CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 31684/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21631-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 147/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 21631/2019 Cron. Rep. Ud. 24/10/2023 CC avverso la sentenza n. 4945/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/01/2019 R.G.N. 2539/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Frosinone con la quale era stata dichiarata, per effetto dell’accertata violazione del divieto di interposizione fittizia di manodopera, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra [OSCURATO:PERSONA] e la "[OSCURATO:SOCIETA]."(da ora “[OSCURATO:SOCIETA]”), a far data dal 1 ° gennaio 2000; in particolare, il giudice del gravame ha ritenuto provato, da un lato, lo svolgimento - ad opera del lavoratore, nel periodo dal gennaio 2000 al 2003 - dell’attività di movimentazione “esterna” dei mezzi, non prevista dal contratto di appalto del 29 marzo 2000, intercorso tra “[OSCURATO:SOCIETA]” e il “Consorzio I.G.S.”, e, dall’altro, «l’esercizio del potere direttivo nei confronti del Gizzi da parte della società appellante nel periodo per cui è causa»; inoltre, ha evidenziato che la formulazione dell’art. 18, comma 2 bis, del d.l. n. 112 del 2008, conv. in legge n. 133 del 2008 (a seguito delle modificheapportate dall’art. 3, comma 5 quinquies, del d.l. n. 90 del 2014, conv. in legge n. 11 del 2014), non richiam ando più, per le società a partecipazione pubblica localetotale o di controllo, i limiti ed i divieti alle assunzioni di personale invigore nel settore del pubblico impieg o , non p oteva ritenersi ostativa all’accertamentodell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti;per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la società, affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 24 ottobre 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.). Considerato che: con il primo motivo la società ricorrente -denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003e 1 della legge n. 1369 del 1960, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice di appello abbia ritenuto la sussistenza di una interposizione fittizia di manodopera in ragione dello svolgimento, da parte del lavoratore, dimansioni estranee all’oggetto del contratto di appalto tra “[OSCURATO:SOCIETA]” e “Consorzio I.G.S.”, omettendo di considerare -avuto riguardo agli esiti della espletata istruttoria -che, da un lato, l’adibizione del lavoratore medesimo a dette mansioni era dipesa da una iniziativa non di personale della “[OSCURATO:SOCIETA]” con competenza a stipulare contratti di lavoro subordinato, bensì di personale della società presente nell’impianto, e, dall’altro, che nei confronti del Gizzi era stato esercitato, comunque,solo un potere di coordinamento; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 2 bis, del d.l. n.112 del 2008, conv. in legge n. 133 del 2008, 3, comma 5 quinquies, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in leggen. 114 del 2014, anche con riguardo all ’ art. 11 disp. prel. al c.c., 19 e 25 del d.lgs. n. 175 del2016, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia ritenuto non ostativa all’accertamentodell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, a seguito di violazione della normativa sul divieto di interposizione di manodopera, la formulazione dell’art. 18, comma 2 bis, del d.l. n. 112 del 2008, conv. in legge n. 133 del 2008 (a seguito delle modificheapportate dall’art. 3, comma 5 quinquies, del d.l. n. 90 del 2014), chenon richiamerebbe più, per le società a partecipazione pubblica localetotale o di controllo, i limiti ed i divieti alle assunzioni di personale invigore nel settore del pubblico impiego; in particolare, la ricorrente deduce , da un lato, che la normativa “ratione temporis”applicabile al momento di emissione (nel caso, 19 dicembre2010 - 31 agosto 2001) della sentenza (parziale) di primo grado poneva tali limiti e divieti, e, dall’altro, che le modifiche successivamente introdotte dagli artt. 1, comma 557, della leggen. 147 del 2013, 4, comma 12 bis, del d.l. n. 66 del 2014 e 3,comma 5 quinquies, del d.l. n. 90 del 2014, non hanno comunqueintaccato la “ratio”sottesa alla disciplina, incentrata sul contenimento dei costi del personale (come ulteriormente confermato dall’art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, che prevede l’adozione di provvedimenti, ad opera delle società a controllo pubblico, contenenti criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto, tra l’altro, dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità). Ritenuto che: il primo motivo è inammissibile, poiché si risolve in una doglianza circa l’apprezzamento delle prove ad opera del giudice del gravame - risultando per converso centrato il parametro normativo e la sua corretta interpretazione, mediante il riferimento, contenuto in sentenza, all’espletamento di mansioni diverse da quelle contemplate dal contatto di appalto per effetto del potere direttivo esercitato dall’appaltante - , incensurabile in sede di legittimità (cfr., sul punto, tra le altre, Cass. 7/12/2017, n. 29404: «Con il ricors o per cassazione la part e non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione dellerisultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudic i del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiutida questi ultimi è preclusa in sede di legittimità » ; cfr., altresì, Cass. 26/09/2018, n. 23153, ove è affermato che «Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio -, né in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante»); il secondo motivo va rigettato, pur con motivazione diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata, poiché nella vicendain esame viene in considerazione, alla stregua del principio “ tempus regit actum ” , non la disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, bensì quella applicabile al momento -anteriore, per come accertato, all’introduzione della norma limitativa - dell ’ insorgenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio (cfr., per il richiamo all’applicabilità della legge vigente al tempo dell’esecuzione del rapporto, Cass. 21/03/2023, n. 8055, Cass.11/02/2022, n. 4548 e Cass. 2/11/2020, n. 24199, in relazione a controversie analoghea quella in esame); le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. PQM rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 5.500,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello