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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 38772/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Napoli, decidendo sull'appello di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, con la quale era stata sostituita la misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere in relazione al delitto di lesioni pluriaggravate, per cui il ricorrente è stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, nell'interesse di Petriccione, svolge due motivi.

2.1. Con il primo, denuncia violazione del combinato disposto di cui agli artt. 309 co. 6 e 8 bis e 310 cod. proc. pen..

Espone che il ricorrente aveva fatto richiesta, tramite il difensore, di partecipare, anche mediante videocollegamento dalla casa circondariale di Napoli - Poggioreale, ai sensi dell'art. 45-bis disp. att. cod. proc. pen., all'udienza dinanzi al Tribunale del riesame; come si desume dall'ordinanza impugnata, tuttavia, il Giudice a quo nulla disponeva, di fatto violando il diritto dell'imputato di comparire all'udienza, in violazione dei principi affermati da Sezioni Unite `Ramondo'.

2.2. Con un secondo motivo, è denunciato il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, assertiva nel richiedere che il ricorrente, nell'allontanarsi dal domicilio coatto per sottoporsi a cure mediche, optasse per il percorso più ragionevole, senza indicarlo; d'altro canto, ì familiari con i quali egli si è incontrato nelle tre occasioni prese in considerazione, erano esclusi da quelli per i quali era stato imposto il divieto di incontro; infine, la violazione contestata è di lieve entità e, secondo i parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, non richiedeva necessariamente l'aggravamento della misura.

Il Tribunale non ha effettuato il necessario vaglio della entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, per quanto si dirà, e si impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per nuovo esame da parte del Giudice di merito. 2.E' fondato, in modo assorbente, il primo motivo, per avere il Giudice a quo proceduto alla trattazione dell'udienza camerate senza assicurarsi di disporre la traduzione dell'imputato o il collegamento a distanza, per consentire la partecipazione all'udienza camerate del Petriccione che, tramite il suo difensore, ne aveva fatto espressa richiesta nell'atto di appello datato 02 marzo 2023. 3.E' opportuno ricordare che, prima della riforma di cui alla Legge n. 47 del 2015, il tema della partecipazione dell'imputato al giudizio di gravame era regolato dall'art. 127, comma 3, cod. proc. pen. e dall'art. 101 disp. att. cod. proc. pen. ( richiamato, quanto al riesame, dal comma 8 dell'art. 309 cod. proc. pen., e, per l'appello cautelare, dal comma 2 dell'art. 310 cod. proc.pen.), che sancisce il diritto dell'interessato di essere sentito se compare, mentre, qualora sia detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione e ne faccia richiesta, egli ha diritto di essere sentito prima dell'udienza camerale dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4. L'assetto legislativo che ne derivava poggiava, dunque, su una distinzione, a seconda che l'interessato fosse detenuto all'interno o all'esterno del circondario.

Nel primo caso, veniva assicurato il diritto a comparire personalmente, con conseguente rinvio dell'udienza in caso di legittimo impedimento, mentre, nella seconda ipotesi, l'imputato poteva chiedere solo di essere sentito prima del giorno dell'udienza da parte del magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione.

3.1. Sul punto, era intervenuta la Corte costituzionale, che aveva fornito, con una decisione interpretativa di rigetto, una lettura costituzionalmente orientata della delineata disciplina, affermando che il coordinamento tra l'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. e l'art. 127, comma 3, cod. proc. pen., non precludesse affatto la partecipazione personale dell'imputato ristretto in luogo diverso dal circondario «se questi ne abbia fatto richiesta oppure se il giudice competente lo ritenga ex officio opportuno» .

Aveva osservato la Corte costituzionale che il giudice "deve valutare questioni di fatto concernenti la condotta dell'interessato.

Questioni per di più emerse, a seguito di ulteriori indagini compiute dal pubblico ministero, dopo l'esecuzione della custodia in carcere.

E evidente, perciò, l'interesse dell'imputato a comparire personalmente per contrastare-se lo voglia -le risultanze probatorie e indicare eventualmente altre circostanze a lui favorevoli: cosi come è evidente l'importanza che il contraddittorio abbia a svolgersi innanzi al giudice che dovrà poi assumere la decisione.

Non sembra, pero, che l'art. 309 cod. proc. pen, vieti la comparizione personale dell'imputato se questi ne abbia fatto richiesta oppure se il giudice competente lo ritenga ex officio opportuno.

Che di regola il legislatore, per ragioni di sicurezza e di economia processuale, abbia previsto la delega rogatoria al giudice di sorveglianza quando l'imputato sia detenuto in luogo esterno al circondario, non esclude che, ove l'imputato ne abbia fatto espressa richiesta, o il giudice di cognizione lo ritenga necessario, possa ordinarne la traduzione innanzi a se.

Il diritto- dovere del giudice di cognizione di sentire personalmente l'imputato, e il diritto di quest'ultimo di essere ascoltato dal giudice che dovrà giudicarlo, rientrano nei principi generali d'immediatezza e di oralita cui s'ispira l'attuale sistema processuale: e lo conferma, del resto, la giurisprudenza costituzionale che si e ricordata." ( Corte cost. n. 45/1991).Secondo il Giudice delle Leggi, dunque, la presenza all'udienza camerale dell'imputato detenuto, che avesse manifestato la volontà di parteciparvi, è l'«unico mezzo idoneo a consentirgli di esprimere le sue ragioni», nel rispetto dell'art. 24 della Costituzione.

3.2. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità- attraverso le sentenze, a Sezioni unite, Carlutti ( (Sez.

U., n. 40 del 22/11/1995 (dep. 07/03/1996) Rv. 203772) e D'Abramo (Sez.

U, n. 9 del 25/03/1998 Cc. (dep. 30/06/1998) Rv. 210799) - aveva valorizzato il chiaro orientamento del Giudice delle leggi, in ordine all'obbligo del giudice di merito di disporre o eseguire la traduzione, all'udienza di riesame, dell'indagato, imputato o condannato che ne avesse fatto richiesta, a prescindere dal luogo di detenzione, determinandosi, in mancanza, la nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., della udienza camerale e della pronuncia del Tribunale.

4. La materia, come è noto, è stata incisa dalla legge n. 47 del 16/04/2015, che ha modificato i commi 6 e 8 bis dell'art. 309 cod. proc. pen., disponendo che, con la richiesta di riesame, l'imputato può chiedere di comparire personalmente ( comma 6), richiesta alla quale consegue il diritto di comparire personalmente ( comma 8 bis).

Si è detto, a proposito di tale intervento riformatore, che «il legislatore ha finalmente consacrato il diritto di partecipazione effettiva del soggetto al giudizio de libertate», e questo senza operare alcuna distinzione a seconda del luogo di detenzione.

4.1. In tal senso, si sono espresse anche le Sezioni Unite ‘Ramondo' che, intervenendo specificamente con riguardo alle modalità e al contenuto della richiesta dell'imputato, hanno affermato che "Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure caute/ari coercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale, può esercitare il diritto di comparire personalmente a quest'ultima solo se ne abbia fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen.." (Sez.

Un., 27 febbraio 2020 (dep. 9 aprile 2020), n. 11803, Ramondo).

4.2. A proposito dei rapporti tra la nuova previsione e il mantenuto richiamo all'art. 127 cod. proc. pen. contenuto nel comma 8 dell'art. 309 cod. proc. pen., già Sez.

I, 06/10/2015, Pernagallo, n. 49882, aveva affermato che la nuova previsione costituisce una vera e propria lex specialis in materia, con conseguente superamento di quanto disposto dagli artt. 127 cod. proc. pen. e 101 disp. att. cod. proc. peri..

Le Sezioni Unite `Ramondo', confermando tale indirizzo, hanno ritenuto non più applicabile alla specifica materia de qua la disposizione ex art. 127, comma 3, cod. proc. pen., e quella, ad essa strettamente correlata, di cui all'art. 101, comma 2, disp. att., sul rilievo della ritenuta incompatibilità delle previsioni in esame con la novella del 2015, la quale - appunto - ha inteso superare qualsiasi distinzione tra imputati detenuti al di fuori e all'interno del circondario: «sia al detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, sia al detenuto entro la medesima circoscrizione, è assicurato il diritto di comparire personalmente dinanzi al tribunale della libertà, a condizione che la relativa istanza sia stata avanzata con la richiesta di riesame.

Invero, centrale nella ratio della nuova disciplina è il riconoscimento, in modo non equivoco, del «diritto del ricorrente di comparire all'udienza camerale fissata per la trattazione, anche se eventualmente detenuto fuori distretto» (Sez. 1, n. 49882 del 2015, Pemagallo, cit.), così configurando «un diritto di partecipazione uguale per ciascun indagato, cioè senza differenze originate dal luogo di detenzione» (Sez. 5, n. 34181 del 2019, Basso, cit.)» ( Sez.

Un.

Ramondo, in motivazione, par. 8.2 pag. 18 della sentenza).

5. Venendo alla fattispecie in esame, come si è premesso, qui viene in rilievo un appello cautelare, essendo stata impugnata l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari con la quale era stata sostituita la misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere.

In relazione a tale fattispecie, la disciplina è quella fissata nell'art. 310 cod. proc. pen., che, al comma secondo, prevede che" si osservano le disposizioni dell'art. 309, commi 1,2,3,4 e 7".

Manca, invece, il richiamo ai commi 6 e 8-bis della predetta disposizione di legge, i quali, come si è visto, sono stati introdotti con la legge del 2015 e hanno uniformato il diritto dell'imputato detenuto di chiedere e vedersi assicurata la partecipazione all'udienza camerale per il riesame, quale che sia il luogo di detenzione. 5.1.Nondimeno, nel caso di specie, il tema del mancato richiamo, da parte del secondo comma dell'art. 310 cod. proc. pen., alle disposizioni introdotte dalla riforma del 2015, in realtà, non assume diretta rilevanza nella fattispecie in esame che, come si è visto, trova disciplina nel combinato disposto degli artt. 125 e 310 cod. proc. pen...

Poiché il ricorrente si trovava detenuto nell'ambito del circondario del Tribunale di Napoli, presso il carcere di Secondigliano, e, quindi, secondo il procedimento disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen., come richiamato dall'art. 310 cod. proc. pen., co. 2, secondo capoverso - su cui non ha prodotto alcuna interferenza la novella del 2015 che, come detto, ha avuto formale riguardo alla sola udienza di riesame del provvedimento impositivo della misura cautelare - doveva essergli assicurato il diritto di comparire, ed, eventualmente, di essere sentito, disponendone la traduzione ovvero attivando un collegamento a distanza.

5.2. In realtà, alla luce degli orientamenti già più sopra ricordati, affermati dal Giudice delle leggi e poi dalla giurisprudenza di legittimità, la circostanza che l'imputato ne avesse fatto espressa richiesta nell'atto di appello, avrebbe comportato analoghi oneri, per il Giudice procedente, anche laddove egli fosse stato detenuto in un luogo esterno al perimetro del circondario giudiziario, e tanto a prescindere dalla (mancata) trasposizione nell'art. 310 delle innovazioni che hanno interessato l'art. 309 cod. proc. pen., dal momento che - nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata - il diritto dell'imputato a presenziare all'udienza camerale avente a oggetto questioni di fatto attinenti al suo status libertatis si è radicato al momento della espressa richiesta tempestivamente formulata.

Il principio che va ribadito è che - nel procedimento cautelare, all'udienza camerale, l'indagato detenuto ha diritto, su sua richiesta di essere tradotto oppure di vedersi assicurato un collegamento a distanza ex art. 45-bis disp. att. cod. proc. pen..

5.3. Il non avere provveduto in tal senso, rende, quindi, l'ordinanza impugnata annullabile, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale, formatosi già prima del 2015, secondo cui, nel procedimento camerale di riesame o di appello avverso le misure cautelari personali, la mancata traduzione in udienza dell'imputato o dell'indagato - detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice - che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione, determina la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., senza che ne consegua tuttavia l'inefficacia della misura cautelare adottata.( Sez. 6, n. 21849 del 21/05/2015 , Rv. 263630; Conf.

Sez. 6, n. 44415 del 17/10/2013, Rv. 256689).4.

L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Giudice di merito.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Napoli, decidendo sull'appello di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, con la quale era stata sostituita la misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere in relazione al delitto di lesioni pluriaggravate, per cui il ricorrente è stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, nell'interesse di Petriccione, svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione del combinato disposto di cui agli artt. 309 co. 6 e 8 bis e 310 cod. proc. pen.. Espone che il ricorrente aveva fatto richiesta, tramite il difensore, di partecipare, anche mediante videocollegamento dalla casa circondariale di Napoli - Poggioreale, ai sensi dell'art. 45-bis disp. att. cod. proc. pen., all'udienza dinanzi al Tribunale del riesame; come si desume dall'ordinanza impugnata, tuttavia, il Giudice a quo nulla disponeva, di fatto violando il diritto dell'imputato di comparire all'udienza, in violazione dei principi affermati da Sezioni Unite `Ramondo'. 2.2. Con un secondo motivo, è denunciato il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, assertiva nel richiedere che il ricorrente, nell'allontanarsi dal domicilio coatto per sottoporsi a cure mediche, optasse per il percorso più ragionevole, senza indicarlo; d'altro canto, ì familiari con i quali egli si è incontrato nelle tre occasioni prese in considerazione, erano esclusi da quelli per i quali era stato imposto il divieto di incontro; infine, la violazione contestata è di lieve entità e, secondo i parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, non richiedeva necessariamente l'aggravamento della misura. Il Tribunale non ha effettuato il necessario vaglio della entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, per quanto si dirà, e si impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per nuovo esame da parte del Giudice di merito. 2.E' fondato, in modo assorbente, il primo motivo, per avere il Giudice a quo proceduto alla trattazione dell'udienza camerate senza assicurarsi di disporre la traduzione dell'imputato o il collegamento a distanza, per consentire la partecipazione all'udienza camerate del Petriccione che, tramite il suo difensore, ne aveva fatto espressa richiesta nell'atto di appello datato 02 marzo 2023. 3.E' opportuno ricordare che, prima della riforma di cui alla Legge n. 47 del 2015, il tema della partecipazione dell'imputato al giudizio di gravame era regolato dall'art. 127, comma 3, cod. proc. pen. e dall'art. 101 disp. att. cod. proc. pen. ( richiamato, quanto al riesame, dal comma 8 dell'art. 309 cod. proc. pen., e, per l'appello cautelare, dal comma 2 dell'art. 310 cod. proc.pen.), che sancisce il diritto dell'interessato di essere sentito se compare, mentre, qualora sia detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione e ne faccia richiesta, egli ha diritto di essere sentito prima dell'udienza camerale dal magistrato di sorveglianza del luogo. 4. L'assetto legislativo che ne derivava poggiava, dunque, su una distinzione, a seconda che l'interessato fosse detenuto all'interno o all'esterno del circondario. Nel primo caso, veniva assicurato il diritto a comparire personalmente, con conseguente rinvio dell'udienza in caso di legittimo impedimento, mentre, nella seconda ipotesi, l'imputato poteva chiedere solo di essere sentito prima del giorno dell'udienza da parte del magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione. 3.1. Sul punto, era intervenuta la Corte costituzionale, che aveva fornito, con una decisione interpretativa di rigetto, una lettura costituzionalmente orientata della delineata disciplina, affermando che il coordinamento tra l'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. e l'art. 127, comma 3, cod. proc. pen., non precludesse affatto la partecipazione personale dell'imputato ristretto in luogo diverso dal circondario «se questi ne abbia fatto richiesta oppure se il giudice competente lo ritenga ex officio opportuno» . Aveva osservato la Corte costituzionale che il giudice "deve valutare questioni di fatto concernenti la condotta dell'interessato. Questioni per di più emerse, a seguito di ulteriori indagini compiute dal pubblico ministero, dopo l'esecuzione della custodia in carcere. E evidente, perciò, l'interesse dell'imputato a comparire personalmente per contrastare-se lo voglia -le risultanze probatorie e indicare eventualmente altre circostanze a lui favorevoli: cosi come è evidente l'importanza che il contraddittorio abbia a svolgersi innanzi al giudice che dovrà poi assumere la decisione. Non sembra, pero, che l'art. 309 cod. proc. pen, vieti la comparizione personale dell'imputato se questi ne abbia fatto richiesta oppure se il giudice competente lo ritenga ex officio opportuno. Che di regola il legislatore, per ragioni di sicurezza e di economia processuale, abbia previsto la delega rogatoria al giudice di sorveglianza quando l'imputato sia detenuto in luogo esterno al circondario, non esclude che, ove l'imputato ne abbia fatto espressa richiesta, o il giudice di cognizione lo ritenga necessario, possa ordinarne la traduzione innanzi a se. Il diritto- dovere del giudice di cognizione di sentire personalmente l'imputato, e il diritto di quest'ultimo di essere ascoltato dal giudice che dovrà giudicarlo, rientrano nei principi generali d'immediatezza e di oralita cui s'ispira l'attuale sistema processuale: e lo conferma, del resto, la giurisprudenza costituzionale che si e ricordata." ( Corte cost. n. 45/1991).Secondo il Giudice delle Leggi, dunque, la presenza all'udienza camerale dell'imputato detenuto, che avesse manifestato la volontà di parteciparvi, è l'«unico mezzo idoneo a consentirgli di esprimere le sue ragioni», nel rispetto dell'art. 24 della Costituzione. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità- attraverso le sentenze, a Sezioni unite, Carlutti ( (Sez. U., n. 40 del 22/11/1995 (dep. 07/03/1996) Rv. 203772) e D'Abramo (Sez. U, n. 9 del 25/03/1998 Cc. (dep. 30/06/1998) Rv. 210799) - aveva valorizzato il chiaro orientamento del Giudice delle leggi, in ordine all'obbligo del giudice di merito di disporre o eseguire la traduzione, all'udienza di riesame, dell'indagato, imputato o condannato che ne avesse fatto richiesta, a prescindere dal luogo di detenzione, determinandosi, in mancanza, la nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., della udienza camerale e della pronuncia del Tribunale. 4. La materia, come è noto, è stata incisa dalla legge n. 47 del 16/04/2015, che ha modificato i commi 6 e 8 bis dell'art. 309 cod. proc. pen., disponendo che, con la richiesta di riesame, l'imputato può chiedere di comparire personalmente ( comma 6), richiesta alla quale consegue il diritto di comparire personalmente ( comma 8 bis). Si è detto, a proposito di tale intervento riformatore, che «il legislatore ha finalmente consacrato il diritto di partecipazione effettiva del soggetto al giudizio de libertate», e questo senza operare alcuna distinzione a seconda del luogo di detenzione. 4.1. In tal senso, si sono espresse anche le Sezioni Unite ‘Ramondo' che, intervenendo specificamente con riguardo alle modalità e al contenuto della richiesta dell'imputato, hanno affermato che "Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure caute/ari coercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale, può esercitare il diritto di comparire personalmente a quest'ultima solo se ne abbia fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen.." (Sez. Un., 27 febbraio 2020 (dep. 9 aprile 2020), n. 11803, Ramondo). 4.2. A proposito dei rapporti tra la nuova previsione e il mantenuto richiamo all'art. 127 cod. proc. pen. contenuto nel comma 8 dell'art. 309 cod. proc. pen., già Sez. I, 06/10/2015, Pernagallo, n. 49882, aveva affermato che la nuova previsione costituisce una vera e propria lex specialis in materia, con conseguente superamento di quanto disposto dagli artt. 127 cod. proc. pen. e 101 disp. att. cod. proc. peri.. Le Sezioni Unite `Ramondo', confermando tale indirizzo, hanno ritenuto non più applicabile alla specifica materia de qua la disposizione ex art. 127, comma 3, cod. proc. pen., e quella, ad essa strettamente correlata, di cui all'art. 101, comma 2, disp. att., sul rilievo della ritenuta incompatibilità delle previsioni in esame con la novella del 2015, la quale - appunto - ha inteso superare qualsiasi distinzione tra imputati detenuti al di fuori e all'interno del circondario: «sia al detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, sia al detenuto entro la medesima circoscrizione, è assicurato il diritto di comparire personalmente dinanzi al tribunale della libertà, a condizione che la relativa istanza sia stata avanzata con la richiesta di riesame. Invero, centrale nella ratio della nuova disciplina è il riconoscimento, in modo non equivoco, del «diritto del ricorrente di comparire all'udienza camerale fissata per la trattazione, anche se eventualmente detenuto fuori distretto» (Sez. 1, n. 49882 del 2015, Pemagallo, cit.), così configurando «un diritto di partecipazione uguale per ciascun indagato, cioè senza differenze originate dal luogo di detenzione» (Sez. 5, n. 34181 del 2019, Basso, cit.)» ( Sez. Un. Ramondo, in motivazione, par. 8.2 pag. 18 della sentenza). 5. Venendo alla fattispecie in esame, come si è premesso, qui viene in rilievo un appello cautelare, essendo stata impugnata l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari con la quale era stata sostituita la misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere. In relazione a tale fattispecie, la disciplina è quella fissata nell'art. 310 cod. proc. pen., che, al comma secondo, prevede che" si osservano le disposizioni dell'art. 309, commi 1,2,3,4 e 7". Manca, invece, il richiamo ai commi 6 e 8-bis della predetta disposizione di legge, i quali, come si è visto, sono stati introdotti con la legge del 2015 e hanno uniformato il diritto dell'imputato detenuto di chiedere e vedersi assicurata la partecipazione all'udienza camerale per il riesame, quale che sia il luogo di detenzione. 5.1.Nondimeno, nel caso di specie, il tema del mancato richiamo, da parte del secondo comma dell'art. 310 cod. proc. pen., alle disposizioni introdotte dalla riforma del 2015, in realtà, non assume diretta rilevanza nella fattispecie in esame che, come si è visto, trova disciplina nel combinato disposto degli artt. 125 e 310 cod. proc. pen... Poiché il ricorrente si trovava detenuto nell'ambito del circondario del Tribunale di Napoli, presso il carcere di Secondigliano, e, quindi, secondo il procedimento disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen., come richiamato dall'art. 310 cod. proc. pen., co. 2, secondo capoverso - su cui non ha prodotto alcuna interferenza la novella del 2015 che, come detto, ha avuto formale riguardo alla sola udienza di riesame del provvedimento impositivo della misura cautelare - doveva essergli assicurato il diritto di comparire, ed, eventualmente, di essere sentito, disponendone la traduzione ovvero attivando un collegamento a distanza. 5.2. In realtà, alla luce degli orientamenti già più sopra ricordati, affermati dal Giudice delle leggi e poi dalla giurisprudenza di legittimità, la circostanza che l'imputato ne avesse fatto espressa richiesta nell'atto di appello, avrebbe comportato analoghi oneri, per il Giudice procedente, anche laddove egli fosse stato detenuto in un luogo esterno al perimetro del circondario giudiziario, e tanto a prescindere dalla (mancata) trasposizione nell'art. 310 delle innovazioni che hanno interessato l'art. 309 cod. proc. pen., dal momento che - nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata - il diritto dell'imputato a presenziare all'udienza camerale avente a oggetto questioni di fatto attinenti al suo status libertatis si è radicato al momento della espressa richiesta tempestivamente formulata. Il principio che va ribadito è che - nel procedimento cautelare, all'udienza camerale, l'indagato detenuto ha diritto, su sua richiesta di essere tradotto oppure di vedersi assicurato un collegamento a distanza ex art. 45-bis disp. att. cod. proc. pen.. 5.3. Il non avere provveduto in tal senso, rende, quindi, l'ordinanza impugnata annullabile, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale, formatosi già prima del 2015, secondo cui, nel procedimento camerale di riesame o di appello avverso le misure cautelari personali, la mancata traduzione in udienza dell'imputato o dell'indagato - detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice - che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione, determina la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., senza che ne consegua tuttavia l'inefficacia della misura cautelare adottata.( Sez. 6, n. 21849 del 21/05/2015 , Rv. 263630; Conf. Sez. 6, n. 44415 del 17/10/2013, Rv. 256689).4. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Giudice di merito. P.Q.M. Annulla l'ordinanza
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