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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 settembre 1973

Cassazione n. 48953/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.RICCI Claudio ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la deci- sione del Tribunale di Rimini che lo aveva riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art.73 comma 1 d.P.R. 309/90 per condotte concernenti la detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato la quale ha articolato un motivo di ricorso.

Assume vizio motivazionale in relazione alla man- cata riqualificazione del reato ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90, assumendo che il giudice distrettuale si era adeguato alla ricostruzione accolta dal giudice di primo grado, in assenza di una rivalutazione critica del fatto sulla base delle doglianze formulate dall'imputato con l'atto di appello e in particolare non considerando la compatibilità della riqualificazione ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 con la non particolare rilevanza ponderale dello stu- pefacente sequestrato, della compatibilità della detenzione con l'uso personale e della non univocità del rinvenimento di strumenti per la pesatura rinvenuti nella sua disponibilità. 2.1 La difesa del ricorrente ha depositato una tempestiva memoria difensiva con la quale, nel ribadire i profili di doglianza sopra evidenziati, prospettava la compatibilità dell'acquisto dello stupefacente detenuto con un lascito ereditario recentemente acquisito.

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da ne- cessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).

La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici, che propongono una alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, non più suscettibile di rivisitazione, e risultano meramente riproduttivi di censure già sottoposte al vaglio del giudice di appello e disattese con argomenti privi di manifesta illogicità o contraddittorietà.

4. Il giudice distrettuale ha fornito adeguata motivazione prendendo in considerazione il dato ponderale dello stupefacente, la rilevante capacità diffusiva dello stesso in presenza di sostanza idonea a confezionare dosi singole calcolate in centinaia (cocaina), la natura orga- nizzata dell'attività in ragione del possesso di strumenti di pesatura e di confezionamento. 4.1 Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima of- fensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (C:ass.

S.U. n.35737 del 24.6.2010; sez.U, n.51063 del 27/09/2018 Murolo, Rv. 274076) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente esclu- dere il riconoscimento della ipotesi meno grave anche quando anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia "di lieve entità" (Cass. Sez.3, n.32696 del 27/03/2015), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di mi- nore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è pos- sibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività dello stesso (Cass. Sez.6, n.27809 del 5/03/2013).

Orbene un siffatto compito è stato puntualmente assolto dal giudice territo- riale il quale ha fatto riferimento tanto al dato quantitativo che alle complessive dosi ricavabili dallo stupefacente, tanto alle modalità della condotta, che palesavano una attività di smercio non riconducibile al piccolo spaccio bensì ad una capacità di rifornimento di livello superiore.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan- dosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento deDllell,EsTpcep;psi_r:cTrtI es;ui\aii e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 9/11/2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.RICCI Claudio ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la deci- sione del Tribunale di Rimini che lo aveva riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art.73 comma 1 d.P.R. 309/90 per condotte concernenti la detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato la quale ha articolato un motivo di ricorso. Assume vizio motivazionale in relazione alla man- cata riqualificazione del reato ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90, assumendo che il giudice distrettuale si era adeguato alla ricostruzione accolta dal giudice di primo grado, in assenza di una rivalutazione critica del fatto sulla base delle doglianze formulate dall'imputato con l'atto di appello e in particolare non considerando la compatibilità della riqualificazione ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 con la non particolare rilevanza ponderale dello stu- pefacente sequestrato, della compatibilità della detenzione con l'uso personale e della non univocità del rinvenimento di strumenti per la pesatura rinvenuti nella sua disponibilità. 2.1 La difesa del ricorrente ha depositato una tempestiva memoria difensiva con la quale, nel ribadire i profili di doglianza sopra evidenziati, prospettava la compatibilità dell'acquisto dello stupefacente detenuto con un lascito ereditario recentemente acquisito. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da ne- cessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici, che propongono una alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, non più suscettibile di rivisitazione, e risultano meramente riproduttivi di censure già sottoposte al vaglio del giudice di appello e disattese con argomenti privi di manifesta illogicità o contraddittorietà. 4. Il giudice distrettuale ha fornito adeguata motivazione prendendo in considerazione il dato ponderale dello stupefacente, la rilevante capacità diffusiva dello stesso in presenza di sostanza idonea a confezionare dosi singole calcolate in centinaia (cocaina), la natura orga- nizzata dell'attività in ragione del possesso di strumenti di pesatura e di confezionamento. 4.1 Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima of- fensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (C:ass. S.U. n.35737 del 24.6.2010; sez.U, n.51063 del 27/09/2018 Murolo, Rv. 274076) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente esclu- dere il riconoscimento della ipotesi meno grave anche quando anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia "di lieve entità" (Cass. Sez.3, n.32696 del 27/03/2015), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di mi- nore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è pos- sibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività dello stesso (Cass. Sez.6, n.27809 del 5/03/2013). Orbene un siffatto compito è stato puntualmente assolto dal giudice territo- riale il quale ha fatto riferimento tanto al dato quantitativo che alle complessive dosi ricavabili dallo stupefacente, tanto alle modalità della condotta, che palesavano una attività di smercio non riconducibile al piccolo spaccio bensì ad una capacità di rifornimento di livello superiore. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan- dosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento deDllell,EsTpcep;psi_r:cTrtI es;ui\aii e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9/11/2023 Il
Sentenza Cassazione n. 48953/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris