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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2010

ECLI:EU:T:2010:430
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 7 ottobre 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (acsensa) (causa T‑244/09) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo acsensa – Marchi comunitari e nazionali verbali e figurativi anteriori [OSCURATO:PERSONA] e accenture – Impedimento relativo alla registrazione – Insussistenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Obbligo di motivazione – Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009)» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 19, 26) Oggetto Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 20 marzo 2009 (procedimento R 802/2008-2), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la [OSCURATO:PERSONA] SA.

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario:

[OSCURATO:PERSONA] SA

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo “acsensa” per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 35, 36, 38, 33, 41 e 42 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] GmbH Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo tedesco [OSCURATO:PERSONA] per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37, 41 e 42; marchio figurativo tedesco accenture per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37, 41 e 42; marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37, 41 e 42; marchio comunitario figurativo accenture per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37, 41 e 42 Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione nella sua interezza Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 7 ottobre 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (acsensa) (causa T‑244/09) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo acsensa – Marchi comunitari e nazionali verbali e figurativi anteriori [OSCURATO:PERSONA] e accenture – Impedimento relativo alla registrazione – Insussistenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Obbligo di motivazione – Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009)» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 19, 26) Oggetto Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 20 marzo 2009 (procedimento R 802/2008-2), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la [OSCURATO:PERSONA] SA. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] SA Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo “acsensa” per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 35, 36, 38, 33, 41 e 42 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] GmbH Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo tedesco [OSCURATO:PERSONA] per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37, 41 e 42; marchio figurativo tedesco accenture per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37, 41 e 42; marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37, 41 e 42; marchio comunitario figurativo accenture per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37, 41 e 42 Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione nella sua interezza Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese.
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