CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36728/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi di cui all'art. 497 bis, comma 2, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato in quanto, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della penale responsabilità del ricorrente, respingendo, conseguentemente, sia l'avanzata richiesta di assoluzione ex art. 49 cod. pen., sia l'ipotizzata riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi di cui al comma 1 dell'art.497 bis cod. pen. Sotto il primo profilo, infatti, il giudice di merito ha rilevato che l'imputato aveva prodotto più volte il documento in questione, e in nessuna di queste occasioni ne era stata rilevata la falsità. Da ciò emerge la prova del fatto che l'alterazione del documento, seppur imperfetta, non era tale da essere manifesta, rendendo, pertanto, lo stesso idoneo a trarre in inganno i soggetti al quale veniva mostrato. Al contempo, la Corte territoriale ha ritenuto corretta la riconducibilità del fatto all'ipotesi di cui al comma 2 operata dal giudice del Tribunale, dovendosi necessariamente considerare l'imputato quantomeno un co-autore del falso, avendo lo stesso contribuito alla formazione del documento fornendo la propria fotografia e le sue generalità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in dat