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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06358/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto aggravato.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. ed alla denegata revisione del giudizio di equivalenza tra le pur riconosciute attenuanti generiche e le contestate aggravanti.

3. Il ricorso è inammissibile, perché i motivi sono privi del requisito della specificità.

In maniera solo assertiva, infatti il ricorrente contesta l'affermazione dei giudici dell'appello per cui la sorveglianza da parte dei dipendenti dell'esercizio commerciale sarebbe stata solo saltuaria, mentre, con riguardo alla mancata revisione del giudizio di bilanciamento, il contenuto del ricorso risulta privo di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.

Così de - [OSCURATO:PERSONA] -nsore [OSCURATO:PERSONA];vitz à v Dr pc O LLER1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto aggravato. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. ed alla denegata revisione del giudizio di equivalenza tra le pur riconosciute attenuanti generiche e le contestate aggravanti. 3. Il ricorso è inammissibile, perché i motivi sono privi del requisito della specificità. In maniera solo assertiva, infatti il ricorrente contesta l'affermazione dei giudici dell'appello per cui la sorveglianza da parte dei dipendenti dell'esercizio commerciale sarebbe stata solo saltuaria, mentre, con riguardo alla mancata revisione del giudizio di bilanciamento, il contenuto del ricorso risulta privo di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così de - [OSCURATO:PERSONA] -nsore [OSCURATO:PERSONA];vitz à v Dr pc O LLER1
Sentenza Cassazione n. 06358/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris