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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44256/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di REGGE() CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 20504/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso . l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza, al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi in parte del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata; ed in parte reiterativi di doglianze adeguatamente esaminate nella pronuncia impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte (v. pagg. 5-7 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di REGGE() CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 20504/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso . l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza, al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi in parte del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata; ed in parte reiterativi di doglianze adeguatamente esaminate nella pronuncia impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte (v. pagg. 5-7 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 44256/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris