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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 21912/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 2620-2016 proposto da: I.N.A.I.L. -[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio Oggetto Pubblico impiego R.G.N.2620/2016 Cron.

Rep.

Ud.13/04/2022 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 249/2015 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].

DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il 12/11/2015 R.G.N. 169/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. L’INAIL ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza resa inter partes dalla Corte d’Appello di Lecce,che confermava la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva accolto in parte la domanda della lavoratrice, riconoscendo alla ste ssa, in virtù delle mansioni svolte, il diritto alle differenze retributive fra la posizione C2 e quella rivestita B3 a far tempo dal 15 novembre 2004.

2. In particolare la Corte d’Appello haaffermato che, contrariamente a quanto prospettato dall’INAIL, nella sentenza di primo grado vi era stato il confronto fra i contenuti professionali propri delle due posizioni.

Ha rilevato che il Tribunale aveva richiamato le mansioni dell’assistente di amministrazione, area B, caratterizzate dall’essere ausiliare rispetto a quelle istituzionali e riferite a singoli operazioni ed avevaescluso che potessero rientrarvi quelle complesse ed autonome svolte dalla Iacobazzi e proprie della posizione superiore.

Escludeva, quindi,che potesse darsi rilievo alla circostanza che alla posizione C2 poteva accedersi solo dopo tre anni di permanenza nella posizione C1.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’INAILprospettando tre motivi di impugnazione , assistiti da memoria.

4. Resiste con controricorso la lavoratrice.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. art. 40, comma 1, come vigente ratione temporis, 69, comma 1, 52, comma 1, come vigente ratione temporis,e 52, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, violazione dell’art. 16 del CCNL EPNE16 febbraio 1999, che aveva previsto il nuovo sistema di classificazione del personale e dell’Allegato A: declaratoria delle Aree del medesimo contratto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).

L’INAIL contesta che, come affermato dalla Corte d’Appello, il Tribunale abbia proceduto in modo circostanziato alla comparazione delle mansioni in quanto lo stesso non si era posto come criterio guida la declaratoria dell’area di inquadramento e i requisiti della specifica posizione interna assegnata alla dipendente, ma aveva considerato il sistema previsto dal dPR n. 285 del 1988, che era divenuto inapplicabile a seguito della stipula del CCNL del 16 febbraio 1999. 2.Il motivo non è fondato.

Nella specie la Corte d’Appello nel richiamare l’accertamento del Tribunale ha fatto riferimento all’intervenuto confronto tra le declaratorie contrattuali, Area B, Area C, posizione C2, e nella stessa motivazione della sentenza del Tribunale riportata nel motivo di ricorso, il richiamo alle qualifiche funzionali è rapportato alle Aree previste dal CCNL del 1999 in cui era confluito il personale in ragione del nuovo inquadramento.

Di talchéla statuizione della Corte d’Appello, che ha tenuto conto del nuovo sistema d i inquadramento, è conforme ai principi già enunciati da questa Corte, secondo cui il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramentodi un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (cfr., Cass.,n. 30580 del 2019).

3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 52, commi1 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001; violazione dell’art. 16 del [OSCURATO:PERSONA] del 16 febbraio 1999(quadriennio 1998-2001) che ha previsto il nuovo sistema di classificazione del personale e dell’Allegato A declaratoria delle Aree, del medesimo contratto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).

L’INAIL censura il riconoscimento della posizione C2 atteso che la stessa costituisce solo uno sviluppo economico della posizione ordinamentale C1.

4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001; violazione degli artt. 5, 9ed 11 del CCNL 1° ottobre 2007(quadriennio 2006- 2009) , che hanno confermato il sistema di classificazione del personale e parzialmente modificato la declaratoria dei requisisti per l’inquadramento nelle medesime Aree e dell’allegato A: declaratoria delle Aree, del medesimo contratto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).

Deduce l’INAIL che, nel contratto collettivo 2006 - 2009, che era stato richiamato dal Tribunale, tutti gli sviluppi economici all’interno delle tre Aree si realizzano attraverso la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale dell’Area, di successivi livelli economici, ed i passaggi ai livelli economici successivi avvengono sulla base di criteri oggettivi di selezione, che tengono in considerazione il livello di esperienza maturato, i titoli posseduti, e gli specifici percorsi formativi e di apprendimento professionale.

Risultava, quindi, confermato che non erapossibile ottenere il riconoscimento di trattamenti retributivi afferenti la posizione C2 se non da parte del personale formalmente inquadrato nella precedente posizione C1

5. Il secondo e il terzo motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Gli stessi sono fondati.

5.1. Secondo la previsione dell’art. 16 del [OSCURATO:PERSONA] 16 febbraio 1999, la posizione C2 non individua mansioni superiori ma costituisce un mero sviluppo economico, attribuito sulla base di criteri definiti nel contratto collettivo integrativo di ente ispirati alla valutazione dell'impegno e dell'arricchimento professionale acquisito ovvero, in altri termini, al «merito» professionale.

Recita, infatti, il suddetto articolo 16, rubricato «sviluppi economici all'interno delle Aree»: «Nelle aree A, B e C sono previste posizioni di sviluppo economico, identificate nella tabella rispettivamente con le sigle A3, B3, C2 e C5.

Gli sviluppi economici nelle posizioni sopra indicate sono attribuiti sulla base di criteri - definiti nel contratto collettivo integrativo di ente - ispirati alla valutazione dell'impegno, della prestazione e dell'arricchimento professionale acquisito, anche attraverso interventi formativi e di aggiornamento» (cfr., Cass., n. 21485 del 2020).

5.2. Ciò trova conferma nell’art. 11 del [OSCURATO:PERSONA] 2007, che,a sua volta, stabilisce che gli sviluppi economici all’interno delle aree si realizzano mediante progressione economica all’interno delle aree attraverso la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale dell’area, di successivi livelli economici, secondo la disciplina di cui agli artt. 12 e

13. Sono valorizzati criteri oggettivi di selezione che prendono in considerazione il livello di esperienza maturato e le competenze professionali acquisite, i titoli culturali e professionali posseduti, gli specifici percorsi formativi e di apprendimento professionale con valutazione finale dell’arricchimento professionale conseguito.

5.3. La sentenza impugnata non ha applicato correttamente l’art. 16 del CCNL del 1999, collegando il diritto al trattamento economico della posizione C2 all’esercizio delle mansioni.

6. In conclusione vanno accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso e rigettato il primo, con conseguente cassazione della sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione affinchési adegui nella decisione al seguente principio di diritto, già enunciato (in quel caso, con riguardo alla posizione economica C5) nella ordinanza n. 21485 del 2020: «Nel sistema di classificazione di cui al CCNL 16.02.1999 per il personale non dirigenziale del comparto Enti pubblici non economici, nell’area C la posizione C2 individua una posizione di mero sviluppo economico all'interno dell’area, che, pertanto, nonrileva ai fini dello svolgimento di mansioni superiori».

Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla disciplina delle spese del presente grado.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorsoe rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai mo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 2620-2016 proposto da: I.N.A.I.L. -[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio Oggetto Pubblico impiego R.G.N.2620/2016 Cron. Rep. Ud.13/04/2022 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 249/2015 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]. DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il 12/11/2015 R.G.N. 169/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. L’INAIL ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza resa inter partes dalla Corte d’Appello di Lecce,che confermava la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva accolto in parte la domanda della lavoratrice, riconoscendo alla ste ssa, in virtù delle mansioni svolte, il diritto alle differenze retributive fra la posizione C2 e quella rivestita B3 a far tempo dal 15 novembre 2004. 2. In particolare la Corte d’Appello haaffermato che, contrariamente a quanto prospettato dall’INAIL, nella sentenza di primo grado vi era stato il confronto fra i contenuti professionali propri delle due posizioni. Ha rilevato che il Tribunale aveva richiamato le mansioni dell’assistente di amministrazione, area B, caratterizzate dall’essere ausiliare rispetto a quelle istituzionali e riferite a singoli operazioni ed avevaescluso che potessero rientrarvi quelle complesse ed autonome svolte dalla Iacobazzi e proprie della posizione superiore. Escludeva, quindi,che potesse darsi rilievo alla circostanza che alla posizione C2 poteva accedersi solo dopo tre anni di permanenza nella posizione C1. 3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’INAILprospettando tre motivi di impugnazione , assistiti da memoria. 4. Resiste con controricorso la lavoratrice. DIRITTO 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. art. 40, comma 1, come vigente ratione temporis, 69, comma 1, 52, comma 1, come vigente ratione temporis,e 52, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, violazione dell’art. 16 del CCNL EPNE16 febbraio 1999, che aveva previsto il nuovo sistema di classificazione del personale e dell’Allegato A: declaratoria delle Aree del medesimo contratto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). L’INAIL contesta che, come affermato dalla Corte d’Appello, il Tribunale abbia proceduto in modo circostanziato alla comparazione delle mansioni in quanto lo stesso non si era posto come criterio guida la declaratoria dell’area di inquadramento e i requisiti della specifica posizione interna assegnata alla dipendente, ma aveva considerato il sistema previsto dal dPR n. 285 del 1988, che era divenuto inapplicabile a seguito della stipula del CCNL del 16 febbraio 1999. 2.Il motivo non è fondato. Nella specie la Corte d’Appello nel richiamare l’accertamento del Tribunale ha fatto riferimento all’intervenuto confronto tra le declaratorie contrattuali, Area B, Area C, posizione C2, e nella stessa motivazione della sentenza del Tribunale riportata nel motivo di ricorso, il richiamo alle qualifiche funzionali è rapportato alle Aree previste dal CCNL del 1999 in cui era confluito il personale in ragione del nuovo inquadramento. Di talchéla statuizione della Corte d’Appello, che ha tenuto conto del nuovo sistema d i inquadramento, è conforme ai principi già enunciati da questa Corte, secondo cui il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramentodi un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (cfr., Cass.,n. 30580 del 2019). 3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 52, commi1 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001; violazione dell’art. 16 del [OSCURATO:PERSONA] del 16 febbraio 1999(quadriennio 1998-2001) che ha previsto il nuovo sistema di classificazione del personale e dell’Allegato A declaratoria delle Aree, del medesimo contratto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). L’INAIL censura il riconoscimento della posizione C2 atteso che la stessa costituisce solo uno sviluppo economico della posizione ordinamentale C1. 4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001; violazione degli artt. 5, 9ed 11 del CCNL 1° ottobre 2007(quadriennio 2006- 2009) , che hanno confermato il sistema di classificazione del personale e parzialmente modificato la declaratoria dei requisisti per l’inquadramento nelle medesime Aree e dell’allegato A: declaratoria delle Aree, del medesimo contratto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Deduce l’INAIL che, nel contratto collettivo 2006 - 2009, che era stato richiamato dal Tribunale, tutti gli sviluppi economici all’interno delle tre Aree si realizzano attraverso la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale dell’Area, di successivi livelli economici, ed i passaggi ai livelli economici successivi avvengono sulla base di criteri oggettivi di selezione, che tengono in considerazione il livello di esperienza maturato, i titoli posseduti, e gli specifici percorsi formativi e di apprendimento professionale. Risultava, quindi, confermato che non erapossibile ottenere il riconoscimento di trattamenti retributivi afferenti la posizione C2 se non da parte del personale formalmente inquadrato nella precedente posizione C1 5. Il secondo e il terzo motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati. 5.1. Secondo la previsione dell’art. 16 del [OSCURATO:PERSONA] 16 febbraio 1999, la posizione C2 non individua mansioni superiori ma costituisce un mero sviluppo economico, attribuito sulla base di criteri definiti nel contratto collettivo integrativo di ente ispirati alla valutazione dell'impegno e dell'arricchimento professionale acquisito ovvero, in altri termini, al «merito» professionale. Recita, infatti, il suddetto articolo 16, rubricato «sviluppi economici all'interno delle Aree»: «Nelle aree A, B e C sono previste posizioni di sviluppo economico, identificate nella tabella rispettivamente con le sigle A3, B3, C2 e C5. Gli sviluppi economici nelle posizioni sopra indicate sono attribuiti sulla base di criteri - definiti nel contratto collettivo integrativo di ente - ispirati alla valutazione dell'impegno, della prestazione e dell'arricchimento professionale acquisito, anche attraverso interventi formativi e di aggiornamento» (cfr., Cass., n. 21485 del 2020). 5.2. Ciò trova conferma nell’art. 11 del [OSCURATO:PERSONA] 2007, che,a sua volta, stabilisce che gli sviluppi economici all’interno delle aree si realizzano mediante progressione economica all’interno delle aree attraverso la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale dell’area, di successivi livelli economici, secondo la disciplina di cui agli artt. 12 e 13. Sono valorizzati criteri oggettivi di selezione che prendono in considerazione il livello di esperienza maturato e le competenze professionali acquisite, i titoli culturali e professionali posseduti, gli specifici percorsi formativi e di apprendimento professionale con valutazione finale dell’arricchimento professionale conseguito. 5.3. La sentenza impugnata non ha applicato correttamente l’art. 16 del CCNL del 1999, collegando il diritto al trattamento economico della posizione C2 all’esercizio delle mansioni. 6. In conclusione vanno accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso e rigettato il primo, con conseguente cassazione della sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione affinchési adegui nella decisione al seguente principio di diritto, già enunciato (in quel caso, con riguardo alla posizione economica C5) nella ordinanza n. 21485 del 2020: «Nel sistema di classificazione di cui al CCNL 16.02.1999 per il personale non dirigenziale del comparto Enti pubblici non economici, nell’area C la posizione C2 individua una posizione di mero sviluppo economico all'interno dell’area, che, pertanto, nonrileva ai fini dello svolgimento di mansioni superiori». Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla disciplina delle spese del presente grado. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorsoe rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai mo
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