CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 26013/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6/5/2014 la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 157/1/10 della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale a sua volta aveva confermato la decisione della Commissione tributaria di [OSCURATO:PERSONA] n. 99/2/2007 con cui era stata dismessa l'impugnazione dell'avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA 2003. 2.In particolare, la suddetta pronuncia della Corte di Cassazione di- smetteva - tra l'altro - la doglianza preliminare di nullità della sentenza della CTR impugnata per sua mancata sottoscrizione. 3. Avverso tale ordinanza il contribuente propone ricorso per r,9v9ca- -Q-5Y-' zioneiartt. 391-bis e 395, n. 4, cod, proc. civ. affidato a d'e—motivi-9 cui resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria. Ragioni della decisione 4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'errore revoca- torio previsto dall'art.395 n.4 cod. proc. civ. in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità disattendendo il primo motivo di ricorso per Cas- sazione di impugnazione della sentenza della CTR, formulato in rela- zione all'art.360, 10 comma, n.4, cod. proc. civ., con il quale il ricor- rente prospettava la nullità della sentenza impugnata per mancata e omessa sottoscrizione della stessa in calce, ex art. 36 DPR.31.12.1992, n.546, da parte del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, requisito formale essenziale della medesima sentenza, ai sensi degli artt. 36 D.Igs. 31.12.1992, n.546, e 132 e 161 cod. proc. civ., applicabili al processo tributario. Secondo il ricorrente la Corte avrebbe erroneamente identificato il contenuto della censura, ritenendola riferita alla mancata sottoscrizione su una o più pagine della sentenza, ma non alla mancata sottoscrizione in calce. 5. Il motivo è inammissibile. Va rammentato preliminarmente che l'er- rore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costi- tuire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o sup- porre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, op- pure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o docu- menti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 26890 del 22/10/2019, Rv. 655451 - 01, con- forme, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2236 del 26/01/2022, Rv. 663756 - 01). Infatti, l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze della Corte di Cassazione è, ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità, e presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa. Esso deve, quindi, 1) consistere in una errata per- cezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente f; ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto JI giudice a sup- porre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incon- trovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presen- tare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di in- dagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2425 del 3 febbraio 2006; conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3264 del 14 febbraio 2007, Rv. 599949 - 01). 6. E' poi evidente che il contenuto dell'ordinanza interlocutoria n. 24735/2016, da ultimo invocato in sede di memoria illustrativa, non ha alcun effetto vincolante sulla presente decisione, trattandosi per l'appunto di una mera interlocuzione nella controversia. Inoltre, il fatto che il motivo sia stato ritenuto ammissibile da siffatta ordinanza («i/ motivo di revocazione appare ammissibile avuto riguardo al dedotto errore di percezione ex art. 395, n. 4) c.p.c., in quanto il vizio di nullità della sentenza della CTR denunziato dal ricorrente e disatteso nell'or- dinanza impugnata risulta avere ad oggetto non già la mancata sottoscrizione o sigla di una o più pagine della sentenza, ma l'omessa sottoscrizione del Presidente in calce alla pronuncia, quale sigillo conclusivo della stessa») non significa affatto c:he il mezzo sia anche stato ritenuto fondato. 7. La Corte osserva al contrario che la ECIVha innanzitutto esattamente identificato il contenuto della censura di cui al primo motivo di ricorso per Cassazione di impugnazione della sentenza della CTR per mancata e omessa sottoscrizione della stessa in calce ex art. 36 d.P.R.31.12.1992, n.546, dal momento che alle pagg.1-2 della parte motiva dell'ordinanza Ealidiit~ impugnata in questa sede si legge che il contribuente ha censurato la mancata sottoscrizione «in calce dal presidente del Collegio, con con la conseguenza che essa è affetta da nullità assoluta, al limite dell'inesistenza». Dunque, il collegio giudicante aveva ben presente che non era conte- stata la mancata apposizione di sottoscrizione ad una o più pagine della sentenza di appello, ma quella in calce al provvedimento da parte del presidente del collegio decidente, essendo presente la sola firma dell'estensore. Nel decidere su tale censura, la Corte ha ritenuto trat- tarsi di un'omissione involontaria, dovuta ad errore o dimenticanza, non idonea ad inficiare la validità del provvedimento, ritenendo sussi- stente un errore materiale, richiamando a tal fine un precedente della Corte, ennalnurz2=2:2=3X questo sì relativo alla mancata sotto- scrizione di una o più pagine, di cui ha semplicemente fatto applica- zione estensiva alla fattispecie con una decisione non revocabile in dub- bio nel suo apprezzamento in questa sede. ~iza. 8. L'orientamento espresso, al tempo dell'adozione della sentenza, non era peraltro isolato ed era sostanzialmente riconducile ad un indirizzo interpretativo poi rimasto minoritario a seguito dell'intervento delle Se- zioni Unite, di poco successivo alla decisione censurata in questa sede (Sez. U, Sentenza n. 11021 del 20/05/2014, Rv. 630706 - 01). L'in- tervento del supremo consesso della Corte ha tra l'altro chiarito come la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell'atto al giudice, mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicazione dell'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., deve rite- nersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata. 4(5 9. Per le ragioni illustrate, non ricorre nella fattispecie l'errore revo- catorio previsto dall'art.395, n.4, cod. proc. civ. non essendovi stata nel caso di specie alcuna falsa percezione della realtà oggettiva, per svista o mero equivoco, dal momento che il giudice ha inteso come mancante la firma in calce da parte del presidente del collegio giudi- cante, avendo anche esattamente riportato in motivazione il contenuto del pertinente passaggio dell'appello in cui la doglianza era stata arti- colata. Non esistendo nella fattispecie l'erronea percezione riferita al fatto sto- rico, oggettivamente e immediatamente percepibile, ovvero una svista materiale evidente ed obiettiva che emerge dal semplice raffronto tra la ordinanza impugnata e il documento di causa esaminabile in via diretta dalla Corte, restano assorbite le ulteriori condizioni richie- ste dalla consolidata giurisprudenza già richiamata perché possa inte- grarsi la fattispecie revocatoria. 10. Ad eguali esiti si deve giungere con riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso per revocazione. La seconda censura prospetta l'omessa pronuncia da parte della Corte di Cassazione sulla sollevata eccezione di insussistenza di fatture che farebbero riferimento, se- condo l'avviso impugnato e secondo la sentenza di primo grado, alla posa in opera di impianti elettrici, realizzazione di opere edili, presta- zioni di saldatura eseguite con mezzi e personale proprio, anche con la fornitura del materiale necessario. Tale motivo è inammissibile, in quanto all'evidenza prospetta un vizio che non implica alcuna falsa percezione della realtà oggettiva, per svi- sta o mero equivoco, ma prospetta un'eventuale errore in diritto per omessa pronuncia rilevante, eventualmente ai fini del paradigma dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., comunque non azionabile contro una sentenza di legittimità. 11. La terza censura impugna il capo della sentenza della Corte con cui è stata esclusa, ai fini delle sanzioni, la norma sopravvenuta nel corso del giudizio di cui al d.l. n.16/2012 conv. in I. n.44/2012 facendo ap- plicazione della giurisprudenza della Sezione, in particolare, tra l'altro, della sentenza n.10176 del 2012. 12. Anche in questo caso la doglianza è inammissibile nell'economia del presente giudizio revocatorio, in quanto l'errore in diritto prospet- tato non presuppone la falsa percezione della realtà oggettiva, bensì lamenta l'interpretazione della legge data dalla Corte alla fattispecie decisa. 13. In conclusione il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e, te- nuto conto che con riferimento al primo motivo di censura l'orienta- mento della Corte di Cassazione si è andato consolidando in un mo- mento sostanzialmente coevo a quello della decisione censurata in que- sta sede, sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo un