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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 agosto 1986

Cassazione n. 15506/2026

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ato a ROMA il 20/08/1986 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 7 aprile 2025 che, in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Velletri il 13 settembre 2024, ha ridotto a mesi 10 di reclusione ed euro 1.200 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Anzio il 4 luglio 2024.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagina 2), nella quale, in modo pertinente, è stato sottolineato che i precedenti penali specifici, reiterati e recenti, connotano il fatto per cui si procede di maggiore gravità, in quanto caratterizzato dalla ricaduta nel delinquere.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a ROMA il 20/08/1986 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 7 aprile 2025 che, in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Velletri il 13 settembre 2024, ha ridotto a mesi 10 di reclusione ed euro 1.200 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Anzio il 4 luglio 2024. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagina 2), nella quale, in modo pertinente, è stato sottolineato che i precedenti penali specifici, reiterati e recenti, connotano il fatto per cui si procede di maggiore gravità, in quanto caratterizzato dalla ricaduta nel delinquere. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M
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