Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:343
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 16 giugno 2010 – RANI Slovakia / [OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑298/09)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Adesione all’Unione europea – Libera prestazione dei servizi – Direttiva 96/71/CE – Distacco di lavoratori effettuato nell’ambito di una prestazione di servizi – Impresa di lavoro interinale – Necessità di una sede nel territorio dello Stato membro nel quale la prestazione viene fornita»
1.
Libera prestazione dei servizi – Disposizioni del Trattato – Applicabilità ai nuovi Stati membri – Ungheria (Artt. 49-54 CE;
Atto di adesione del 2003, artt. 2, 53 e 54) (v. punti 37-39, dispositivo 1)
2.
Libera prestazione dei servizi – Distacco di lavoratori effettuato nell’ambito di una prestazione di servizi – Direttiva 96/71
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/71, diciannovesimo ‘considerando’ e art. 1, n. 4) (v. punti 47-51, dispositivo
2)
3.
Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Imprese di lavoro interinale (Artt. 49 CE—54 CE) (v. punti 56-58, dispositivo
3)
[OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – Fővárosi Bíróság – Interpretazione dell’art. 3, lett. c), CE, degli artt. 49 CE, 52 CE
e 54 CE, nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei
lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU 2007, L 18, pag. 1) – Normativa nazionale che riserva l’esercizio
dell’attività di impresa di lavoro interinale alle sole società aventi la loro sede nel territorio nazionale.
Dispositivo
1)
Gli artt. 49 CE-54 CE non possono essere interpretati nel senso che una normativa di uno Stato membro riguardante l’esercizio
dell’attività di impresa di lavoro interinale, in vigore alla data di adesione di tale Stato all’Unione europea, resti valida
fintanto che il Consiglio dell’Unione europea non abbia adottato un programma o direttive volti ad attuare le disposizioni
suddette, al fine di stabilire le condizioni per la liberalizzazione della categoria di prestazione di servizi di cui trattasi.
2)
Né il diciannovesimo ‘considerando’ della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa
al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, né l’art. 1, n. 4, della medesima direttiva possono
essere interpretati nel senso che uno Stato membro possa riservare l’esercizio dell’attività di impresa di lavoro interinale
alle sole società aventi la loro sede nel territorio nazionale o accordare a queste ultime un trattamento più vantaggioso,
sotto il profilo dell’autorizzazione dell’attività in questione, rispetto a quello concesso alle imprese stabilite in un altro
Stato membro.
3)
Gli artt. 49 CE-54 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro, quale quella in
questione nella causa principale, la quale riservi l’esercizio dell’attività di impresa di lavoro interinale alle imprese
aventi la loro sede nel territorio nazionale.