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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00150/2023

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- Rel.

Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19758/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] II n. 4 presso lo S tudio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - per la cassazione della sentenza n. 366/2019 della CORTE d’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il7 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022 dal Consigliere Relatore, PaoloSPAZIANI; [OSCURATO:PERSONA] C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 19758/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

1. Con provvedimento del 23 settembre 1998 , a ll’esito di una procedura di esecuzione immobiliare esattoriale promossa per mancato adempimento di un’obbligazione tributaria da parte di [OSCURATO:PERSONA], fu devoluto al patrimonio dello Statoun immobile sottoposto al regime di comunione legale tra coniugi esistente tra il debitore tributario e [OSCURATO:PERSONA], eda loro adibito ad abitazione familiare.

2. [OSCURATO:PERSONA] , ottenuto l’accertamento giudiziale della comproprietà dell’immobile, nella misura del 50%, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Campobasso, l’Agenzia del Demanio e la [OSCURATO:SOCIETA]. (agente della riscossione dei tributi), chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità o la revoca del provvedimento di devoluzione dell’immobile staggito, oltre al risarcimento dei danni subiti, e, in via subordinata, la liquidazione della quota di proprietà dell’immobilemedesimo e la condanna dei convenuti alpagamento dell’importo corrispondente al relativo valore.

L’Agenzia del Demanio ottenne l’autorizzazioneachiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] (che rimase contumace) e propose nei suoi confronti, nonché, in via riconvenzionale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], domanda di risarcimento del danno per occupazione abu s iva dell’immobile devolutoal patrimonio dello Stato.

Il Tribunale di Isernia, adìto in riassunzione dopo che quello di Campobassosi era dichiarato incompetente, dichiarò inammissibile la domanda principale della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e accolse quella subordinata nei confronti dell’Agenzia del Demanio, condannandolaal pagamento, in favore dell’attrice,della somma di Euro 27.544,37 corrispondente al valore della quota del 50% di proprietà dell’immobile espropriato; rigettò, inoltre la domanda risarcitoria proposta dall’Agenzia del Demanio. 3.C on sentenza 7 novembre 2019 , n. 366 , la Corte d ’ appello di Campobasso ( adìta con impugnazione pr incipale dall’ A genzia del Demanio e con impugnazione incidentale da [OSCURATO:PERSONA]) – dopo C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 19758/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. aver escluso il litisconsorzio necessario con [OSCURATO:SOCIETA]. ( socie tà succeduta a lla [OSCURATO:SOCIETA] ) non ritualmente evocat a nel giudizio di appello, rispetto alla quale doveva ritenersi passata in giudicato la pronuncia di primo grado; e dopo aver rilevato la nullità del rapporto processuale relativo a MatteoZivolo (per mancata notifica al chiamato dell’attodi riassunzione dinanzi al Tribunale di Isernia) con rimessione della relativa causa al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ. – ha rigettato l’appello incidentale e d ha p arzialmente accolto quello principale, condannando l’Agenzia del Demanio a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la minor somma di E uro

13. 772,20, oltre interessi dal 23 settembre 1998 al saldo.

La Corte territoriale ha decisosulla base dei seguenti rilievi: I-i n base al la giurisprudenza di legittimità (sono state citate la pronuncia n.6575 del 2013 di questa Corte e le successive conformi ), la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l ’ espropriazione, per debiti personali d i uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione; II- di conseguenza , stante l’impossibilità di ricostruire il coniuge non debitore come proprietario esclusivo di una parte, anche solo ideale, del bene aggredito esecutivamente, doveva ritenersi in f ondato l’appello incidentale della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stato lamentato il mancato accoglimento della domanda di annullamento o nullità o di revoca del decreto di alienazione dell’immobile , nonché di risarcimentodel danno da esso conseguente ; III-al contrario, mentre doveva reputarsi inammissibile il motivo di appello principale della Agenzia con cui era stato censurato il C.C.17.11.2022 N. R.G. 19758/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. mancatoaccoglimento della domanda risarcitoria per occupazione sine titulo, si profilava, invece, fondato il diverso motivo con cui era stata dedotta l’eccessiva quantificazione del valore della quota del 50% dell’immobile staggito spettante alla sig. [OSCURATO:PERSONA]; tale quota, infatti, era stata liquidata dal Tribunale nella somma di Euro 27.544,37, sull’erroneo presuppostoche il valore dell’intero immobile fosse quello di Lire 106.666.668,ad esso attribuito dal giudice dell’esecuzione sulla base della stima effettuata dal cons ulente tecnico d’ufficio , mentre , invece, in base alla citatagiurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto piuttosto farsi riferimento al valore della somma lorda ricavata dalla vendita del bene; di conseguenza, in accoglimento di tale motivo di appello principale, l’oggetto della condanna pronunciata dal primo giudice nei confronti dell’Agenzia del D emanio doveva essere quantitativamenterid otto alla somma di Euro 13.772,20; IV-infine, la reciproca soccombenza giustificava la compensazione per la metà delle spese dei due gradi di giudizio, con condanna dell’Agenzia del Demanio a rimborsarealla [OSCURATO:PERSONA] la residua metà. 4.Avverso la sentenza della Corte molisana propone ricorso per cassazioneNicolina [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi.

Nonsvolge difese l’Agenzia del Demanio.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art.380-bis1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va, in via preliminare, rilevato il vizio della notifica del ricorso introduttivo, per essere stato lo stesso notificato all’Agenzia del Demanio presso la sede distrettuale dell’Avvocatura dello Stato di Campobasso anziché presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato di Roma.

C.C.17.11.2022 N. R.G. 19758/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Peraltro, la circostanza che il ricorso stesso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, come si sta per vedere, esclude la necessità di procedere alrinnovo dell’atto.

Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone, infatti, al giudice di evitare e impedire il compimento di attività processuali non giustificate dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e dalla necessità di assicurare, ai soggetti nella cui sfera giuridica il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, le effettive garanzie di difesa e di partecipazione al processo in condizioni di reciproca parità.

Ne consegue che, in ipotesi di ricorso per cassazione inammissibile o infondato, risulta superfluo, quand’anche ne sussistano i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (tra le molte: Cass., Sez.

U. , 22/03/2010, n. 6826; Cass. 17/06/2013, n . 15106; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; da ultimo, Cass. 27/07/2022, n.28479). 1.1.Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt.2919 cod. civ., 555 e ss. cod. proc. civ.,87 d.P.R. n. 602 del 1973 , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.;nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. ) la ricorrente censura la decisione impugnata per aver e r espinto il suo appello incidentale e confermato il rigetto della sua domanda di rivendica formulata con richiesta di annul la mento del provvedimento di devoluzione al patrimonio dello Stato dell’immobile soggetto ad esecuzione esattoriale.

C.C.17.11.2022 N. R.G. 19758/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

La ricorrente sottolinea di essere estranea al debito erariale gravante sul coniuge [OSCURATO:PERSONA]; di essere invece proprietaria del 50% per cento dell’immobile illegittimamente alienato con l’esecuzione esattoriale; di avere già esperito senza esito l’opposizione di terzo all’esecuzione; sostiene, pertanto, di essere l e gittimata all’eserc izio dell’azione di rivendica, in conformità ad un, ormai risalente , orientamento della giurisprudenza di legittimità (viene c i tata Cass.17/05/2007, n. 11455). 1.2.Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 498, 555, 567, 599, 600, 601 e ss. cod. proc. civ.e del d.P.R. n. 602 del 1973, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ. ; nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ.) la ricorrente censura la decisione impugnata per aver respinto l’appello incidentale da lei proposto e confermato il rigetto della sua domanda di annullamento o revoca del provvedimento di devoluzione al patrimonio dello Stato dell’immobile soggetto ad esecuzione esattoriale, non ostante la stessa fosse affetta da gravi vizi processuali, consistentinell’omissione degli avvisi e degli adempimenti – disciplinati negli artt. 599-601 cod. proc. civ. – che avrebbero consentito la separazione della quota del comproprietario non debitore del cespite indiviso e la divisione dello stesso con sospensione dell’esecuzione immobiliare, nonché n ella violazione delle disposizioni tributarie che avrebbero imposto di procedere preliminarmente ad una procedura esecutiva mobiliare e delle norme che attribuiscono al coniuge condebitore il diritto alla notificazione del pignoramento. 1.3.Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,in relazione agli artt. 191 e 194 e ss. cod. civ. , nonché a gli artt.568 e 569 e ss. cod. proc. civ.) la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver parzialmente accolto l’appello principale C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 19758/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dell’Agenzia del Demanio, riducendone la condanna all’indennizzo per l’alienazione della sua quota, determinata, non già con riferimento al valore del bene, quale stimato dal perito nominato nella procedura esecutiva, ma con riferimento al ricavato lordo della vendita a seguito dei ribassi degli incanti succedutisi nella procedura medesima. 2.I primi tre motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente in ragione della reciproca connessione – sono inammissibili, ai sensi dell’art. 360-bisn. 1 cod. proc. civ., poiché la Corte d’appello ha deciso conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e l’esame delle prospettate doglianze non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa. 2.1.In primo luogo, diversamente da quanto sostenuto con il primo motivo di ricorso, deve escludersi che la domanda principale proposta da [OSCURATO:PERSONA] rientrasse nel paradigma dell’azione di rivendicazione.

Al riguardo – premesso che l ’ interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata (cfr. Cass . 26 /06/ 2007, n. 14751 ; Cass.09/09/2008, n. 22893; Cass. 06/05/2015, n. 9011) – va evidenziato che la Corte d’appello ha qualificato la domanda principale proposta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], già dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado, come domanda di declaratoria di nullità (o di annullamento) e revoca del decreto di trasferimentodell’immobile staggito, senza fare alcun rif erimento al carattere recuperatorio, costituente criterio identificativo dell’azione petitoria, ai sensi dell’art.948 cod. civ. (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7777; Cass. 16 /06/ 2006, n. 13973 ) ; carattere, peraltro, nella fattispecie,smentito dall’incontroversa ci rcostanza che il bene oggetto dell’impugnato provvedimento di devoluzione non era nel possesso dell’ente convenuto, ma in quello dell’attrice, nei confronti C.C.17.11.2022 N. R.G. 19758/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. della quale era stata infatti proposta domanda riconvenzionale di risarcimentodel danno per occupazione sine titulo .

Del tutto fuori luogo, dunque, è il richiamo , contenuto nel primo motivo di ricorso, alprecedente di questa Corte n. 11455 del 2007 .

2.2. In secondo luogo , va evidenziato che la legittimazione a proporre, unitamente all ’opposizionedi terzo ex art. 619 cod. proc. civ., anche l’azione di rivendicazione nei confronti dell’aggiudicatario dopo la vendita e l’ assegnazione , è stata riconosciuta da questa Corte al terzo che vanti un diritto reale sul bene immobile oggetto di esecuzione forzata (Cass. 13/11/2012, n. 19761) , mentre, con riguardo alla peculiare fattispecie in cui il bene ricada nella comunione legale tra coniugi, è stato affermato lo specifico principio sec o ndo il quale l a natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per debiti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od assegnazione e con diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso oppure del valore di questo, in caso di assegnazione (Cass. 14/03/2013, n. 6575).

Sullabase di tale principio, qu esta Corte non solo ha confermato che l’esecuzione sul bene ricadente nella comunione legale tra coniugi può avere ad oggettoil bene esclusivamente nella sua interezza e non per una inesistentequota della metà , ma ha ulteriormente specificato che, pur non essendo esclusala legittimazione del coniuge non debitore ad esperire le opposizioni all’ esecuzione e agli atti esecutivi, nonché l’opposizione di terzo, tuttavia tali rimedi non possono essere da lui esperiti al fine di escludere dall’espropriazione una quota del bene in natura(Cass. 29/05/2015, n. 11175) e d ha ribadito che l’ unico diritto C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 19758/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. spettategli è quello di percepire, in sede di distribuzione, la metà del ricavato della vendita del bene, al lordo delle spese di procedura(Cass.31/03/2016, n.6230).

Se da un lato, infatti, va ritenuto insussistente l’interesse del coniuge debitore a dedurre l’appartenenza del bene alla comunione legale ( poiché , di regola , l ’ esecutato non ha interesse a dolersi dell’appartenenza del bene staggito ad altri od anche solo in parte ad altri), dall’altro lato va pure esclusa la legittimazione del coniuge non debitore a paralizzare o inficiare gli atti di disposizione del bene compiuti durante il processo di espropriazione, e quindi a rivendicare alcunché sulla base della deduzione di una pretesa di natura reale, potendo egli soltanto esercitareil diritto personale ad ottenere la metà (lorda, non potendo porsi a suo carico anche le spese di una liquidazione che già ha luogo contro la sua volontà) del controvalore del bene all’atto della distribuzione.

Questa Corte ha, inoltre, escluso l’applicabilità , alla fattispecie, del meccanismo processuale di cui agli artt.599-601 cod. proc. civ., attesa la non configurabilità, nel bene oggetto di comunione legale tra coniugi, di una “quota”, come parte ideale del bene staggito sulla quale si puntualizzi la prop rietà esclusiva del singolo comunista (Cass.31/03/2016, n.6230, cit.).

I dettiprincipi si sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità, la quale non solo ha reiteratamente riaffermato il principio – costituente la premessa generale delle implicazioni relative ai diritt i spettanti al coniuge non debitore – secondo cui la comunione tra coniugi ha natura di comunione “senza quote” (cfr., ad es., C ass. 05/04/2017, n. 8803);ma ha anche puntualmente riaffermato che la rilevata natura comporta che l ’ espropriazione, per obbligazioni personali di uno solo dei coniugi, di uno o più beni in comunione abbia ad oggetto la “res” nella sua interezza e non per la metà o per una quota, traendone la conseguenzache, in ipotesi di divisione, è esclusa C.C.17.11.2022 N. R.G. 19758/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. l’applicabilità sia della disciplina sull’espropriazione dei beni indivisi (artt. 599 e ss. cod. proc. civ.) sia di quella contro il terzo non debitore (Cass.24/01/2019, n. 2047 ) .

Va, dunque , data continuità al l’orient amento secondo il quale, per il debito di uno dei coniugi,correttamente è sottoposto a d esecuzione per l’intero il benericadente nella comunione legale con l’altro coniuge, con conseguente esclusione di ogni irritualità o illegittimità degli atti della procedura, fino al trasferimento del bene a terzi, non potendosi riconoscere al coniuge non debitore il diritto di caducare tali atti, né quello di ottenere la separazione di parti o quote del bene staggitoo di conseguire dalla procedura esiti diversi dalla vendita per l’intero, salva la corresponsione, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo della vendita, dovuta in dipendenza dello scioglimento, limitatamente a quel bene, della comunione senza quote.

3. I motivi in esame vanno , pertanto, dich i arati inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1,cod. proc. civ.. 4.Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt.91, 112, 116 cod. proc. civ.,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ.) la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver parzialmente compensato (nella misura della metà ) le spese dei due gradi di giudizio, pur in presenza di una situazionedi soccombenza da parte dell’Agenzia del Demanio. 4.1.Anche questo motivo è inam missibile ex art. 360 - bis n. 1 cod. proc. civ., dovendo reputarsi assolutamente consolidata la giurisprudenza di legittimità sull’incensurabilità del la statuizione di compensazione parziale delle spese, avuto riguardo all’evidente configurabilità di una fattispecie di soccombenzareciproca.

In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 5.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendovi svolto difese l’Agenziadel D emanio.

C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 19758/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 6.Per il tenore della pronuncia va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rel. Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19758/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] II n. 4 presso lo S tudio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - per la cassazione della sentenza n. 366/2019 della CORTE d’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il7 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022 dal Consigliere Relatore, PaoloSPAZIANI; [OSCURATO:PERSONA] C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 19758/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 1. Con provvedimento del 23 settembre 1998 , a ll’esito di una procedura di esecuzione immobiliare esattoriale promossa per mancato adempimento di un’obbligazione tributaria da parte di [OSCURATO:PERSONA], fu devoluto al patrimonio dello Statoun immobile sottoposto al regime di comunione legale tra coniugi esistente tra il debitore tributario e [OSCURATO:PERSONA], eda loro adibito ad abitazione familiare. 2. [OSCURATO:PERSONA] , ottenuto l’accertamento giudiziale della comproprietà dell’immobile, nella misura del 50%, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Campobasso, l’Agenzia del Demanio e la [OSCURATO:SOCIETA]. (agente della riscossione dei tributi), chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità o la revoca del provvedimento di devoluzione dell’immobile staggito, oltre al risarcimento dei danni subiti, e, in via subordinata, la liquidazione della quota di proprietà dell’immobilemedesimo e la condanna dei convenuti alpagamento dell’importo corrispondente al relativo valore. L’Agenzia del Demanio ottenne l’autorizzazioneachiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] (che rimase contumace) e propose nei suoi confronti, nonché, in via riconvenzionale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], domanda di risarcimento del danno per occupazione abu s iva dell’immobile devolutoal patrimonio dello Stato. Il Tribunale di Isernia, adìto in riassunzione dopo che quello di Campobassosi era dichiarato incompetente, dichiarò inammissibile la domanda principale della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e accolse quella subordinata nei confronti dell’Agenzia del Demanio, condannandolaal pagamento, in favore dell’attrice,della somma di Euro 27.544,37 corrispondente al valore della quota del 50% di proprietà dell’immobile espropriato; rigettò, inoltre la domanda risarcitoria proposta dall’Agenzia del Demanio. 3.C on sentenza 7 novembre 2019 , n. 366 , la Corte d ’ appello di Campobasso ( adìta con impugnazione pr incipale dall’ A genzia del Demanio e con impugnazione incidentale da [OSCURATO:PERSONA]) – dopo C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 19758/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. aver escluso il litisconsorzio necessario con [OSCURATO:SOCIETA]. ( socie tà succeduta a lla [OSCURATO:SOCIETA] ) non ritualmente evocat a nel giudizio di appello, rispetto alla quale doveva ritenersi passata in giudicato la pronuncia di primo grado; e dopo aver rilevato la nullità del rapporto processuale relativo a MatteoZivolo (per mancata notifica al chiamato dell’attodi riassunzione dinanzi al Tribunale di Isernia) con rimessione della relativa causa al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ. – ha rigettato l’appello incidentale e d ha p arzialmente accolto quello principale, condannando l’Agenzia del Demanio a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la minor somma di E uro 13. 772,20, oltre interessi dal 23 settembre 1998 al saldo. La Corte territoriale ha decisosulla base dei seguenti rilievi: I-i n base al la giurisprudenza di legittimità (sono state citate la pronuncia n.6575 del 2013 di questa Corte e le successive conformi ), la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l ’ espropriazione, per debiti personali d i uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione; II- di conseguenza , stante l’impossibilità di ricostruire il coniuge non debitore come proprietario esclusivo di una parte, anche solo ideale, del bene aggredito esecutivamente, doveva ritenersi in f ondato l’appello incidentale della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stato lamentato il mancato accoglimento della domanda di annullamento o nullità o di revoca del decreto di alienazione dell’immobile , nonché di risarcimentodel danno da esso conseguente ; III-al contrario, mentre doveva reputarsi inammissibile il motivo di appello principale della Agenzia con cui era stato censurato il C.C.17.11.2022 N. R.G. 19758/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. mancatoaccoglimento della domanda risarcitoria per occupazione sine titulo, si profilava, invece, fondato il diverso motivo con cui era stata dedotta l’eccessiva quantificazione del valore della quota del 50% dell’immobile staggito spettante alla sig. [OSCURATO:PERSONA]; tale quota, infatti, era stata liquidata dal Tribunale nella somma di Euro 27.544,37, sull’erroneo presuppostoche il valore dell’intero immobile fosse quello di Lire 106.666.668,ad esso attribuito dal giudice dell’esecuzione sulla base della stima effettuata dal cons ulente tecnico d’ufficio , mentre , invece, in base alla citatagiurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto piuttosto farsi riferimento al valore della somma lorda ricavata dalla vendita del bene; di conseguenza, in accoglimento di tale motivo di appello principale, l’oggetto della condanna pronunciata dal primo giudice nei confronti dell’Agenzia del D emanio doveva essere quantitativamenterid otto alla somma di Euro 13.772,20; IV-infine, la reciproca soccombenza giustificava la compensazione per la metà delle spese dei due gradi di giudizio, con condanna dell’Agenzia del Demanio a rimborsarealla [OSCURATO:PERSONA] la residua metà. 4.Avverso la sentenza della Corte molisana propone ricorso per cassazioneNicolina [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi. Nonsvolge difese l’Agenzia del Demanio. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art.380-bis1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va, in via preliminare, rilevato il vizio della notifica del ricorso introduttivo, per essere stato lo stesso notificato all’Agenzia del Demanio presso la sede distrettuale dell’Avvocatura dello Stato di Campobasso anziché presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato di Roma. C.C.17.11.2022 N. R.G. 19758/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Peraltro, la circostanza che il ricorso stesso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, come si sta per vedere, esclude la necessità di procedere alrinnovo dell’atto. Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone, infatti, al giudice di evitare e impedire il compimento di attività processuali non giustificate dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e dalla necessità di assicurare, ai soggetti nella cui sfera giuridica il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, le effettive garanzie di difesa e di partecipazione al processo in condizioni di reciproca parità. Ne consegue che, in ipotesi di ricorso per cassazione inammissibile o infondato, risulta superfluo, quand’anche ne sussistano i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (tra le molte: Cass., Sez. U. , 22/03/2010, n. 6826; Cass. 17/06/2013, n . 15106; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; da ultimo, Cass. 27/07/2022, n.28479). 1.1.Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt.2919 cod. civ., 555 e ss. cod. proc. civ.,87 d.P.R. n. 602 del 1973 , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.;nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. ) la ricorrente censura la decisione impugnata per aver e r espinto il suo appello incidentale e confermato il rigetto della sua domanda di rivendica formulata con richiesta di annul la mento del provvedimento di devoluzione al patrimonio dello Stato dell’immobile soggetto ad esecuzione esattoriale. C.C.17.11.2022 N. R.G. 19758/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. La ricorrente sottolinea di essere estranea al debito erariale gravante sul coniuge [OSCURATO:PERSONA]; di essere invece proprietaria del 50% per cento dell’immobile illegittimamente alienato con l’esecuzione esattoriale; di avere già esperito senza esito l’opposizione di terzo all’esecuzione; sostiene, pertanto, di essere l e gittimata all’eserc izio dell’azione di rivendica, in conformità ad un, ormai risalente , orientamento della giurisprudenza di legittimità (viene c i tata Cass.17/05/2007, n. 11455). 1.2.Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 498, 555, 567, 599, 600, 601 e ss. cod. proc. civ.e del d.P.R. n. 602 del 1973, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ. ; nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ.) la ricorrente censura la decisione impugnata per aver respinto l’appello incidentale da lei proposto e confermato il rigetto della sua domanda di annullamento o revoca del provvedimento di devoluzione al patrimonio dello Stato dell’immobile soggetto ad esecuzione esattoriale, non ostante la stessa fosse affetta da gravi vizi processuali, consistentinell’omissione degli avvisi e degli adempimenti – disciplinati negli artt. 599-601 cod. proc. civ. – che avrebbero consentito la separazione della quota del comproprietario non debitore del cespite indiviso e la divisione dello stesso con sospensione dell’esecuzione immobiliare, nonché n ella violazione delle disposizioni tributarie che avrebbero imposto di procedere preliminarmente ad una procedura esecutiva mobiliare e delle norme che attribuiscono al coniuge condebitore il diritto alla notificazione del pignoramento. 1.3.Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,in relazione agli artt. 191 e 194 e ss. cod. civ. , nonché a gli artt.568 e 569 e ss. cod. proc. civ.) la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver parzialmente accolto l’appello principale C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 19758/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dell’Agenzia del Demanio, riducendone la condanna all’indennizzo per l’alienazione della sua quota, determinata, non già con riferimento al valore del bene, quale stimato dal perito nominato nella procedura esecutiva, ma con riferimento al ricavato lordo della vendita a seguito dei ribassi degli incanti succedutisi nella procedura medesima. 2.I primi tre motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente in ragione della reciproca connessione – sono inammissibili, ai sensi dell’art. 360-bisn. 1 cod. proc. civ., poiché la Corte d’appello ha deciso conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e l’esame delle prospettate doglianze non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa. 2.1.In primo luogo, diversamente da quanto sostenuto con il primo motivo di ricorso, deve escludersi che la domanda principale proposta da [OSCURATO:PERSONA] rientrasse nel paradigma dell’azione di rivendicazione. Al riguardo – premesso che l ’ interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata (cfr. Cass . 26 /06/ 2007, n. 14751 ; Cass.09/09/2008, n. 22893; Cass. 06/05/2015, n. 9011) – va evidenziato che la Corte d’appello ha qualificato la domanda principale proposta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], già dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado, come domanda di declaratoria di nullità (o di annullamento) e revoca del decreto di trasferimentodell’immobile staggito, senza fare alcun rif erimento al carattere recuperatorio, costituente criterio identificativo dell’azione petitoria, ai sensi dell’art.948 cod. civ. (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7777; Cass. 16 /06/ 2006, n. 13973 ) ; carattere, peraltro, nella fattispecie,smentito dall’incontroversa ci rcostanza che il bene oggetto dell’impugnato provvedimento di devoluzione non era nel possesso dell’ente convenuto, ma in quello dell’attrice, nei confronti C.C.17.11.2022 N. R.G. 19758/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. della quale era stata infatti proposta domanda riconvenzionale di risarcimentodel danno per occupazione sine titulo . Del tutto fuori luogo, dunque, è il richiamo , contenuto nel primo motivo di ricorso, alprecedente di questa Corte n. 11455 del 2007 . 2.2. In secondo luogo , va evidenziato che la legittimazione a proporre, unitamente all ’opposizionedi terzo ex art. 619 cod. proc. civ., anche l’azione di rivendicazione nei confronti dell’aggiudicatario dopo la vendita e l’ assegnazione , è stata riconosciuta da questa Corte al terzo che vanti un diritto reale sul bene immobile oggetto di esecuzione forzata (Cass. 13/11/2012, n. 19761) , mentre, con riguardo alla peculiare fattispecie in cui il bene ricada nella comunione legale tra coniugi, è stato affermato lo specifico principio sec o ndo il quale l a natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per debiti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od assegnazione e con diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso oppure del valore di questo, in caso di assegnazione (Cass. 14/03/2013, n. 6575). Sullabase di tale principio, qu esta Corte non solo ha confermato che l’esecuzione sul bene ricadente nella comunione legale tra coniugi può avere ad oggettoil bene esclusivamente nella sua interezza e non per una inesistentequota della metà , ma ha ulteriormente specificato che, pur non essendo esclusala legittimazione del coniuge non debitore ad esperire le opposizioni all’ esecuzione e agli atti esecutivi, nonché l’opposizione di terzo, tuttavia tali rimedi non possono essere da lui esperiti al fine di escludere dall’espropriazione una quota del bene in natura(Cass. 29/05/2015, n. 11175) e d ha ribadito che l’ unico diritto C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 19758/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. spettategli è quello di percepire, in sede di distribuzione, la metà del ricavato della vendita del bene, al lordo delle spese di procedura(Cass.31/03/2016, n.6230). Se da un lato, infatti, va ritenuto insussistente l’interesse del coniuge debitore a dedurre l’appartenenza del bene alla comunione legale ( poiché , di regola , l ’ esecutato non ha interesse a dolersi dell’appartenenza del bene staggito ad altri od anche solo in parte ad altri), dall’altro lato va pure esclusa la legittimazione del coniuge non debitore a paralizzare o inficiare gli atti di disposizione del bene compiuti durante il processo di espropriazione, e quindi a rivendicare alcunché sulla base della deduzione di una pretesa di natura reale, potendo egli soltanto esercitareil diritto personale ad ottenere la metà (lorda, non potendo porsi a suo carico anche le spese di una liquidazione che già ha luogo contro la sua volontà) del controvalore del bene all’atto della distribuzione. Questa Corte ha, inoltre, escluso l’applicabilità , alla fattispecie, del meccanismo processuale di cui agli artt.599-601 cod. proc. civ., attesa la non configurabilità, nel bene oggetto di comunione legale tra coniugi, di una “quota”, come parte ideale del bene staggito sulla quale si puntualizzi la prop rietà esclusiva del singolo comunista (Cass.31/03/2016, n.6230, cit.). I dettiprincipi si sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità, la quale non solo ha reiteratamente riaffermato il principio – costituente la premessa generale delle implicazioni relative ai diritt i spettanti al coniuge non debitore – secondo cui la comunione tra coniugi ha natura di comunione “senza quote” (cfr., ad es., C ass. 05/04/2017, n. 8803);ma ha anche puntualmente riaffermato che la rilevata natura comporta che l ’ espropriazione, per obbligazioni personali di uno solo dei coniugi, di uno o più beni in comunione abbia ad oggetto la “res” nella sua interezza e non per la metà o per una quota, traendone la conseguenzache, in ipotesi di divisione, è esclusa C.C.17.11.2022 N. R.G. 19758/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. l’applicabilità sia della disciplina sull’espropriazione dei beni indivisi (artt. 599 e ss. cod. proc. civ.) sia di quella contro il terzo non debitore (Cass.24/01/2019, n. 2047 ) . Va, dunque , data continuità al l’orient amento secondo il quale, per il debito di uno dei coniugi,correttamente è sottoposto a d esecuzione per l’intero il benericadente nella comunione legale con l’altro coniuge, con conseguente esclusione di ogni irritualità o illegittimità degli atti della procedura, fino al trasferimento del bene a terzi, non potendosi riconoscere al coniuge non debitore il diritto di caducare tali atti, né quello di ottenere la separazione di parti o quote del bene staggitoo di conseguire dalla procedura esiti diversi dalla vendita per l’intero, salva la corresponsione, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo della vendita, dovuta in dipendenza dello scioglimento, limitatamente a quel bene, della comunione senza quote. 3. I motivi in esame vanno , pertanto, dich i arati inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1,cod. proc. civ.. 4.Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt.91, 112, 116 cod. proc. civ.,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ.) la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver parzialmente compensato (nella misura della metà ) le spese dei due gradi di giudizio, pur in presenza di una situazionedi soccombenza da parte dell’Agenzia del Demanio. 4.1.Anche questo motivo è inam missibile ex art. 360 - bis n. 1 cod. proc. civ., dovendo reputarsi assolutamente consolidata la giurisprudenza di legittimità sull’incensurabilità del la statuizione di compensazione parziale delle spese, avuto riguardo all’evidente configurabilità di una fattispecie di soccombenzareciproca. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 5.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendovi svolto difese l’Agenziadel D emanio. C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 19758/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 6.Per il tenore della pronuncia va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228
Sentenza Cassazione n. 00150/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris