento di competenza e non anche, come erroneamente dedotto dal controricorrente, quelli di diniego della sospensione) - impone che il riconoscimento di un diritto sostanziale in un giudizio civile sia dipendente dall'esito di un procedimento penale contemporaneamente pendente e non ancora deciso con provvedimento non più ordinariamente impugnabile (gli effetti giuridici del cui accertamento definitivo rappresentino l'antecedente propriamente logico della pronuncia civile). Nel caso di specie, invece, il procedimento penale riguardava l'accertamento della falsità o meno della testimonianza dì due testi già assunti nel giudizio civile in questione e, quindi, investiva un aspetto meramente valutativo riconducibile all'esplicazione del libero convincimento del giudice civile (e non riguardava, perciò, un elemento costitutivo della fattispecie civile), che, peraltro, ha deciso sulla relativa controversia anche in base ad altri elementi probatori. Oltretutto, come documentato dalla difesa degli stessi ricorrenti, i due testi, imputati di falsa testimonianza, risultano essere stati assolti per insussistenza del fatto con la richiamata sentenza penale passata in giudicato, ragion per cui non è più ravvisabile un concreto interesse dei medesimi ad una decisione sul motivo inerente la critica della ritenuta insussistenza - nella sentenza qui impugnata - delle condizioni per procedere alla sospensione del giudizio civile, risultando la questione superata. Anzi, l'esito del procedimento penale a carico dei due testi Palamara e Praticò escussi nel giudizio civile di usucapione avvalora la valutazione dell'attendibilità delle loro deposizioni, come ritenuto sia dal giudice civile di primo grado che dalla Corte di appello reggina nella sentenza oggetto del presente ricorso, che l'ha confermata. Le svolte argomentazioni assorbono e determinano la caducazione di ogni interesse alla decisione sul secondo motivo che, oltre ad introdurre una questione nuova (siccome non costituente oggetto di specifico gravame dinanzi alla Corte di appello), inerisce l'asserita applicabilità dell'art. 331, comma 4, c.p.p., a fronte della già formalizzata denuncia da parte degli stessi ricorrenti (ritenutisi parti offese) per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine al reato di falsa testimonianza a carico dei due predetti testi. Peraltro, la valutazione dell'opportunità di trasmettere denuncia al P.M. in presenza di fatti nei quali si può configurare un reato perseguibile d'ufficio ai sensi della citata norma implica, per l'appunto, la ponderazione di tutti gli elementi acquisiti e rilevanti a tal fine, ragion per cui, in presenza di una non univoca emergenza di detti fatti, il giudice civile non è tenuto a provvedere a siffatta denuncia, come in caso di esercizio del potere di motivato libero convincimento sull'esito di prove orali nell'ambito di un più complessivo quadro probatorio acquisito in funzione della decisione della causa civile (come verificatosi nel caso in oggetto), senza alcuna acquisizione al giudizio di prove legali. 8. Il terzo e quarto motivo sono esaminabili congiuntamente in quanto all'evidenza connessi. Anch'essi sono privi di fondamento perché la Corte di appello non ha affatto avallato un'inversione dell'onere della prova e non ha omesso di valutare altre prove conferenti ammissibilmente dedotte in giudizio. In virtù dei principi generali, infatti, il giudice di appello - come già quello di primo grado - ha rilevato, sulla scorta degli esiti della prova orale ritenuti attendibili (e non attestanti circostanze false, come poi rimasto definitivamente accertato anche in sede penale) in virtù dell'esercizio del suo prudente apprezzamento (senza che fossero emersi elementi diversi ed ulteriori idonei a scalfirne il contenuto), corroborati anche dalla situazione fattuale accertata in sede di c.t.u. rafforzativa di detti esiti (da cui si era potuto evincere il dato dell'avvenuta posa in opera della contestata recinzione tra il 1987 e il 1988), ai fini della verifica della sussistenza della necessaria condizione del possesso ventennale in capo al Fotia ai fini dell'acquisto per usucapione del terreno dedotto in controversia. Del resto, come già posto in risalto, la pendenza dei due giudizi - quello civile e quello penale - non poteva considerarsi da sola sufficiente a far venir meno, in capo al giudice civile, il potere-dovere di valutare l'attendibilità dei testi escussi, poiché il principio della libera valutazione delle prove può subire deroghe soltanto nei casi stabiliti dalla legge. Oltretutto, non è discutibile il principio in base al quale l'accertamento relativo al possesso "ad usucapionem", alla rilevanza delle prove ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici (cfr. Cass. n. 4035/2007 e n. 11410/2010).Occorre poi mettere in risalto che la questione sulla possibile rilevanza delle aerofotogrammetrie (alle quali si è riferita la difesa dei ricorrenti) e, ancor prima, della critica avverso l'inammissibilità della loro produzione in primo grado, non risulta che sia stata dedotta specificamente con i motivi di appello (laddove si poneva solo generico riferimento ad eventuali elementi contrari da esse risultanti), ragion per cui la censura per questa parte non si profila ammissibile. Dalla stessa motivazione della sentenza di appello non emerge che sia stata avanzata una specifica doglianza in proposito, nel mentre sarebbe stato necessario, a fronte di una dichiarata produzione tardiva dei suddetti documenti da parte del giudice di prime cure (e, quindi, della loro inammissibilità ed inutilizzabilità in funzione probatoria), che gli appellanti Scordino confutassero tale pronuncia onde poter recuperare - se la relativa censura fosse stata ritenuta fondata - la valutabilità a fini probatori di tali documenti, dei quali non risulta, e di ciò non fa menzione nemmeno la sentenza qui impugnata, chiesta l'acquisizione in secondo grado quale possibile prova potenzialmente indispensabile per la decisione della causa, ai sensi della precedente versione (ovvero nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012) dell'art. 345 c.p.c. (di cui non risulta denunciata la violazione), "ratione temporis" applicabile nella fattispecie (cfr. Cass. SU n. 10790/2017). 9. Il quinto ed ultimo motivo è anch'esso privo di fondamento avendo la Corte di appello condannato i soccombenti appellanti al pagamento delle spese giudiziali, applicando i criteri e i parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, dando conto delle specifiche voci spettanti per le attività difensive svolte in rapporto ai parametri riferiti alla fascia (da euro 26.001 ad euro 52.000, che è poi anche quella a cui si fa riferimento nelle ipotesi di cause con valore indeterminato o non univocamente determinabile) nella quale si ricomprendeva il valore della causa così come determinato sulla base di quello dichiarato dallo stesso difensore dei medesimi ricorrenti ai fini del pagamento del contributo unificato, che non può, quindi, ritenersi legittimato a richiedere una rideterminazione, a sé favorevole, di siffatto valore nella presente sede di legittimità. 10. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con conseguente condanna dei soccombenti ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, con attribuzione al difensore dei controricorrenti per dichiarato anticipo. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in comples:sivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltra contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al difensore del controricorrente per dichiarato anticipo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico
Sentenza Cassazione n. 13030/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris