CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 settembre 1965
Cassazione n. 06273/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI LECCEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/09/1965 nel procedimento a carico di quest'ultimo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/11/1972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/11/1974 avverso l'ordinanza del 14/05/2021 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ktteisentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] li-P€ conclude per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. udito il difensore L'avv. [OSCURATO:PERSONA] P.P. conclude per l'inammissibilità del ricorso del PM; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] Gianluca e l'accoglimento del ricorso presentato per CESAREO Gaetano; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del PG e chiede l'inammissibilità del ricorso del PM. Th [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, con ordinanza in data 18/03/2021, rilevata la sussistenza di un grave quadro indiziario per concorso in rivelazione di segreti di ufficio e favoreggiamento personale aggravato dal fine di agevolare l'attività di associazione mafiosa a carico degli indagati [OSCURATO:PERSONA], quale maresciallo in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] della Seconda Compagnia del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Taranto, e [OSCURATO:PERSONA], quale avvocato del Foro di Taranto, già suo difensore in occasione di altra indagine per il medesimo titolo di reato conclusasi con decreto di archiviazione, nonché a carico di [OSCURATO:PERSONA], quale brigadiere in servizio presso la medesima Sezione Operativa, per concorso in reati dello stesso tipo, applicava agli indagati Lupoli e Cesareo, ritenuta la sussistenza di esigenze cautelari, la misura interdittiva della sospensione dall'ufficio per la durata di sei mesi, ritenendola adeguata a salvaguardare dette esigenze; escludeva, invece, la sussistenza di esigenze cautelari in relazione alla posizione di Mancaniello, rigettando la richiesta di applicazione della misura avanzata nei suoi confronti dal Pubblico ministero. Con ordinanza in data 14/05/2021 il Tribunale del riesame di Lecce ha accolto, in relazione alla posizione dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di riesame presentata nell'interesse dello stesso, ritenendo non gravi gli elementi indiziari posti a fondamento della richiesta di applicazione della misura cautelare (con valutazioni che, secondo detto Tribunale, possono essere estese anche alla posizione dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]) e revocando, quindi, la misura interdittiva allo stesso applicata. Con ordinanza nella stessa data il medesimo Tribunale ha rigettato l'appello presentato dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Lecce avverso la suddetta ordinanza del G.i.p. nella parte in cui rigettava l'applicazione della misura cautelare nei confronti di Mancaniello e applicava a Lupoli la misura interdittiva; ha, poi, in parziale accoglimento dell'appello del suddetto P.m., disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari limitatamente alla contestazione di cui all'art. 378 cod. pen., con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., ritenendola più adeguata e rigettando l'appello in relazione al delitto di cui all'art. 326 cod. pen. (e in particolare rilevando che, esclusa la aggravante appena menzionata, detta misura cautelare non è applicabile, per il limite edittale, in relazione a quest'ultimo reato). 2. Avverso dette ordinanze, con riguardo alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione il Procuratore della_ Repubblica presso il Tribunale di Lecce (DDA), deducendo vizio di motivazione (l'impugnazione, anche se nella premessa si riferisce a due ordinanze di appello, riguarda sia l'ordinanza con cui risulta essere stato rigettato l'appello del Pubblico ministero nei confronti di Lupoli e Mancaniello, sia l'ordinanza con cui, in accoglimento della richiesta di riesame di Lupoli avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Lecce con cui era disposta nei suoi confronti la summenzionata misura interdittiva, risulta revocata detta misura, come è evidente dall'allegazione di entrambe al ricorso). Si duole il ricorrente che la ricostruzione fattuale fornita dal Tribunale nell'ordinanza di rigetto del suo appello è errata e che la valutazione dell'ordinanza con cui è stato accolto il riesame di Lupoli è in conflitto con le chiare emergenze investigative. Rileva che: - [OSCURATO:PERSONA], su incarico del capo clan [OSCURATO:PERSONA], intimorito di essere sotto intercettazione, incontrava il 9.5.19 presso un bar di Taranto l' avv. [OSCURATO:PERSONA], selezionato per essere stato il difensore di Lupoli in un procedimento per rivelazione di segreto di ufficio, riferendogli di una possibile indagine della Guardia di Finanza che partiva da Taranto e del timore di Cicala che la stessa potesse mettere a nudo il giro vorticoso di intestazioni fittizie dal medesimo avviato; - Mancaniello contattava Lupoli e, pur avendo appuntamento per il giorno successivo onde discutere del suo onorario per la vicenda di cui sopra, si •incontrava con il suddetto lo stesso giorno della richiesta di Aria; - la contestualità temporale tra la richiesta di Aria e il contatto tra Mancaniello a Lupoli lascia ragionevolmente intendere che nel corso dell'incontro Mancaniello abbia inoltrato la richiesta di informazioni ricevuta da Aria; - nelle conversazioni della settimana successiva a detto incontro Aria riferiva a Cicala sul referente di Mancaniello nella Guardia di Finanza, individuandolo in una persona che l'avvocato aveva fatto assolvere, e Mancaniello, nel parlare con Cicala, affermava di avere avuto notizie riservate, circa l'esistenza di indagini iniziali a carico di quest'ultimo per intestazioni fittizie, dal suo finanziere, che pertanto deve ritenersi essere Lupoli, che a sua volta le avrebbe ottenute da altro collega non identificato. Rileva, quindi, il ricorrente che tale sfasamento tra il fatto storico ricostruito dal Tribunale di Lecce nelle due ordinanze impugnate e quello emergente dalle indagini, ha portato il Tribunale del riesame a conclusioni errate. Diversamente lo stesso Tribunale si sarebbe allineato a quelle del G.i.p., che individuava l'unico significato verosimile delle conversazioni, relativo a una fuga di notizie con ruolo di istigatore e/o determinatore di Mancaniello e di autore materiale della condotta di Lupoli. Il ricorrente insiste per l'annullamento di entrambe le ordinanze. 3. Avverso l'ordinanza di appello emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione quest'ultimo, tramite i propri difensori di fiducia. 3.1. Col primo motivo di impugnazione viene dedotta violazione di legge in riferimento agli artt. 378 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. Rilevano i difensori che la misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esclusa l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, è stata applicata per limiti edittali in ordine al solo favoreggiamento personale, che presuppone la commissione di un delitto. Osservano, quindi, che a tale riguardo l'ordinanza impugnata tace, limitandosi a far leva sul fatto che con le sue informazioni Cesareo avrebbe favorito Buscicchio, Aria e Cicala, rendendoli consapevoli della avvenuta attivazione di intercettazioni ambientali, e che, comunque, proprio il Tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza genetica in punto di contestazione ex art. 416 bis cod. pen. Sottolineano come: - nel caso di specie non vi sia né un delitto già commesso né la volontà cosciente di coadiuvare il reo nella fase post delictum; - le indicazioni generiche di Cesareo, che non individuava le autovetture su cui erano installate le microspie, siano sintomatiche dell'intenzione dell'indagato di redarguire l'interlocutore dal pronunciare il suo nome con altri soggetti; - la sua condotta si sia rivelata assolutamente inidonea al presunto scopo, non risultando essere state compromesse le indagini. 3.2. Col secondo motivo viene denunciato vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 378 cod. pen. Lamenta la difesa che la motivazione trascura come fra Cesareo e Cicala e i suoi amici, che il primo avrebbe dovuto favorire con la sua condotta, i rapporti non fossero idilliaci tanto da sospettare Buscicchio che a condurre le indagini nei confronti di Cicala fosse proprio Cesareo, come Cicala e gli altri fossero venuti a conoscenza di indagini a loro carico prima delle informazioni rese da Cesareo e come quest'ultimo con dette informazioni volesse salvaguardare unicamente il suo onore e il suo decoro. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso si rileva vizio di motivazione in punto di sussistenza di esigenze cautelari. Si osserva che l'ordinanza impugnata: - ancorando il pericolo di recidiva ad interessi di natura economica dell'indagato, trascura le intercettazioni in atti, da cui emergeva che Cesareo non svolgeva più il secondo lavoro; - trascura, altresì, l'ordinanza genetica, secondo cui la misura interdittiva era necessaria e sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari; - non tiene conto, quanto a quest'ultimo profilo, del fatto che Cesareo già dal 2019 svolgeva attività di servizio presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Taranto ovvero presso una sede differente, ove sarebbe stato impossibile reiterare le condotte contestate; - trascura che unitamente alla misura interdittiva vi è la parallela misura amministrativa di sospensione dall'esercizio dell'attività lavorativa, già di per sé congrua. I difensori insistono per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Risulta, infine, essere stata trasmessa, con pec, memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in cui si insiste per l'inammissibilità o quantomeno per il rigetto del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che io determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (cfr. Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, Alberti, Rv. 215331; Sez. 1, n. 1496 dell'11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. Un., n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391). 1.1. Inammissibile è il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce con riguardo alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Invero sia l'ordinanza di riesame sia l'ordinanza di appello impugnate premettono che: - [OSCURATO:PERSONA] su incarico di [OSCURATO:PERSONA], che aveva il forte timore di essere sottoposto ad indagini di tipo patrimoniale, si incontrava in data 9 maggio 2019 presso un bar di Taranto con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedendogli, come emergente da conversazione intercettata, se poteva attivarsi per avere informazioni su eventuali indagini a carico di Cicala; - il suddetto avvocato si offriva di contattare un finanziere che in passato aveva difeso e, dopo averlo contattato, gli dava appuntamento dopo poco allo stesso bar da cui si allontanava Aria per permettere ai due di parlare liberamente; - il finanziere attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza veniva identificato dagli inquirenti in [OSCURATO:PERSONA]; - pur non potendosi escludere che Lupoli avesse discusso con il suo avvocato anche di vicende legali che lo riguardavano, la cronologia degli eventi impone di ritenere che il suddetto era stato convocato da Mancaniello per parlare di eventuali indagini a carico di [OSCURATO:PERSONA]; - tale circostanza risulta poi confermata dalla conversazione in data 11 maggio 2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il primo riferiva al secondo quanto dettogli dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e cioè che Lupoli si era dimostrato disponibile a fornire notizie riservate all'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Tanto premesso, il Tribunale del riesame, in particolare nell'ordinanza di riesame nei confronti di Lupoli - le cui argomentazioni in punto di gravità indiziaria vengono riportate dall'ordinanza di appello che le ritiene estensibili anche alla posizione dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] (e considera, dunque, inutile l'approfondimento della richiesta di rivalutazione delle esigenze cautelari avanzata con l'appello del P.m. in relazione alle posizioni di Lupoli e Mancaniello) - osserva che, a fronte dell'indubbia manifestata disponibilità di Lupoli, le indagini non hanno fornito elementi sufficienti per poter ritenere integrato il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio. Rileva detto Tribunale che le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] captate il 15 maggio 2019 in occasione dell'incontro tenuto tra i tre, avente ad oggetto le notizie ricevute da Mancaniello su eventuali indagini a carico di Cicala, non chiariscono quali siano state le informazioni eventualmente acquisite da Mancaniello, risultando essere scarsamente intellegibili le frasi profferite da quest'ultimo su domanda di Cicala ("quelle cose la che...inc.le... personali....inc.le... omissis...se poi ...inc.le... con quella indagine'.. "se emergono elementi per altri reati....inc.le...omissis....non credo") ed emergendo, altresì, che Mancaniello avrebbe dovuto interloquire con un altro militare della Guardia di Finanza, diretto referente delle indagini a carico di Cicala, verosimilmente tramite Lupoli ("l'interlocutore non è la persona diretta ma è...amico doc"). Ciò, secondo il Tribunale del riesame, sarebbe confermato dalla circostanza che Mancaniello, nei colloqui con Cicala, da un lato riferiva di non poter garantire con certezza di poter ottenere notizie dal militare interessato in quanto da lui non conosciuto, e dall'altro riferiva dell'atteggiamento timoroso assunto da Lupoli nella vicenda. Conclude l'ordinanza di riesame (alle cui argomentazioni in punto di gravità indiziaria si uniforma quella di appello) per l'esclusione della gravità indiziaria in ordine al reato di rivelazione di segreti d'ufficio e di conseguenza alla condotta di favoreggiamento personale, non essendovi elementi certi per affermare che vi siano state evoluzioni della vicenda nel senso dell'effettivo disvelamento di notizie coperte dal segreto d'ufficio da parte di altro finanziere attraverso l'intermediazione di Lupoli che non esitava a mettersi a disposizione di Mancaniello. Tali essendo le argomentazioni delle ordinanze impugnate senza dubbio non manifestamente illogiche e coerenti con le emergenze investigative, è evidente che il Procuratore ricorrente non si confronta con la conclusione cui perviene il Tribunale del riesame circa l'assenza di elementi gravemente indiziari in ordine ad un'effettiva rivelazione di segreti d'ufficio, insistendo aspecificamente sul fatto che la fonte delle notizie riservate sarebbe Lupoli e non un altro finanziere dal quale al più questi le avrebbe ricevute. Circostanza, questa, che non solo sembra smentita dalla lettura delle conversazioni offerta da detto Tribunale con argomentazioni logiche, alla quale non può essere opposta in questa sede una lettura alternativa, ma che, comunque, sarebbe irrilevante in relazione al profilo dell'assenza di elementi gravemente indiziari in ordine al fatto che al programma diretto ad ottenere rivelazioni di segreti d'ufficio abbia fatto, poi, seguito un'effettiva fuga di notizie coperte dal segreto d'ufficio. 1.2. Inammissibile è anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.1. Inammissibili sono il primo e il secondo motivo di impugnazione. Invero, nell'ordinanza di appello impugnata si dà atto che a carico di Cesareo emerge un quadro indiziario grave in ordine ai delitti di cui all'imputazione provvisoria (rivelazione di segreti d'ufficio e favoreggiamento personale), come confermato dalla ordinanza del Tribunale del riesame che, seppure escludendo l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., ha rigettato in data 14/05/2021 l'istanza di riesame presentata nell'interesse del suddetto. Ne consegue che - fermo restando che l'ordinanza genetica ricostruisce il favoreggiamento di Cesareo in particolare con riguardo ai reati di trasferimento fraudolento, autoriciclaggio e via dicendo di cui rispondono Cicala e coloro che sono a lui vicini - non possono essere prese in alcuna considerazione le doglianze in punto di gravità indiziarla in assenza di elementi nuovi che possano incidere sulla solida piattaforma indiziaria su cui risulta essersi formato il giudicato cautelare. 1.2.2. Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso. L'ordinanza impugnata, dopo avere ripercorso le argomentazioni dell'ordinanza di riesame sulla gravità dei fatti, concretatisi in una vera e propria messa a disposizione di Cesareo a favore di Buscicchio, Cicala e Aria a discapito della funzione pubblica dal medesimo svolta, e sull'elevato pericolo di reiterazione specifica, rileva che: - la personalità di Cesareo risulta essere negativamente connotata dai rapporti molto stretti dallo stesso intrattenuti con i suddetti, anche coinvolgenti le attività economiche del fratello e lo svolgimento da parte dell'indagato di un secondo lavoro nel settore della sicurezza dei locali, e dal ruolo rilevante svolto dall'indagato nel trasmettere informazioni ad Aria circa eventuali controlli al locale dallo stesso gestito; - ne viene fuori un quadro decisamente allarmante di detta personalità, spingendosi Cesareo, dopo avere svelato l'esistenza dell'indagine, a giustificarsi col pregiudicato Buscicchio al quale rappresentava di non essere stato lui ad avviarla; - la descritta trama di rapporti di Cesareo con Cicala e il suo mondo criminale e la sua inclinazione ad utilizzare il ruolo pubblico rivestito per coltivare interessi privati rende elevato il pericolo di reiterazione dei reati per i quali si procede, non escluso dal fatto che il suddetto abbia dismesso o sia stato sospeso dall'ufficio o dalla funzione, nell'esercizio dei quali ha realizzato la condotta criminosa; - tali elementi inducono a ritenere che [OSCURATO:PERSONA], se lasciato libero, pur in diversa posizione soggettiva, potrebbe continuare a porre in essere condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso; - deve ritenersi inadeguata una misura non custodiale che, con la connessa libertà di movimento, potrebbe vanificare le rappresentate esigenze cautelari, apparendo, invece, adeguata alle stesse la misura cautelare degli arresti domiciliari, come richiesto dal Pubblico ministero. A fronte di detto iter motivazionale non manifestamente illogico e scevro da vizi giuridici, i rilievi difensivi, che fanno leva sull'esser venuto meno il secondo lavoro di Cesareo, sul fatto che l'ordinanza genetica abbia ritenuto sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari la misura interdittiva, sul fatto che l'indagato già dal 2019 svolgesse servizio presso una sede differente o infine sulla sussistenza di una misura amministrativa parallela alla misura interdittiva, dimostrano di non confrontarsi con dette motivazioni che già si sono confrontate con le questioni riproposte in questa sede, e sollecitano una rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, in questa sede - in assenza di salti e contrasti motivazionali dell'ordinanza impugnata - preclusa. 2. All'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di Cesareo consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore