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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14379/2026

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rente -contro[OSCURATO:PERSONA]’S [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza n. 741/2022 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il 10 giugno 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 19febbraio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] domandò giudizialmente la condanna degliAssicuratori dei [OSCURATO:PERSONA]’s che avevano assunto il rischio di cui ai certificatiNumero registro generale 1704/2023Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 14379/2026Data pubblicazione 15/05/2026di polizza n. 10203809L e n. 10238281D al pagamento della somma dieuro 119.000, asseritamente dovuta quale indennizzo assicurativo.A suffragio della azione, rappresentò, in punto di fatto, che:(i) era stato Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto dal2006 al 2016;(ii) in tale veste aveva stipulato con gli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA]’s lapolizza r.c. patrimoniale n. 10203809L (con validità dal 23 novembre2010 al 30 giugno 2011) e, di seguito e senza soluzione di continuità,la polizza r.c. patrimoniale n. 10238281D (con validità dal 30 giugno2011 al 30 giugno 2012), ambedue con clausola claims made;(iii) dette polizze avevano ad oggetto l’assicurazione (anche) della«responsabilità amministrativa e contabile per danni cagionatidall’assicurato all’Ente di Appartenenza, allo Stato, alla PubblicaAmministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cuidebba rispondere a norma di legge nell’esercizio delle sue mansioni e/ofunzioni istituzionali»;(iv) a seguito di accesso istruttorio compiuto presso gli ufficicomunali il 27 novembre 2009 dalla Guardia di finanza su incarico delSostituto Procuratore Generale della Procura Regionale per la RegioneMarche della Corte dei Conti, aveva ricevuto il 25 giugno 2011 invito adedurre da detto [OSCURATO:PERSONA] Procuratore per sospette illegittimità nelleprogettazione e approvazione di un nuovo piano regolatoreurbanistico), per possibile danno erariale;(v) aveva immediatamente segnalato la ricezione di tale notifica albroker di riferimento degli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA]’s;(vi) il giudizio di responsabilità contabile, apertosi nel dicembre2011, si era concluso con la condanna del ricorrente, in ambedue igradi del giudizio, al risarcimento dei danni in favore del Comune,definitivamente quantificati in euro 119.000;r.g. n. 1704/2023 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 1704/2023Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 14379/2026Data pubblicazione 15/05/2026(vii) nell’aprile 2015 aveva versato detta somma e al pagamentodella stessa invocava pertanto la condanna della parte convenuta.Nel resistere alla lite, gli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA]’s eccepirono, in viapreliminare, l’inoperatività della polizza per la conoscenza del sinistroda parte dell’assicurato al momento della stipula del contratto (causadi esclusione del rischio contrattualmente stabilita) nonché per lareticenza dell’assicurato sempre a tale momento.2.

All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di AscoliPiceno accolse la domanda attorea nei termini esattamente formulati.3.

La decisione in epigrafe indicata ha in toto riformato la pronunciadi primo grado e disatteso l’istanza attorea, in adesione all’appellointerposto dagli Assicuratori.4.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.A.,succeduta agli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA]’s nella titolarità del contratto dicui ai certificati sopra menzionati.Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a due motivi.1.1.

Il primo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1892cod. civ. così come derogato dall’art. 1 della polizza assicurativa insenso più favorevole all’assicurato e dell’art. 1372 cod. civ..Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale «ha qualificato ilcomportamento del Gaspari come reticenza ai sensi dell’art. 1892 cod.civ., norma esplicitamente richiamata dalla sentenza quivi impugnata;ha altresì qualificato sul piano soggettivo il suddetto comportamentocome “gravemente colposo”, e tuttavia non ha fatto applicazione diquanto disposto all’art. 1 della polizza assicurativa, il quale attribuiscer.g. n. 1704/2023 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 1704/2023Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 14379/2026Data pubblicazione 15/05/2026rilievo, ai fini della possibile perdita totale o parziale del dirittoall’indennizzo o dell’annullamento del contratto di assicurazione stesso,solo a reticenze dolose dell’assicurato, escludendo i casi di reticenzegravemente colpose».Rileva poi l’impugnante che, alla luce del questionario sottopostoall’assicurato all’atto della stipula del contratto, era da escludere il doloo la colpa dell’assicurato (in mancanza della formulazione di quesiti sucircostanze specifiche) e, in ogni caso, le circostanze taciute non eranodeterminanti nella formazione del consenso dell’assicuratore.1.2.

Il secondo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1892e 1932 cod. civ., deduce l’erroneità della sentenza gravata nella partein cui «ha applicato l’art. 16 della polizza assicurativa quale parametrointegrativo dell’art. 1892 cod. civ., così realizzando una deroga in sen-so più sfavorevole all’assicurato non ammessa dalla legge».Secondo l’impugnante, la Corte territoriale «ha applicato al caso dispecie la clausola di cui all’art. 16, lett. n), quando, in realtà, la stessaha la funzione di selezionare una diversa classe di circostanze che de-terminano l’esclusione della copertura assicurativa.

Ed infatti, nel casodella reticenza la fattispecie considerata è quella in cui l’assicuratoomette di riferire su fatti o circostanze rilevanti riguardo al rischio delverificarsi di eventi dannosi, mentre nel diverso caso dell’art. 16 lett.n) la fattispecie considerata è quella in cui l’evento dannoso si è giàverificato (tanto è vero che l’art. 16 si riferisce testualmente anche adeventi già denunciati all’assicurazione) venendo così meno l’alea insitanel contratto assicurativo».2.

La sentenza impugnata giustifica il rigetto della domanda dicorresponsione di indennizzo sulla base di plurime rationes decidendi,ciascuna di per sé idonea e sufficiente a suffragare il dictum reso.In una prima parte della motivazione (che si dipana dal paragrafo8 al paragrafo 12), la Corte territoriale, sulla scorta del compendior.g. n. 1704/2023 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 1704/2023Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 14379/2026Data pubblicazione 15/05/2026istruttorio documentale acquisito, ha ravvisato in capo all’assicurato almomento della stipula del contratto «la consapevolezza dell’esistenzadi eventi potenzialmente produttivi di rischio» (consapevolezza trattadalla conoscenza dell’indagine condotta dalla magistratura contabilesull’attribuzione di incarichi di consulenza esterna e coinvolgente laposizione di Sindaco) e riscontrato l’omessa segnalazione dell’esistenzadel rischio da parte del Gaspari «tenendo consapevolmente, o quantomeno gravemente colposamente, una condotta reticente sul punto,violando lo specifico obbligo di informazione previsto dall’art. 1892 cod.civ. e pattuito contrattualmente»Ha altresì ritenuto che detto inadempimento dell’assicurato fosserilevante «sul piano della buona fede come condotta oggettivamentecontraria ai doveri informativi in sede di stipula particolarmenterilevante in presenza di clausola claims made».In una seconda parte della pronuncia, compendiata nel paragrafo13 ed integralmente adesiva alla prospettazione dell’appellante, hareputato l’inoperatività della polizza ai sensi della clausola 16 delcontratto, ovvero l’esclusione della copertura assicurativa «per fatti ocircostanze pregresse già note all’assicurato e/o denunciate primadell’inizio della presente polizza».3.

Esaminando le questioni sollevate nell’ordine stabilito dall’art.276, secondo comma, cod. proc. civ., occorre innanzitutto scrutinare ilsecondo motivo di ricorso: esso investe la statuizione relativa alperimetro della copertura assicurativa, preliminare, anche dal punto divista logico, rispetto all’accertamento di una eventuale reticenzadell’assicurato.4.

Detto motivo è inammissibile.La clausola di cui all’art. 16, lett. n) del contratto concorre a definireil rischio garantito, escludendo la responsabilità dell’assicuratore perr.g. n. 1704/2023 5Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 1704/2023Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 14379/2026Data pubblicazione 15/05/2026«fatti o circostanze pregresse già note all’assicurato e/o denunciateprima dell’inizio della presente polizza».La pattuizione è stata intesa dalla Corte d’appello nel senso dinegare la garanzia all’assicurato che, al momento della stipulazione delcontratto, era a conoscenza o, comunque, poteva ragionevolmentesupporre di aver commesso un fatto fonte di responsabilità («è deltutto verosimile ritenere che l’assicurato si sia prospettato l’eventualitàche l’ispezione potesse concretamente originare l’addebito di fattiproduttivi di danno erariale nell’espletamento dell’attività di sindaco»).Si tratta di una interpretazione non implausibile, dacché suffragatadalla formulazione letterale di ampia portata della clausola (la qualeappare riferibile, atteso l’utilizzo della congiunzione disgiuntiva «o», siaa fatti e circostanze già denunciati sia a fatti e circostanze soltantoconosciuti dall’assicurato ma non ancora denunciati) ed altresì coerentecon le connotazioni tipiche del contratto assicurativo, in specie con lanecessità di preservare l’elemento essenziale costituito dall’alea, dicerto esclusa, a mente dell’art. 1895 cod. civ., ove si consentisse diassicurare eventi già avvenuti e noti all’assicurato.La doglianza del ricorrente si risolve allora nel contrapporre unapropria esegesi della pattuizione, differente rispetto a quella accoltanella sentenza impugnata, senza nemmeno addurre, in parte qua,l’inosservanza di canoni ermeneutici ben individuati e precisati.Ora, è noto che per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella datadal giudice al contratto da interpretare non deve essere l’unicainterpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma soltanto unadelle possibili e plausibili interpretazioni: la valutazione del giudice dilegittimità non può infatti investire il risultato interpretativo in sé, cheappartiene all’àmbito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito,ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali diermeneutica dettati dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile e dellar.g. n. 1704/2023 6Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 1704/2023Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 14379/2026Data pubblicazione 15/05/2026coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguenteinammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negozialeoperata dal giudice di merito che si traduca nel rappresentare unadiversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati(ex plurimis, cfr. Cass. 10/02/2023, n. 4272; Cass. 14/12/2022, n.36516; Cass. 09/04/2021, n. 9461; Cass. 20/01/2021, n. 995; Cass.26/05/2016, n. 10891; Cass. 09/04/2015, n. 7118).5.

Dichiarato inammissibile il secondo motivo, diviene del pariinammissibile, per difetto di interesse, il primo motivo, il quale nonpotrebbe in nessun caso condurre all’anelata cassazione della sentenza(cfr. Cass. 05/02/2024, n. 3224; Cass. 14/08/2020, n. 17182; Cass.18/04/2019, n. 10815; Cass. 27/07/2017, n. 18641).6.

Il ricorso è dichiarato inammissibile.7.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.8.

Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dell’art. 13.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro7.700 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali eprevidenziali, di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentor.g. n. 1704/2023 7Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 1704/2023Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 14379/2026Data pubblicazione 15/05/2026da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, anorma dell’art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 19 febbraio 2026.Il PresidenteMarco Rossetti00r.g. n. 1704/2023 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente -contro[OSCURATO:PERSONA]’S [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza n. 741/2022 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il 10 giugno 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 19febbraio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] domandò giudizialmente la condanna degliAssicuratori dei [OSCURATO:PERSONA]’s che avevano assunto il rischio di cui ai certificatiNumero registro generale 1704/2023Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 14379/2026Data pubblicazione 15/05/2026di polizza n. 10203809L e n. 10238281D al pagamento della somma dieuro 119.000, asseritamente dovuta quale indennizzo assicurativo.A suffragio della azione, rappresentò, in punto di fatto, che:(i) era stato Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto dal2006 al 2016;(ii) in tale veste aveva stipulato con gli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA]’s lapolizza r.c. patrimoniale n. 10203809L (con validità dal 23 novembre2010 al 30 giugno 2011) e, di seguito e senza soluzione di continuità,la polizza r.c. patrimoniale n. 10238281D (con validità dal 30 giugno2011 al 30 giugno 2012), ambedue con clausola claims made;(iii) dette polizze avevano ad oggetto l’assicurazione (anche) della«responsabilità amministrativa e contabile per danni cagionatidall’assicurato all’Ente di Appartenenza, allo Stato, alla PubblicaAmministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cuidebba rispondere a norma di legge nell’esercizio delle sue mansioni e/ofunzioni istituzionali»;(iv) a seguito di accesso istruttorio compiuto presso gli ufficicomunali il 27 novembre 2009 dalla Guardia di finanza su incarico delSostituto Procuratore Generale della Procura Regionale per la RegioneMarche della Corte dei Conti, aveva ricevuto il 25 giugno 2011 invito adedurre da detto [OSCURATO:PERSONA] Procuratore per sospette illegittimità nelleprogettazione e approvazione di un nuovo piano regolatoreurbanistico), per possibile danno erariale;(v) aveva immediatamente segnalato la ricezione di tale notifica albroker di riferimento degli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA]’s;(vi) il giudizio di responsabilità contabile, apertosi nel dicembre2011, si era concluso con la condanna del ricorrente, in ambedue igradi del giudizio, al risarcimento dei danni in favore del Comune,definitivamente quantificati in euro 119.000;r.g. n. 1704/2023 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 1704/2023Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 14379/2026Data pubblicazione 15/05/2026(vii) nell’aprile 2015 aveva versato detta somma e al pagamentodella stessa invocava pertanto la condanna della parte convenuta.Nel resistere alla lite, gli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA]’s eccepirono, in viapreliminare, l’inoperatività della polizza per la conoscenza del sinistroda parte dell’assicurato al momento della stipula del contratto (causadi esclusione del rischio contrattualmente stabilita) nonché per lareticenza dell’assicurato sempre a tale momento.2. All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di AscoliPiceno accolse la domanda attorea nei termini esattamente formulati.3. La decisione in epigrafe indicata ha in toto riformato la pronunciadi primo grado e disatteso l’istanza attorea, in adesione all’appellointerposto dagli Assicuratori.4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.A.,succeduta agli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA]’s nella titolarità del contratto dicui ai certificati sopra menzionati.Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a due motivi.1.1. Il primo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1892cod. civ. così come derogato dall’art. 1 della polizza assicurativa insenso più favorevole all’assicurato e dell’art. 1372 cod. civ..Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale «ha qualificato ilcomportamento del Gaspari come reticenza ai sensi dell’art. 1892 cod.civ., norma esplicitamente richiamata dalla sentenza quivi impugnata;ha altresì qualificato sul piano soggettivo il suddetto comportamentocome “gravemente colposo”, e tuttavia non ha fatto applicazione diquanto disposto all’art. 1 della polizza assicurativa, il quale attribuiscer.g. n. 1704/2023 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 1704/2023Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 14379/2026Data pubblicazione 15/05/2026rilievo, ai fini della possibile perdita totale o parziale del dirittoall’indennizzo o dell’annullamento del contratto di assicurazione stesso,solo a reticenze dolose dell’assicurato, escludendo i casi di reticenzegravemente colpose».Rileva poi l’impugnante che, alla luce del questionario sottopostoall’assicurato all’atto della stipula del contratto, era da escludere il doloo la colpa dell’assicurato (in mancanza della formulazione di quesiti sucircostanze specifiche) e, in ogni caso, le circostanze taciute non eranodeterminanti nella formazione del consenso dell’assicuratore.1.2. Il secondo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1892e 1932 cod. civ., deduce l’erroneità della sentenza gravata nella partein cui «ha applicato l’art. 16 della polizza assicurativa quale parametrointegrativo dell’art. 1892 cod. civ., così realizzando una deroga in sen-so più sfavorevole all’assicurato non ammessa dalla legge».Secondo l’impugnante, la Corte territoriale «ha applicato al caso dispecie la clausola di cui all’art. 16, lett. n), quando, in realtà, la stessaha la funzione di selezionare una diversa classe di circostanze che de-terminano l’esclusione della copertura assicurativa. Ed infatti, nel casodella reticenza la fattispecie considerata è quella in cui l’assicuratoomette di riferire su fatti o circostanze rilevanti riguardo al rischio delverificarsi di eventi dannosi, mentre nel diverso caso dell’art. 16 lett.n) la fattispecie considerata è quella in cui l’evento dannoso si è giàverificato (tanto è vero che l’art. 16 si riferisce testualmente anche adeventi già denunciati all’assicurazione) venendo così meno l’alea insitanel contratto assicurativo».2. La sentenza impugnata giustifica il rigetto della domanda dicorresponsione di indennizzo sulla base di plurime rationes decidendi,ciascuna di per sé idonea e sufficiente a suffragare il dictum reso.In una prima parte della motivazione (che si dipana dal paragrafo8 al paragrafo 12), la Corte territoriale, sulla scorta del compendior.g. n. 1704/2023 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 1704/2023Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 14379/2026Data pubblicazione 15/05/2026istruttorio documentale acquisito, ha ravvisato in capo all’assicurato almomento della stipula del contratto «la consapevolezza dell’esistenzadi eventi potenzialmente produttivi di rischio» (consapevolezza trattadalla conoscenza dell’indagine condotta dalla magistratura contabilesull’attribuzione di incarichi di consulenza esterna e coinvolgente laposizione di Sindaco) e riscontrato l’omessa segnalazione dell’esistenzadel rischio da parte del Gaspari «tenendo consapevolmente, o quantomeno gravemente colposamente, una condotta reticente sul punto,violando lo specifico obbligo di informazione previsto dall’art. 1892 cod.civ. e pattuito contrattualmente»Ha altresì ritenuto che detto inadempimento dell’assicurato fosserilevante «sul piano della buona fede come condotta oggettivamentecontraria ai doveri informativi in sede di stipula particolarmenterilevante in presenza di clausola claims made».In una seconda parte della pronuncia, compendiata nel paragrafo13 ed integralmente adesiva alla prospettazione dell’appellante, hareputato l’inoperatività della polizza ai sensi della clausola 16 delcontratto, ovvero l’esclusione della copertura assicurativa «per fatti ocircostanze pregresse già note all’assicurato e/o denunciate primadell’inizio della presente polizza».3. Esaminando le questioni sollevate nell’ordine stabilito dall’art.276, secondo comma, cod. proc. civ., occorre innanzitutto scrutinare ilsecondo motivo di ricorso: esso investe la statuizione relativa alperimetro della copertura assicurativa, preliminare, anche dal punto divista logico, rispetto all’accertamento di una eventuale reticenzadell’assicurato.4. Detto motivo è inammissibile.La clausola di cui all’art. 16, lett. n) del contratto concorre a definireil rischio garantito, escludendo la responsabilità dell’assicuratore perr.g. n. 1704/2023 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 1704/2023Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 14379/2026Data pubblicazione 15/05/2026«fatti o circostanze pregresse già note all’assicurato e/o denunciateprima dell’inizio della presente polizza».La pattuizione è stata intesa dalla Corte d’appello nel senso dinegare la garanzia all’assicurato che, al momento della stipulazione delcontratto, era a conoscenza o, comunque, poteva ragionevolmentesupporre di aver commesso un fatto fonte di responsabilità («è deltutto verosimile ritenere che l’assicurato si sia prospettato l’eventualitàche l’ispezione potesse concretamente originare l’addebito di fattiproduttivi di danno erariale nell’espletamento dell’attività di sindaco»).Si tratta di una interpretazione non implausibile, dacché suffragatadalla formulazione letterale di ampia portata della clausola (la qualeappare riferibile, atteso l’utilizzo della congiunzione disgiuntiva «o», siaa fatti e circostanze già denunciati sia a fatti e circostanze soltantoconosciuti dall’assicurato ma non ancora denunciati) ed altresì coerentecon le connotazioni tipiche del contratto assicurativo, in specie con lanecessità di preservare l’elemento essenziale costituito dall’alea, dicerto esclusa, a mente dell’art. 1895 cod. civ., ove si consentisse diassicurare eventi già avvenuti e noti all’assicurato.La doglianza del ricorrente si risolve allora nel contrapporre unapropria esegesi della pattuizione, differente rispetto a quella accoltanella sentenza impugnata, senza nemmeno addurre, in parte qua,l’inosservanza di canoni ermeneutici ben individuati e precisati.Ora, è noto che per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella datadal giudice al contratto da interpretare non deve essere l’unicainterpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma soltanto unadelle possibili e plausibili interpretazioni: la valutazione del giudice dilegittimità non può infatti investire il risultato interpretativo in sé, cheappartiene all’àmbito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito,ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali diermeneutica dettati dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile e dellar.g. n. 1704/2023 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 1704/2023Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 14379/2026Data pubblicazione 15/05/2026coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguenteinammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negozialeoperata dal giudice di merito che si traduca nel rappresentare unadiversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati(ex plurimis, cfr. Cass. 10/02/2023, n. 4272; Cass. 14/12/2022, n.36516; Cass. 09/04/2021, n. 9461; Cass. 20/01/2021, n. 995; Cass.26/05/2016, n. 10891; Cass. 09/04/2015, n. 7118).5. Dichiarato inammissibile il secondo motivo, diviene del pariinammissibile, per difetto di interesse, il primo motivo, il quale nonpotrebbe in nessun caso condurre all’anelata cassazione della sentenza(cfr. Cass. 05/02/2024, n. 3224; Cass. 14/08/2020, n. 17182; Cass.18/04/2019, n. 10815; Cass. 27/07/2017, n. 18641).6. Il ricorso è dichiarato inammissibile.7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.8. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dell’art. 13. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro7.700 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali eprevidenziali, di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentor.g. n. 1704/2023 7Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 1704/2023Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 14379/2026Data pubblicazione 15/05/2026da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, anorma dell’art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 19 febbraio 2026.Il PresidenteMarco Rossetti00r.g. n. 1704/2023 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14379/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris