CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20684/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enta il 06/01/1975;avverso la sentenza del 15/12/2025 del tribunale di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] cheha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Napoli, adito conavverso l’ordinanza del Gip dello stesso tribunale, di rigetto della richiesta diadozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalentedel denaro o di altri beni nella disponibilità di D’[OSCURATO:PERSONA] e dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] srl, dallo stesso legalmente rappresentata, fino a concorrenza delprofitto inerente a reati di omesso versamento dell’Iva di cui all’art. 10 ter delDlgs. 74/2000 e di indebita compensazione di cui all’art. 10 quater del medesimoDlgs., accoglieva l’appello e disponeva il predetto sequestro preventivo neiconfronti della citata società, nei limiti del saldo attivo giacente sui conti correntibancari o postali intestati all’ente, al momento della commissione dei reati o deibeni che costituiscano il successivo reimpiego, e in caso di impossibilità, ilsequestro diretto o per equivalente nei confronti del D’[OSCURATO:PERSONA] nei limiti delprofitto configurato.2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione D’alessandroTommaso in proprio e quale legale rappresentante, mediante il proprio difensore,deducendo un motivo di impugnazione.3. Deduce il ricorrente il vizio di violazione di legge, sostenendo il mancatorispetto di quanto disposto dalle Sezioni unite di questa corte con sentenza13783/2025 imputato [OSCURATO:PERSONA], circa la previa necessità di verificare la esistenzadi liquidità di cassa al momento della scadenza dell’obbligo di versamentodell’imposta e la sua permanente giacenza sui conti della società e la esistenza diacquisti effettuati con la predetta liquidità, potendosi solo in tal modo accertarsi ilrapporto di pertinenzialità rispetto al reato commesso. Quanto poi alla confisca perequivalente, richiamandosi la funzione recuperatoria, si sostiene che essendosubordinata alla impossibilità di procedere al sequestro diretto nei confronti dellasvincolata dall’accertamento del nesso di derivazione del denaro dal reato in capoal ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente, il ricorso proposto nella qualità di rappresentante legaleda parte del D’[OSCURATO:PERSONA] appare inammissibile per carenza della procura speciale,tale non potendosi ritenere lo scarno riferimento non meglio specificato al rilasciodi procura speciale all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], contestualmente al conferimento almedesimo del mandato difensivo, come riportato nell’unico atto allegato al ricorso.2. Limitatamente quindi, al ricorso come proposto in qualità di indagato eall’evidenza nei limiti dell’interesse ad impugnare la statuizione inerente ilsequestro finalizzato alla confisca per equivalente, si osserva quanto segue.3.Si tratta di ricorso inammissibile, che si traduce sia in una non correttalettura della sentenza delle sezioni unite richiamata, anche rispetto al casoconcreto qui in esame, sia in un mancato confronto con la ordinanza impugnata.Con essa il tribunale, richiamando ampia giurisprudenza anteriore alla predettadecisione delle Sezioni Unite, ha riaffermato, innanzitutto, il principio per cui, inordine ai reati tributari in questione, è configurabile in astratto la confisca direttanei confronti dell’ente beneficiario: dovendosi comunque verificare se la societàfosse finanziariamente capiente al momento in cui avrebbe dovuto adempiere allaobbligazione tributaria e distinguendosi, quindi, tra possibile risparmio cd. relativoe risparmio cd. assoluto, potendosi conseguentemente, nella sola prima ipotesi,procedere – in caso di persistente disponibilità liquida - al sequestro diretto,mentre, nel secondo caso, sarebbe possibile ab origine solo il sequestro funzionalealla confisca per equivalente, essendo impossibile il sequestro volto alla confiscadiretta per assenza, in rerum natura, del bene, al momento della consumazionedel reato. Ha inoltre anche precisato che il sequestro finalizzato alla confiscadiretta, a fronte di omesso versamento della imposta, non può essere disposto néeseguito per importi superiori ai saldi attivi giacenti sui conti bancari e/o postali dicui il contribuente disponeva al momento della scadenza del termine per ilpagamento. In tale quadro, ha riaffermato la legittimità del sequestro finalizzatosia alla confisca diretta di beni della società sia per equivalente, sui beni dellapersona fisica che ha agito per conto della stessa, con la precisazione dellanecessaria previa verifica della entità delle somme disponibili in capo alla predettasocietà, al momento dell’omesso versamento o della indebita compensazione;accertamenti da effettuarsi dal P.M. – in assenza di una tale indagine emergentedagli atti di indagine realizzati, che comunque non poteva per ciò solo giustificareil rigetto della richiesta di sequestro da parte del Gip –, in fase di esecuzione delsequestro che, dunque, dovrà connotarsi per la previa verifica del saldo attivo dellasocietà esistente al momento della commissione dei reati, e operarsi nei predettilimiti, oltre che di quelli della misura della sua eventuale attuale persistenza;procedendosi al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente solo in caso diirreperibilità del profitto, come sopra delimitato, in tutto o in parte.4.Si rinvengono principi correttamente affermati, e in linea anche con il piùrecente orientamento di legittimità affermato da questa sezione, che qui siribadisce, successivamente alla intervenuta sentenza sopra citata delle SezioniUnite, e di cui si è precisata la portata rispetto a reati tributari che implichinorisparmio di spesa e non profitto accrescitivo; fattispecie, quest’ultima, oggetto dispecifica analisi delle citate Sezioni Unite.5.E’ quindi sufficiente in proposito ribadire i seguenti principi, di cui alladecisione di questa Corte, Sez. 3, n. 6287 del 28/10/2025, dep. 2026, Del, Rv.289469 – 01.6. In tema di reati tributari dichiarativi, la confisca del profitto, consistente nelrisparmio di spesa derivante dal mancato pagamento del tributo, è qualificabilecome diretta e non per equivalente, nel caso in cui le somme dovute all'Erariosiano già nella disponibilità del soggetto obbligato al momento della consumazionedel reato, posto che la mancata diminuzione dell'attivo patrimoniale, causalmentericonducibile alla condotta illecita, integra un vantaggio economico immediato edirettamente individuabile nel patrimonio del soggetto tenuto al versamento.7. In tema di reati tributari dichiarativi, la confisca per equivalente disposta,ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, a carico della persona fisica autrice delreato, distinta dall'ente beneficiario del profitto, assume natura sanzionatoria epunitiva, e non meramente ripristinatoria, in quanto determina una limitazionepatrimoniale di portata superiore alla mera ablazione dell'ingiusto vantaggioeconomico ricavato dall'illecito.8. In tema di reati tributari dichiarativi, ove gli stessi risultino commessi inconcorso tra più persone nell'interesse di una persona giuridica, il sequestropreventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, entro illimite dell'ammontare complessivo del profitto conseguito dall'ente e fermo ildivieto di duplicazione del vincolo, indifferentemente nei confronti di uno o piùdegli autori delle condotte criminose, stanti la natura sanzionatoria della specificaipotesi di misura ablativa prevista dall'art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ela struttura del tipo di profitto realizzato, consistente in un risparmio di spesa avantaggio dell'ente, che non consente, di regola, di individuare la quota diarricchimento riferibile a ciascun correo. (Sez. 3, n. 6287 del 28/10/2025, dep.2026, Del, Rv. 289469 - 03)9.. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per iricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsisiano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in viaequitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.Mdichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle AmmendeCosì deciso il 24/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]